Il concordato preventivo è ontologicamente funzionalizzato alla soddisfazione dei creditori, sicché deve affermarsi che qualunque sia la proposta concordataria, implicitamente vi è l’obbligo di soddisfare i creditori chirografari in una qualche misura.
Così si è pronunciato il Tribunale di Rovigo, in composizione collegiale Pres. Dott. D’Amico, Rel. Dott. Martinelli, con la sentenza n. 9 del 03.02.2016.
Nella fattispecie in esame, una creditrice adiva il Tribunale di Rovigo chiedendo la risoluzione del concordato preventivo ottenuto dalla debitrice a causa del suo inadempimento, considerato che dalle risultanze della relazione del commissario liquidatore emergeva che la massa creditoria chirografaria e quella ipotecaria non potevano essere soddisfatte dalle somme ricavabili dalla cessione dei beni.
Come noto, ai sensi dell’art. 186, commi 1, 2 e 3, della Legge Fallimentare “Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato”.
Orbene, il Collegio adito ha preliminarmente osservato che la modifica delle disposizioni normative disciplinanti il concordato, avvenuto con la novella del 2012, ha indiscutibilmente spostato l’assetto e la prospettiva dell’istituto, attribuendogli natura para-privatistica, e limitato di fatto i poteri d’imperio e di controllo del Tribunale.
Al fine di individuare quando il creditore possa invocare la risoluzione per inadempimento della proposta concordataria liquidatoria, il Tribunale, dopo aver rilevato che in materia vi sono diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in forte divergenza fra loro, ha chiarito che il concordato preventivo è ontologicamente funzionalizzato alla soddisfazione dei creditori, sicché deve affermarsi che qualunque sia la proposta concordataria, implicitamente vi è l’obbligo di soddisfare i creditori chirografari in una qualche misura.
Se, infatti, questa obbligazione non fosse implicitamente contenuta nella proposta, il Giudicante dovrebbe dichiarare la inammissibilità della stessa, in virtù di quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521).
Pertanto, siccome nel caso in disamina è emerso che la debitrice aveva garantito una percentuale minima di soddisfazione ai creditori ma la liquidazione non ne consentiva il raggiungimento, il Collegio ha accolto la domanda di risoluzione dichiarando il fallimento della società debitrice e del socio illimitatamente responsabile, a causa del grave inadempimento, nonostante il termine di 36 mesi previsto per l’esecuzione del concordato non risultava ancora decorso, ciò in virtù di quanto stabilito sia dalla giurisprudenza di legittimità che di merito secondo cui “Ai fini della risoluzione del concordato preventivo con cessione di beni e della conseguente apertura della procedura fallimentare non è necessario attendere la fine della liquidazione, laddove emerga, secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, che esso sia venuto meno alla sua funzione, essendo le somme ricavabili dalla vendita dei beni ceduti risultate insufficienti a soddisfare una frazione non simbolica dei creditori chirografari ed integralmente i privilegiati. L’impossibilità di addivenire ai pagamenti come previsti nel piano integra infatti un inadempimento di non scarsa importanza, a maggior ragione qualora la prosecuzione del concordato non sembri offrire migliori prospettive di soddisfazione peri creditori rispetto alla procedura fallimentare” (cfr. Cass., 20 giugno 2011, n. 13446; Tribunale di Monza, 13 febbraio 2015, Tribunale di Genova, 26 giugno 2014).
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno