La sentenza della Corte di Cassazione n. 350 del 9.01.2013 non afferma affatto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, si debbano sommare gli interessi moratori e quelli corrispettivi, ma ha semplicemente affermato, nel solco della costante linea giurisprudenziale, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori (risultanti dal tasso corrispettivo più la maggiorazione per la mora); in tal senso si è espressa la più recente e maggioritaria giurisprudenza di merito.
Ai fini della verifica dell’usurarietà del tasso non vanno calcolate le remunerazioni e le commissioni meramente potenziali (es. penale di estinzione anticipata) perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi.
L’onere della prova sul carattere usurario del mutuo grava su parte attrice e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell’ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l’eccezione, pur rilevabile d’ufficio.
Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno, con la sentenza n. 12284 del 16 giugno 2016.
E’ accaduto che un mutuatario conveniva in giudizio la Banca dopo la conclusione di un finanziamento da rimborsarsi in forma rateale con il metodo di ammortamento alla “francese”, lamentando:
(I) la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario limitatamente alle clausole che prevedono interessi usurari, chiedendo l’applicazione dell’art. 1815 co. 2 cod. civ.;
(II) la natura usuraria (c.d. usura originaria) del mutuo in considerazione del superamento del tasso soglia con riguardo sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi di mora (anche sulla scorta dei principi sanciti dal noto arresto della Cassazione n. 350/2013); e anche in considerazione dell’incidenza, sul costo complessivo del finanziamento, della commissione di estinzione anticipata del finanziamento;
(III) la violazione del divieto di anatocismo derivante, da un lato, dalla presenza di un piano di ammortamento c.d. alla francese e, dall’altro lato, dalla circostanza che gli interessi di mora vengono calcolati sulla rata di mutuo comprensiva della quota capitale e della quota interessi corrispettivi.
Il Tribunale di Roma, in primo luogo, escludeva la cumulabilità, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, di interessi corrispettivi e interessi di mora, precisando che l’interpretazione della nota sentenza Cass. n. 350/2013 offerta da controparte non è condivisibile, in quanto tale sentenza non afferma affatto il principio della sommatoria algebrica del tasso corrispettivo e di mora bensì soltanto che anche l’interesse di mora è soggetto al rispetto della normativa anti-usura.
In secondo luogo, rilevato che, nello specifico, non era mai stata richiesta l’estinzione anticipata del contratto e che, dunque, non era mai stata applicata alcuna penale di estinzione anticipata del rapporto, rigettava l’eccezione di usura degli attori.
Con riguardo alle contestazioni di anatocismo il giudice quanto al piano di ammortamento alla francese, escludeva la sussistenza di tale fenomeno sul presupposto che, nel metodo di capitalizzazione alla francese, gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicchè non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi. Quanto al calcolo degli interessi di mora sulla rata composta (capitale e interessi corrispettivi), il tribunale – pur riconoscendo la sussistenza di un fenomeno anatocistico nell’ipotesi in cui la clausola contrattuale preveda l’applicazione dell’interesse di mora sull’intera rata scaduta ed insoluta (composta da capitale e interessi corrispettivi) – escludeva, che vi fosse stata una violazione dell’art. 1283 cod. civ. trattandosi di un contratto di mutuo stipulato in data successiva al 1 luglio 2000 nel quale tale forma di anatocismo è legittimata dall’art. 120 T.U.B., come modificato dal D.L.vo 349/99, purchè la clausola sull’applicazione degli interessi alla rata composta sia stipulata per iscritto ai sensi dell’art. 3 della delibera CICR 9.2.2000; circostanza presente nel caso di specie.
Infine, il Tribunale di Roma ha rilevato il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte degli attori in merito all’usura atteso che, seppur vera la rilevabilità d’ufficio delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario, è sempre necessaria la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe con deduzioni specifiche e determinate.
Sulla scorta delle predette considerazioni, il Tribunale di Roma ha rigettato in toto le domande degli attori, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Si rimanda sul tema ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: NON SI PUÒ ADDIZIONARE IL TASSO MORATORIO AL TASSO CORRISPETTIVO
DETTI TASSI SONO DOVUTI IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Marcello Sinisi | 20.06.2016 | n.939
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-non-si-puo-addizionare-il-tasso-moratorio-al-tasso-corrispettivo.html
MUTUI: IL PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA ANATOCISMO
SOSTENERE IN GIUDIZIO UN EFFETTO ANATOCISTICO AUTOMATICO INTEGRA GLI ESTREMI DELLA LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 24-03-2015 n.758
MUTUO: VALIDO IL PIANO DI AMMORTAMENTO PROGRESSIVO ALLA “FRANCESE”
NON SI VERIFICA ALCUN FENOMENO ANATOCISTICO IN QUANTO GLI INTERESSI SI CALCOLANO SULA QUOTA DI CAPITALE DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Salerno dott. Alessandro Brancaccío | 30-01-2015 n.587
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella Rimondini | 11-11-2014 n.2040
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