Segnalata da Rachele Fuccella di Bergamo
Le somme versate a titolo di premi assicurativi nelle operazioni di cessione del quinto, in quanto imposte dalla legge e non costituenti espressione dell’autonomia negoziale delle parti, non possono essere incluse nel calcolo del T.E.G., in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 2/2009.
Ai fini dell’integrazione dell’elemento materiale della cd. usura in concreto ex art. 644, commi 1 e 3, c.p., occorre che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che gli interessi, i vantaggi e i compensi pattuiti, risultino, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto ed al tasso medio praticato per operazioni similari, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Lecce, Pres. Alessandrino – Rel. Cosenza, con la sentenza del 04.07.2016.
Nella fattispecie considerata, una Banca proponeva gravame avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che aveva accolto la domanda proposta da un mutuatario, dichiarando la nullità ex art. 1815, co. 2, c.c., delle clausole del contratto di mutuo intercorso tra le parti in quanto usurarie, con condanna dell’Istituto di credito al risarcimento del danno prodotto.
Il mutuatario si costituiva in giudizio, resistendo e spiegando appello incidentale.
La Corte d’Appello di Lecce, rilevava, innanzitutto, che il contratto di finanziamento con cessione pro solvendo del quinto della pensione era stato, nel caso in questione, sottoscritto dal mutuatario in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. 2/2009, con la quale era stato introdotto un metodo “all inclusive” di rilevamento del T.E.G., comprensivo delle commissioni, comunque denominate, e dunque anche della c.m.s..
In secondo luogo, specificata la diversa natura e funzione del premio assicurativo imposto dalla legge nelle operazioni di cessione del quinto, rispetto alla commissione di massimo scoperto, osservava che il TEG indicato in contratto nella misura del 15,33%, calcolato in conformità alla L. n. 108/1996 ed alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia applicabili ratione temporis, risultava sensibilmente inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento ed era stato correttamente determinato scorporando il costo assicurativo in quanto imposto dal D.P.R. 180/1950 ed assimilabile alla voce “imposte e tasse” di cui alla L. legge n. 108/1996, come tale, legittimamente escluso dal calcolo del TEG.
In ordine alla dedotta usurarietà in concreto del contratto di finanziamento ed alla invocata applicabilità della disciplina contenuta nell’art. 644, co. 3, c.p. secondo cui gli “gli interessi, anche se inferiori a tale limite ovvero al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra agilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”, osservava che ai fini della configurabilità della cd. “usura in concreto”, prevista dal legislatore, occorre il dolo generico, oltre alla coscienza e volontà di concludere un contratto sinallagmatico con interessi, vantaggi o compensi usurari, la consapevolezza della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e la sproporzione degli interessi, vantaggi o compensi pattuiti rispetto alla prestazione di denaro o di altre utilità, ovvero all’opera di mediazione.
La Corte adita, sul punto, ritenuto che non vi erano agli atti elementi tali da far presumere la consapevolezza della Banca circa la condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario, accoglieva l’appello, condannando l’appellato al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
USURA: escluso da TEG il costo assicurazione da equiparare a voce “imposte” e “tasse”
Contratto di cessione pro solvendo del quinto pensione concluso in epoca antecedente la legge n.2/2009
Sentenza | Tribunale di Torino, G.I. Dott.ssa Maurizia Giusta | 08.03.2016 | n.1354
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