Provvedimento segnalato da Valeria Rebizzani
Gli interessi moratori non hanno funzione remuneratoria ma risarcitoria, disciplinando il danno da inadempimento, sono riconducibili al genus delle clausole penali e non sono soggetti alla disciplina dell’usura bancaria.
L’espressione “convenuti a qualunque titolo” di cui all’art. 1 del d.l. 394/2000, convertito in L n. 24/2001 è circoscritta alla risoluzione del problema della cd “usurarietà sopravvenuta” e risulta analoga a quella che figura nel testo dell’art. 644 c.p. (“sotto qualsiasi forma”) per cui è da ritenere che il legislatore del 2000 si sia riferito agli interessi usurari per come già la norma incriminatrice aveva mostrato di qualificarli, cioè dati o promessi, sotto qualsiasi forma, purché “in corrispettivo”.
L’esclusione degli interessi moratori dall’usura si può desumere implicitamente dall’art. 19, 2° paragrafo, direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale espressamente esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per inadempimento, dall’art.1284 comma IV c.c., che disciplina gli interessi legali di mora, nonché dalla legislazione sulle transazioni commerciali ove sono previsti interessi moratori superiori al tasso d’usura.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Dott. Paolo Siracusano, nella sentenza del 07 settembre 2016 n. 1703.
Nel caso in oggetto una Società ed i suoi fideiussori convenivano in giudizio una Banca lamentando la nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi in un contratto di mutuo fondiario con la stessa intrattenuto, nonché l’addebito illegittimo di somme sul conto corrente intestato alla Società per anatocismo, tasso ultralegale, commissioni di massimo scoperto e usura soggettiva.
Gli attori chiedevano, in primo luogo, la conversione del mutuo oneroso in mutuo gratuito per effetto della pattuizione di interessi usurari; in secondo luogo la rideterminazione del saldo del conto corrente ed in terzo luogo la condanna alla restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite in forza dei contratti previa eventuale compensazione.
Secondo le prospettazioni di parte attrice la gratuità del mutuo sarebbe dipesa, o dalla sommatoria dei due tassi contrattualmente previsti, o dall’utilizzo, come base di calcolo per gli interessi moratori, dell’intera rata scaduta, comprensiva di capitale e corrispettivi. Inoltre, essendo la banca incorsa in usura soggettiva, in applicazione dell’art 1815 c.c., (Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi), nessun interesse passivo sarebbe dovuto essere applicato. Infine, la commissione di massimo scoperto sarebbe stata erroneamente calcolata sulla somma utilizzata e non sulla somma messa a disposizione.
La Banca si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione delle pretese restitutorie di pagamenti effettuati oltre i dieci anni dalla domanda, l’inammissibilità di domande restitutorie con riferimento a rapporti ancora in essere, l’irrilevanza del tasso stabilito per gli interessi moratori ai fini del superamento della soglia usura nel contratto di mutuo, l’adeguamento alla delibera CICR 2000 per la fase del rapporto di conto corrente successiva al 31 marzo 2000, la pattuizione contrattuale del tasso di interesse passivo, la comunicazione delle variazioni delle condizioni economiche, il difetto di allegazione delle singole operazioni per cui non sarebbe stata applicata la previsione contrattuale, di per sé legittima, sui giorni di valuta, l’assenza di superamenti del tasso soglia usura, il difetto di allegazione in ordine alla sussistenza dei presupposti della cd usura soggettiva.
Con riferimento al rapporto di mutuo, il Tribunale osservava, discostandosi dalla precedente giurisprudenza di merito, che la valutazione in termini di usurarietà del contratto deve essere effettuata con esclusivo riguardo agli oneri che costituiscono remunerazione della messa a disposizione del capitale e che gli interessi moratori non costituiscono una forma di remunerazione, in quanto la loro funzione è quella di sanzionare l’inadempimento del mutuatario sulla base di una previsione pattizia riconducibile al genus delle clausole penali.
Il Giudice, consapevole dell’orientamento secondo cui anche gli interessi moratori rileverebbero ai fini del superamento del tasso soglia usura, osserva che lo stesso si basa su alcuni incisi, normativi o della giurisprudenza di legittimità, da cui discenderebbe la necessità di trattare gli interessi moratori “come se” fossero omogenei rispetto agli interessi corrispettivi, trascurando erroneamente l’analisi della natura di detti interessi.
L’argomento che consentirebbe di escludere la valenza risarcitoria degli interessi moratori, sarebbe rinvenibile nello schema dell’art. 1224 c.c. “il creditore è assolutamente esonerato dal fornire la prova del danno e che per il debitore sarebbe impossibile dare una prova contraria”.
Ad avviso del Tribunale, quando l’art. 1224 comma I c.c. stabilisce che, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, dal giorno della mora sono dovuti gli interessi legali “anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”, la norma si limita a dettare una presunzione iuris et de iure di sussistenza del danno, senza suggerire alcunché sulla natura (non risarcitoria ma) “remuneratoria” degli interessi moratori, che li renderebbe omogenei agli interessi corrispettivi.
Con riferimento all’usura soggettiva, il Tribunale sottolineava che non erano stati allegati gli elementi da cui desumere l’usurarietà degli interessi ai sensi dell’art. 644 comma III c.p., relativamente al profilo della sproporzione rispetto alla prestazione, chiarendo, tra l’altro che un’eventuale sproporzione sopravvenuta, a causa del deterioramento delle condizioni economiche della correntista, non avrebbe potuto, in ogni caso, fondare la nullità della clausola sugli interessi.
Sulla base delle suesposte considerazioni, il Tribunale di Modena ha rigettato le domande attoree e disposto la compensazione delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda:
USURA: interessi moratori fuori dal TAEG
La Direttiva 2008/48/CE e la Direttiva 2014/17/UE escludono gli importi relativi all’inadempimento
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat | 25.02.2016 | n.2481
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-interessi-moratori-fuori-dal-taeg
USURA: è inammissibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori
Un tasso di mora oltre soglia non implica una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non supera la soglia
Sentenza | Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Rossi | 11.02.2016
USURA: gli interessi di mora hanno natura sanzionatoria e sono esclusi dal calcolo del TEG
Il metodo “all inclusive” previsto da L. 2/2009, si applica solo ad interessi e commissioni aventi carattere remuneratorio
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello | 30.06.2016 | n.1906
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