Provvedimento segnalato dall’Avv. Stefano Bazzani del Foro di Genova
E’ legittima la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, laddove la richiesta sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Genova, Dott.ssa Francesca Lippi con la sentenza n. 2518 del 26 luglio 2016.
Nel caso di specie i mutuatari convenivano in giudizio la banca onde ottenere l’accertamento degli interessi usurari pattuiti, l’accertamento della gratuità del mutuo, il diritto di ripetizione degli interessi corrisposti con le conseguenziali pronunce di condanna.
Si costituiva in giudizio la banca rilevando la totale carenza di prova da parte delle attrici per non aver prodotto il contratto di mutuo e il piano di ammortamento.
Il giudice respingeva l’istanza di CTU contabile, fissando udienza di discussione orale della causa.
Nel merito le parti attrici non hanno assolto l’onere probatorio a loro carico come prescritto dall’art. 2697 c.c., atteso che non depositavano nemmeno il contratto di mutuo.
Come affermato dalla Corte Suprema “la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati”.
Inoltre è principio giurisprudenziale consolidato che l’onere di allegazione della parte attrice non può essere assolto con l’ordine ex art. 210 c.p.c. perché l’ordine di esibizione non può in alcun caso supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova posto a suo carico.
Sulla base di queste considerazioni e rilevato che le parti attrici non hanno allegato il contratto di mutuo nè allegato o dedotto circostanze di fatto a giustificazione della mancata produzione, il giudice ha respinto tutte le domande e condannato le parti attrici al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI
INAMMISSIBILE IL RICORSO A CTU TECNICO CONTABILE PER SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DELL’ISTANTE
Sentenza Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno 21-03-2016
USURA: L’ACCERTAMENTO NON È DEMANDABILE AD UNA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO
LA CONTESTAZIONE DEVE ESSERE SPECIFICA CON L’INDICAZIONE DEL TASSO SOGLIA E DEL MOMENTO DEL PAGAMENTO
Sentenza Trib. Milano, sez. sesta, Dott.ssa Viola Nobili 25-02-2016 n. 2479
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