Il deposito telematico di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo ex art.156 c.p.c.. Il deposito in cancelleria infatti ha la funzione di comunicare l’atto alla controparte oltre che al giudice. Questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perché indirizzata altrove.
La circostanza che il deposito del ricorso, tempestivamente effettuato, era stato rifiutato dal sistema soltanto per erroneità del registro di riferimento non rende l’iniziativa processuale immune dalla decadenza/inammissibilità. Se il deposito è nullo, non vale a far salvo il rispetto del termine la circostanza che la ricevuta di accettazione sia stata generata entro la fine del giorno di scadenza.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, sez. quarta, Pres. Dott. Fabio Florini – Rel. Giovanni Salina, con la sentenza n. 15758 del 04 luglio 2016.
Nel caso di specie, una società proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Bologna, rendendo esecutivo lo stato passivo del fallimento della convenuta società fallita aveva ammesso solo in parte i crediti dalla stessa insinuati ai sensi dell’art. 93 L.F.
In particolare, la società opponente chiedeva l’ammissione al predetto stato passivo per le somme indicate in ricorso, oltre agli interessi dalla data della debenza, e agli interessi successivi nella misura e nei limiti previsti dagli artt. 54 e 55 L. Fall. e 2749 c.c..
Si costituiva in giudizio la società fallita eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso ex adverso proposto per inosservanza del termine decadenziale di giorni trenta previsto dalla legge, e, nel merito, l’infondatezza delle deduzioni difensive avversarie.
Il Giudice riteneva fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata in via preliminare dalla società opposta in quanto dalla documentazione versata in atti, risultava chiaramente che il ricorso introduttivo del procedimento oggetto di contestazione era stato depositato, in via telematica, nel registro “fallimenti”, alla data di scadenza del termine decadenziale previsto dall’art. 99 L.F..
Risultava, altresì, che, a seguito della mancata accettazione del predetto deposito da parte del sistema telematico in ragione dell’erroneità del registro di riferimento (“fallimenti” anziché “contenzioso”), il medesimo ricorso era stato nuovamente depositato, nel registro di pertinenza, oltre lo spirare del termine sopra indicato.
Sulla base di detti rilievi, il Tribunale adito evidenziava come il termine per la proposizione dell’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo abbia carattere perentorio in ragione della natura di mezzo di gravame dello strumento, sicché l’inosservanza di detto termine, in ossequio ai generali principi regolatori dei giudizi di impugnazione, produce l’inammissibilità del relativo ricorso.
A parere del Giudice, la circostanza, allegata dall’opponente, secondo cui il deposito del ricorso, tempestivamente effettuato era stato soltanto rifiutato dal sistema per erroneità del registro di riferimento non rileva o, comunque, non rende l’iniziativa processuale de qua immune dall’eccepita decadenza/inammissibilità.
In proposito, il Tribunale, richiamato l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito che aveva addirittura applicato la sanzione della nullità dell’atto in ipotesi analoghe, affermando che “il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità perché mancante dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Il deposito in cancelleria, infatti, ha la funzione di comunicare la memoria alla controparte oltre che al giudice; questa funzione viene del tutto a mancare se l’atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico perchè indirizzato altrove”, respingeva la richiesta di rimessione in termini avanzata dall’opponente, dichiarava l’inammissibilità del ricorso e poneva le spese a carico dell’opponente.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi:
PROCESSO CIVILE TELEMATICO: in caso di numero di ruolo errato non è possibile ottenere la rimessione in termini
Il deposito di un atto processuale in un fascicolo non pertinente è affetto da nullità
Ordinanza | Tribunale di Torino, dott. Marco Carbonaro | 22.03.2016
PCT: per il deposito telematico degli atti non rileva l’orario del deposito ma solo la generazione della RAC
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Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Rosa Muscio | 05.03.2014 | n.3115
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