Segnalata da Roberto Rusciano di Napoli
LA MASSIMA
In materia di contratti bancari, quanto alla mancata sottoscrizione da parte della banca (segnatamente del contratto di apertura di conto corrente e dell’apertura di credito), la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto), rende manifesta l’intenzione di avvalersi dei contratti, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto.
I contratti si perfezionano correttamente in forma scritta mediante scambio di corrispondenza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, con la sentenza del 05.07.2016.
IL CASO
Nella fattispecie considerata, una società correntista ed un suo fideiussore convenivano in giudizio la Banca, al fine di ottenere l’accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute ed applicate nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti; l’illegittimità dell’unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato, arbitrariamente mutato dalla banca nel corso degli anni in danno dell’attrice; l’illegittimità dell’antergazione e postergazione dei giorni di valuta, nonché della commissione di massimo scoperto e della relativa, indebita capitalizzazione trimestrale, di altre commissioni e spese periodicamente addebitate dalla Banca, deducendo l’avvenuto superamento, per effetto dell’addebito di interessi passivi, del tasso soglia ai sensi della legge n.108/1996.
La Banca convenuta, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, eccependo la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della Delibera CICR del 9.2.2000.
Quanto alle censure svolte dagli attori, in particolare viene in considerazione quella relativa alla mancata sottoscrizione da parte della banca dei contratti bancari (segnatamente il contratto di apertura di conto corrente e apertura di credito).
Il Tribunale di Torino, in primo luogo, ha dichiarato l’inammissibilità di tali doglianze, posto che gli stessi attori riconoscevano di aver stipulato i contratti bancari oggetto di lite, e di aver intrattenuto i relativi rapporti.
Inoltre, il giudice ha ritenuto che la produzione in giudizio delle scritture da parte del contraente che non le abbia sottoscritte, come pure il comportamento tenuto dalla parte stessa in corso di svolgimento dei rapporti (mediante il periodico invio degli estratti conto), rende manifesta l’intenzione di avvalersi dei contratti, con conseguente perfezionamento degli stessi, non risultando alcuna revoca del consenso da parte del contraente che ha sottoscritto.
Nel caso in esame, i citati contratti risultavano essersi perfezionati correttamente in forma scritta, mediante scambio di corrispondenza.
IL COMMENTO
Tale decisione è apertamente in contrasto con una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, Sent. 24-03-2016, n. 5919), non scevra da profili di criticità, che ha sancito la nullità del contratto sottoscritto solo dal cliente, a nulla valendo la produzione in giudizio da parte dell’istituto, né la prova di atti posti in essere dalla banca in esecuzione del contratto non sottoscritto .(<<L’art. 23 del D. Lgs. n. 5/2003 stabilisce che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento debbano essere redatti per iscritto a pena di nullità. La forma scritta, quando è richiesta ad substantiam, è elemento costitutivo del contratto, nel senso che il documento deve essere l’estrinsecazione formale e diretta della volontà delle parti di concludere un determinato contratto avente una data causa, un dato oggetto e determinate pattuizioni, sicché occorre che il documento sia stato creato al fine specifico di manifestare per iscritto la volontà delle parti diretta alla conclusione del contratto. In applicazione di detto principio il contratto quadro portante la firma del solo cliente è nullo in ragione dell’inammissibilità della convalida del contratto nullo ex 1423 c.c. e non valgono a convalidarlo i documenti esecutivi dello stesso (contabili, conferme di eseguito ecc.), indipendentemente dalla verifica dello specifico contenuto e della sottoscrizione di dette scritture. Neppure la frase firmata dal cliente, nella quale quest’ultimo dichiara che “un esemplare del presente contratto sottoscritto dalla banca ci è stata consegnato” (o altra analoga) è sufficiente a provare l’effettiva sottoscrizione del contratto ad opera della banca stessa o le dichiarazioni di consegna del documento contrattuale che non possiedono i caratteri della “estrinsecazione diretta della volontà contrattuale”, tale da comportare il perfezionamento del contratto, trattandosi piuttosto di documentazione predisposta e consegnata in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto il cui perfezionamento si intende dimostrare e, cioè, da comportamenti attuativi di esso e, in definitiva, di comportamenti concludenti che, per definizione, non possono validamente dar luogo alla stipulazione di un contratto formale>>).
La citata pronuncia della Suprema Corte, tuttavia, sta suscitando ampio scalpore, in quanto si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, rendendo palese la sussistenza di un contrasto tra le sezioni.
Ciò nonostante, si sta registrando nella recentissima giurisprudenza di merito una aprioristica e pedissequa applicazione dei principi recentemente espressi dagli Ermellini, senza considerare che il principio non può estendersi a fattispecie differenti da quella strettamente all’esame della Suprema Corte, relativa alla validità di contratti di intermediazione finanziaria e non a contratti di conto corrente.
Sembra certamente più convincente l’orientamento che ritiene che sia la produzione in giudizio, sia l’adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla stessa banca, e documentati per iscritto, realizzino un valido equivalente della sottoscrizione mancante, con efficacia ex nunc (in tal senso, v. Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, sentenza 29/05/2016).
Una diversa interpretazione comporterebbe inevitabilmente una discutibile prevalenza della forma sulla sostanza.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: VALIDO ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 5919/2016 È ASSOLUTAMENTE DIFFERENTE E NON ESTENSIBILE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 29-05-2016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11-07-2015 n.8647
CONTRATTI BANCARI: SU MODULI PRESTAMPATI, NON È NECESSARIA FIRMA FUNZIONARIO
È SUFFICIENTE VOLONTÀ DI AVVALERSI COME MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 28-04-2015
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