Procedimento patrocinato da De Simone Law
Quando il fallito non è debitore ma solo terzo datore di ipoteca, ai fini del riconoscimento del privilegio fondiario, il creditore banca non dovrà avvalersi della procedura di insinuazione al passivo fallimentare, non essendovi alcuna par condicio tra i creditori del fallito da salvaguardare, bensì potrà, per la realizzazione dei propri diritti in sede esecutiva, ricorrere alle modalità di cui agli artt. 602 e 604 cpc, in tema di espropriazione contro il terzo proprietario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice dott.ssa Maria Rosaria Pupo, con l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art. 512 cpc, a definizione di una procedura espropriativa.
Nel caso di specie, la Banca aveva concesso un contratto di mutuo fondiario a garanzia del quale altra società si era costituita terza datrice di ipoteca.
La Banca aveva poi avviato procedura esecutiva immobiliare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 602 e segg. cpc, nei confronti della terza proprietaria, nelle more dichiarata fallita.
All’esito dell’aggiudicazione del compendio pignorato alla Banca, veniva versato il prezzo ai sensi dell’art. 41, IV comma, della legge 385 del 1993 e in virtù del progetto di distribuzione predisposto dal delegato alla banca sarebbe spettata l’ulteriore somma residua.
Tuttavia, il Curatore del Fallimento si opponeva all’approvazione del progetto di distribuzione così come approntato dal delegato, sull’erroneo presupposto che, seppur il credito della banca derivasse da mutuo fondiario, alla stessa non era stato riconosciuto in sede fallimentare il detto privilegio.
La Banca, infatti, era stata ammessa al passivo in via chirografaria nella massa fallimentare del socio, sul presupposto che il fallito non era proprietario del bene oggetto di ipoteca, in quanto nella titolarità di altro soggetto.
L’ammissione in via chirografaria era stata oggetto di impugnazione da parte della Banca ma anche la Corte d’Appello aveva riconosciuto che la società fallita non era debitrice della Banca ma solo terza datrice di ipoteca, con la conseguente preclusione dall’ammissione allo stato passivo della società e con la sola possibilità per la Banca di agire in via esecutiva per ottenere il soddisfacimento del credito, dal ricavato della vendita del bene.
Nonostante ciò, il professionista delegato aveva ritenuto di dover modificare il piano di riparto, prevedendo la restituzione al fallimento da parte della Banca delle somme incassate ai sensi dell’art. 41 TUB atteso che la banca non era stata ammessa al passivo con privilegio ipotecario.
Il Giudice dell’Esecuzione, pertanto, richiamando la conforme giurisprudenza in materia ha risolto il contrasto sorto tra i creditori, statuendo correttamente e definitivamente che se il “fallito non è debitore ma terzo datore di ipoteca, ai fini del riconoscimento del privilegio fondiario in sede esecutiva non è necessaria l’insinuazione al passivo fallimentare poiché non vi è alcuna par condicio tra i creditori del fallito da salvaguardare”.
Per altri precedenti si veda:
ESECUZIONE: per attribuzione provvisoria ricavato vendita a creditore fondiario non è necessaria insinuazione al passivo
Essa rileva solo ai fini del riconoscimento definitivo del credito in sede fallimentare
Ordinanza | Tribunale di Lodi, Dott.ssa Arianna D’Addabbo | 20.05.2016 |
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