Segnalata da Roberto Rusciano di Napoli
LA MASSIMA
I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. La nullità può essere valere solo dal cliente.
La finalità perseguita dal legislatore con le nullità di protezione è quella di evitare la possibilità di concludere contratti contenenti clausole fortemente squilibrate a danno del soggetto più debole o di consentire un assetto contrattuale che comporti per il contraente debole difficoltà od ostacoli per la comprensione e l’esercizio dei propri diritti.
I contratti si perfezionano correttamente in forma scritta anche mediante scambio di corrispondenza.
Essi sono validi anche in mancanza della sottoscrizione della banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Antonio S. Stefani, con la sentenza del 06.05.2016, n. 5717.
IL CASO
Nel caso di specie, gli attori convenivano in giudizio una banca chiedendo, in primo luogo, di accertare e dichiarare la nullità o l’inefficacia di un ordine di investimento in obbligazioni Lehman Brothers da essi effettuato, perché – presuntivamente – impartito in base ad un contratto quadro del 4/3/1992 non sottoscritto dalla banca, non consegnato ai clienti e non adeguato alla normativa sopravvenuta di cui ai d.lgs. 415/1996 e 58/1998, con richiesta di condanna della banca alla restituzione dell’importo capitale oltre interessi.
La banca, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto di tutte le domande, in quanto inammissibili ed in ogni caso infondate.
Il giudice ha ritenuto infondata la domanda. In particolare, quanto alla doglianza di parte attrice relativa alla nullità dell’ordine perché impartito in base a contratto quadro non sottoscritto dalla banca, ha affermato, innanzitutto, che anche la legge n. 1/1991, in vigore al momento della conclusione del contratto relativo alla negoziazione, sottoscrizione e raccolta di ordini concernenti valori mobiliari, prevedeva all’art. 6, comma l, lett. c), che gli intermediari “devono stabilire i rapporti con il cliente stipulando un contratto scritto nel quale siano indicati la natura dei servizi forniti, le modalità di svolgimento dei servizi stessi e l’entità e i criteri di calcolo della loro remunerazione, nonché le altre condizioni particolari convenute con il cliente; copia del contratto deve essere consegnata contestualmente al cliente”. La successiva normativa invocata dagli attori ha esplicitato la necessità della forma scritta a pena di nullità. E nella fattispecie era in atti la copia del contratto sottoscritta dai due attori.
In secondo luogo, il Tribunale ha evidenziato la differenza normativa tra il disposto dell’art. 23 TUF e l’art. 1350 c.c. Mentre secondo la norma codicistica alcuni contratti “Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità”, il citato art. 23 prevede che “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. … Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. … la nullità può essere valere solo dal cliente.”
Evidente che il fulcro della legislazione speciale è posto sulla redazione per iscritto del regolamento contrattuale, del quale il cliente deve essere in possesso, ai fini della sua agevole, completa e puntuale conoscenza e verifica della correttezza del comportamento dell’altro contraente. Nella fattispecie l’interesse tutelato è quello di protezione del contraente più debole, il quale è infatti l’unico legittimato ad eccepire la nullità; il fine è quello di evitare la conclusione di contratti contenenti clausole squilibrate a danno del soggetto più debole.
IL COMMENTO
Tale peculiare profilo del vizio in esame, ad avviso del giudice lombardo, non sembra sia stato valorizzato dalle recenti decisioni della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. I, Sent. 24-03-2016, n. 5919, e Cass. civ. Sez. I, Sent. 11-04-2016, n. 7068 ), che si sono espresse in senso contrario, e che hanno generato confusione in ambito giurisprudenziale, in quanto in luogo della finalità perseguita dal legislatore, di protezione del contraente debole, si è limitata a richiamare la disciplina generale dei contratti.
Nel caso di specie è pacifico che il testo contrattuale sia stato redatto in forma scritta e che il cliente ne fosse in possesso. Nell’ambito del testo contrattuale, infatti, gli attori hanno sottoscritto una esplicita dichiarazione di ricezione. Ciò costituisce una presunzione in tal senso, presunzione che non è stata vinta da alcuna prova contraria. In particolare parte attrice non ha dedotto sul punto alcuna prova orale ed è anche significativo che in decenni di esecuzione del contratto non risulti avanzata alcuna doglianza relativa alla mancanza di disponibilità del testo contrattuale. Né parte l’attrice ha allegato di aver incontrato difficoltà o incertezze nello svolgimento del rapporto a causa della mancanza formale di sottoscrizione da parte della Banca. Peraltro il contratto ha avuto regolare esecuzione per anni tra le parti, senza che sia stata allegata alcuna contestazione al riguardo. Il disposto dell’art. 23 TUF risulta, quindi, rispettato, di modo che non sussiste la nullità del contratto quadro e conseguentemente nemmeno la nullità dell’ordine di acquisto, che parte attrice da quella ha ricavato.
Inoltre la Banca ha comunicato in forma scritta la propria volontà di avvalersi del contratto, con l’effetto di perfezionarlo (cfr. Cass. 22223/2006), trasmettendo al cliente la conferma di esecuzione dell’ordine e regolarmente gli estratti conto prodotti in atti.
Una diversa interpretazione, in particolare per quanto riguarda i contratti di durata, quali il conto corrente, porterebbe ad una inevitabile prevalenza della forma sulla sostanza.
Si veda anche:
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: VALIDO ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 5919/2016 È ASSOLUTAMENTE DIFFERENTE E NON ESTENSIBILE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 29-05-2016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11-07-2015 n.8647
CONTRATTI BANCARI: SU MODULI PRESTAMPATI, NON È NECESSARIA FIRMA FUNZIONARIO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 28-04-2015
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno