Ai fini della valutazione attinente al superamento del tasso soglia, non deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto per i contratti esauritisi antecedentemente al 1 gennaio 2010, atteso che secondo le Istruzioni della Banca d’Italia del 2006: 1) la CMS non doveva essere rilevata per determinare il TEG e, quindi, il tasso soglia; 2) essa va computata separatamente dal TEG; 3) le istruzioni prevedevano espressamente che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG.
Le modifiche unilaterali ad un contratto bancario si intendono approvate ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Paola, Dott.ssa Sodano Marta, con la sentenza n. 476 del 21.07.2016.
Nella fattispecie in oggetto, una società correntista proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca, lamentando, tra l’altro, nel corso del rapporto intercorso con l’Istituto di credito, l’applicazione trimestrale degli interessi debitori in violazione della disposizione di cui all’art. 1283 c.c., nonché di tassi di interessi usurari, con conseguente richiesta di ripetizione delle somme indebitamente versate all’opposta.
In ordine alle censure in punto di anatocismo, il Tribunale di Paola rilevava che il contratto di conto corrente in contestazione era stato sottoscritto in data successiva all’entrata in vigore della delibera CICR 2000, stabilendo un’identica periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, nel pieno rispetto della normativa, allo stato, vigente.
Inoltre, il Tribunale, richiamata la disposizione contenuta nell’art. 118 T.U.B., alla cui stregua “la modifica unilaterale del contratto si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dl contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate”, rilevava che dalla documentazione versata in atti era emerso che la modifica delle condizioni contrattuali, comunicata per iscritto dall’Istituto di credito, con la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto”, era stata tacitamente accettata dal cliente che non aveva proposto reclamo, né esercitato il diritto di recesso entro i successivi sessanta giorni, come espressamente previsto.
In ordine alla dedotta violazione della disciplina antiusura, il Giudice adito osservava che il presunto superamento del tasso soglia era dipeso dall’utilizzazione di un metodo di calcolo errato nella determinazione del tasso soglia, fondato sull’illegittima inclusione della CMS nel TEGM.
Sottolineava il Tribunale che la CMS costituisce la remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, configurandosi quale “commissione sull’affidato”, aggiungendo, inoltre, che quest’ultima non deve essere computata, secondo quanto prescritto dalle Istruzioni della Banca d’Italia, nel calcolo del TEGM, per i contratti conclusi antecedentemente all’ 1 gennaio 2010.
Per quanto suesposto, il Tribunale rigettava la domanda limitatamente ai profili esaminati.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: anche per la Cassazione la CMS è irrilevante fino al 31 dicembre 2009
Il confronto deve avvenire tra “elementi omogenei della remunerazione bancaria”
Sentenza | Cassazione Civile, Prima Sezione | 22.06.2016 | n.12965
USURA: CMS esclusa da calcolo TEG per periodo antecedente a legge n. 2/2009
Una soluzione diversa condurrebbe ad un risultato palesemente incongruente
Sentenza | Tribunale di Palermo, Dott. Giuseppe De Gregorio | 17.02.2016 | n.992
USURA: la CMS fuori dal TEG per i rapporti ante 2010 per espressa volontà normativa
La l. 2/2009 è una legge dello Stato ed ha pari dignità rispetto alla normativa antiusura
Sentenza | Corte d’Appello di Milano Pres. – Rel. Raimondo Mesiano | 12.01.2016 | n.52
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