In ambito IVA resta, ferma l’ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della società in nome collettivo, di cui all’art. 2291 cod. civ., che opera, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti.
Vale, pertanto, il principio generale, secondo cui la sentenza pronunciata nel processo tra il creditore della società e una società di persone costituisce titolo esecutivo anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 cod. proc. civ., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, sez. quinta, Pres. Piccinini- Rel. Cirillo con sentenza n. 24795 del 21.11.2014.
Nel caso di specie un ex-socio di una Società s.n.c. ricorreva in Cassazione avverso la decisione di secondo grado confermativa della precedente pronuncia della Commissione tributaria regionale del Piemonte con la quale era stato confermato il recupero dell’IVA dovuta effettuato da Equitalia mediante cartella notificata ai contribuenti, quali soci pro tempore di detta società.
L’Agenzia delle Entrate e la Equitalia resistevano con controricorsi, mentre l’altro intimato – il secondo socio – non spiegava alcuna attività difensiva.
Il ricorrente in particolare contestava che le sentenze emesse nei confonti della Società s.n.c. gli fossero opponibili quale ex socio, ciò in quanto non gli erano stati notificati né l’atto impositivo contro la società, né gli esiti giudiziali del successivo contenzioso ed inoltre egli aveva receduto dalla società anteriormente alle sentenze di primo e di secondo grado.
In relazione a tale doglianza, il giudice di legittimità ha innanzitutto evidenziato come l’ordinaria responsabilità illimitata e solidale dei soci della s.n.c operi, in assenza di un’espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, risultando applicabile il principio generale in virtù del quale la sentenza pronunciata nel processo tra il creditore della società e una società di persone costituisce titolo esecutivo anche contro il socio illimitatamente responsabile, in quanto dall’esistenza dell’obbligazione sociale deriva necessariamente la responsabilità del socio e, quindi, ricorre una situazione non diversa da quella che, secondo l’art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo in confronto di soggetti diversi dalla persona contro cui è stato formato, risolvendosi l’imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà, mentre la pienezza del potere di gestione in capo ad essi finisce con il far diventare dei soci i debiti della società.
Pertanto, sul piano tributario il socio, pur essendo privo della qualità di contribuente, resta sottoposto all’esazione del debito fiscale definitivamente accertato nei confronti della società di persone, senza che risulti necessario la notificargli l’atto impositivo originario e/o gli atti amministrativi e/o processuali conseguenti.
La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante che il socio fosse successivamente receduto dalla società, ciò in quanto in una società di persone, in caso di recesso o cessione della quota, il socio è comunque responsabile per le tutte le obbligazioni sociali – e perciò anche tributarie – esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto, sicché la sua responsabilità è diretta ancorché sussidiaria ex art. 2304 cod. civ.
Sulla base di tali rilievi la Corte rigettava integralmente il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio con riferimento alle sole attività di studio e di difesa introduttiva per l’Agenzia delle Entrate e con riferimento anche alla fase decisoria per Equitalia, mentre, in assenza di attività difensiva, nulla disponeva riguardo all’altro socio intimato.
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