Il rapporto di locazione finanziaria non presenta alcun carattere aleatorio, anche in caso di previsione di tasso di interesse variabile, perché agganciato ad un dato di riferimento soggetto a variazioni nel tempo, per cui non sussiste alcun derivato implicito.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Brescia, dott. Giuseppe Magnoli, con l’ordinanza del 18 luglio 2016.
Nel caso di specie, una società aveva stipulato con la banca un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto unità immobiliari acquistate con contratto di compravendita.
La banca concedente, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., chiedeva accertarsi l’intervenuta risoluzione del rapporto di locazione finanziaria stipulato con la società, assumendo essersi determinato l’effetto risolutivo ex art. 1456 c.c., con ordine di rilascio immediato dell’immobile.
Si costituiva la società convenuta la quale, eccependo l’improcedibilità dell’azione per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione-mediazione, nel merito contestava l’insussistenza del credito della concedente sia per l’indeterminatezza delle clausole relative ai tassi, sia per la presenza di un DERIVATO IMPLICITO sub specie di currency swap.
In via riconvenzionale la società chiedeva applicarsi al contratto di leasing l’art. 117, comma 7 TUB, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento al tasso BOT.
Il Tribunale ha ritenuto che, in relazione al rapporto di locazione anche con riferimento alla determinazione del saggio di interesse, questo non presenti carattere aleatorio anche in caso di previsione di tasso di interesse variabile, perché agganciato ad un dato di riferimento soggetto a variazioni nel tempo.
La clausola di determinazione del saggio di interesse non può infatti essere considerata atomisticamente, avulsa cioè dal rapporto contrattuale complessivo cui accede.
Per tale motivo è da escludersi sia la necessità del contratto-quadro di cui all’art.23 TUF, sia la sussistenza in capo alla concedente di obbligazioni ulteriori rispetto a quelle ad essa imposte dal contratto e dalla disciplina generale di cui al TUB.
La pattuizione convenzionale del tasso di interesse non può ritenersi illegittima, non ponendosi essa in contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico o il buon costume, né essendo prevista al riguardo alcuna specifica nullità testuale.
Il Tribunale ha rilevato che non vi è pertanto motivo per accogliere la domanda riconvenzionale di applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art.117 TUB, né conseguentemente quella di rideterminazione del piano di ammortamento.
Il Giudice, pertanto, ha dichiarato cessato il rapporto di locazione finanziaria tra le parti ex art.1456 c.c. e per l’effetto ha ordinato il rilascio dell’immobile con condanna al pagamento delle spese processuali.
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