L’inserimento all’interno di un contratto di mutuo di una clausola floor, con la quale viene introdotto un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti non possono scendere, non comporta alcuna violazione dell’art. 1346 c.c. e l’oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Avellino, Dott.ssa Maria Cristina Rizzi, con l’ordinanza del 06.07.2016.
Nella fattispecie considerata, un mutuatario proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca, chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento, in ragione della dedotta mancata indicazione all’interno del contratto del tasso di interesse applicabile e della violazione delle soglie antiusura.
Il Tribunale di Avellino rilevava, preliminarmente, che l’Istituto di credito opposto, costituitosi in giudizio, aveva prodotto il contratto di mutuo dal quale risultava chiaramente l’indicazione dei tassi variabili pattuiti, in considerazione dell’espressa previsione di una cd. “clausola floor”, con allegato piano di ammortamento.
In proposito, il Giudice irpino osservava che l’inserimento di una clausola floor, per la determinazione del tasso di interesse da applicarsi al contratto di mutuo, non comporta alcuna violazione dell’art. 1346 c.c. e l’oggetto del contratto rimane, dunque, possibile, lecito e determinato.
Inoltre, in riferimento alle deduzioni in punto di usura, escludeva l’applicazione da parte della Banca di interessi usurari, atteso che ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, appare inammissibile operare la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, in considerazione della loro diversa natura e funzione.
Il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
CONTRATTO DI MUTUO: nessuna violazione in caso di clausola floor
L’oggetto del contratto è lecito, possibile e determinato
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Caterina Arcani | 16.12.2015 | n.1131
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