In tema di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006, risulta applicabile l’art. 125 disp. att. c.p.c., che pur riguardando fattispecie diverse, come ad esempio il caso dell’interruzione della causa o della declaratoria di incompetenza, troverebbe qui applicazione in via analogica.
In altri termini si imporrebbe al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso monitorio europeo, la quale, a differenza dell’opposizione, deve essere completa sia sul piano della causa petendi sia del petitum, come prescrive il regolamento.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Taranto, Dott. Claudio Casarano con il decreto del 15.09.2016.
Nel caso di specie una società a seguito di ingiunzione di pagamento europea emessa ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006 in favore di una società cooperativa, proponeva opposizione nelle forme dettate dalla normativa europea di riferimento, la quale prevede che l’opposizione possa essere promossa senza particolari formalità, finanche in assenza di motivazione, che essa prosegua dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria e che “il passaggio al procedimento civile ordinario è disciplinato dalla legge dello Stato membro d’origine”.
Il Tribunale pugliese è stato quindi chiamato ad individuare le modalità applicabili nel prosieguo della causa: tra le varie soluzioni prospettate, sono state giudicate impraticabili quelle che facevano riferimento alla proposizione della domanda in via ordinaria ex art. 645 cpc in quanto la circostanza che per il decreto ingiuntivo europeo sia unico onere del opponente l’indicazione dei mezzi di prova, impedirebbe allo stesso di costruire la sua difesa in maniera adeguata.
La soluzione adottata dal giudice prevede l’applicazione dell’art. 125 disp. att. c.p.c., il quale, pur riguardando fattispecie diverse, è stato applicato in via analogica; non richiedendosi quindi che l’opposto ponga in essere una citazione ex novo, ma imponendosi al creditore ricorrente di riassumere la domanda già proposta con il ricorso monitorio europeo; in tal modo garantendosi la piena parità d’armi, dal momento che con le prescrizioni richieste in tema di vocatio in ius oltre che di editio actionis (vedi art. 125 disp att. che riproduce il precetto dell’art. 163 c.p.c.) il diritto di difesa dell’opponente viene garantito pienamente.
Per altro verso si potranno ricollegare gli effetti giuridici della domanda proprio al ricorso per decreto ingiuntivo europeo e non alla citazione ex novo: il processo iniziato nella forma comunitaria finirebbe così con il proseguire con la riassunzione.
BREVI CENNI SUL DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO
Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento è stato istituito con il regolamento n. 1896/2006, in vigore dal 12/12/2008, al fine di consentire una più agevole procedura di recupero dei crediti pecuniari non contestati in caso di controversie transfrontaliere di natura civile e commerciale.
Si tratta di una procedura monitoria, alternativa a quella interna, che prevede la formulazione della domanda mediante la compilazione dell’apposito modulo standard (modulo A di cui all’Allegato I del regolamento) e del suo successivo deposito o inoltro telematico al giudice competente.
Al ricorrente viene richiesto di indicare l’autorità giudiziaria adita, specificare i propri dati anagrafici e l’importo del credito, provvedendo, ai sensi dell’art. 7 del regolamento, alla “descrizione delle circostanze invocate come base del credito” e alla “descrizione delle prove a sostegno della domanda” con una dichiarazione di impegno a “fornire in coscienza e in fede informazioni veritiere”.
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