Il decreto legge n. 59/2016, convertito nella legge n. 119/2016, ha modificato l’art. 569 cpc, introducendo l’obbligatorietà delle vendite immobiliari con le modalità telematiche, ad eccezione del caso in cui tale modalità di vendita sia pregiudizievole per i creditori o per il sollecito sviluppo della gara.
La disposizione troverà applicazione per le vendite disposte decorsi novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che accerti la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche e la cui emanazione è prevista per il giugno 2017.
Le regole tecniche operative per lo svolgimento delle vendite di mobili o immobili mediante gara telematica sono state previste dal decreto n. 32 del 2015, nel quale sono stati affrontate tutte le fasi della vendita dalla redazione dell’offerta alla sua trasmissione, dalla identificazione dell’offerente alla verifica della sussistenza dei requisiti dell’ammissibilità dell’offerta, compresa la cauzione, oltre che la gara tra gli offerenti, il tutto gestito da soggetti privati accreditati presso un registro tenuto dal Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.
Il decreto prevede tre distinte modalità di vendita: sincrona telematica, sincrona mista e asincrona.
Nella vendita sincrona telematica i rilanci vengono formulati esclusivamente in via telematica nella medesima unità di tempo e con la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura e di tutti gli offerenti; in quella sincrona mista i rilanci possono essere formulati, nella medesima unità di tempo, sia in via telematica sia comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura; mentre in quella asincrona i rilanci vengono formulati, esclusivamente in via telematica, in un lasso temporale predeterminato e senza la simultanea connessione del giudice o del referente della procedura.
FOCUS
Non può non sottacersi dell’effetto dirompente di tale disposizione: è evidente, infatti, che la partecipazione all’asta “telematica” richiede la necessaria capacità di utilizzare gli strumenti telematici.
Avv. Antonio De Simone
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