Segnalata da Valeria Rebizzani di Modena
Il correntista che agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente ha l’onere di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.u.b.. di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Rimini, dott. Federico Monaco, con la sentenza n. 1319 del 27.10.2016, nell’ambito di un procedimento avviato contro una banca per ripetizione di indebito.
Il giudice adìto rigettava la domanda sulla scorta della mancata produzione, da parte del soggetto onerato (nel caso parte attorea) della documentazione contabile necessaria ad operare conteggi e a verificare l’applicazione degli elementi contrattuali economici lamentati in citazione.
In particolare, rilevava che la documentazione necessaria era nella disponibilità della correntista e la stessa ben poteva (anche prima di svolgere la domanda giudiziale) richiederla (ai sensi dell’art. 119 T.U.B.).
Più precisamente, la società attorea non aveva provato – ai sensi dell’art. 2697 c.c. – l’esatto ammontare del suo credito, producendo solo parte degli estratti conto, gli addebiti, gli accrediti ed i tassi di interesse applicati, attivi e passivi, come peraltro rilevato dal ctu.
Al riguardo, osservava il Giudice, in adesione alla costante giurisprudenza, che il contratto di conto corrente bancario rappresenta un negozio innominato misto, avente natura complessa, alla cui costituzione e disciplina concorrono plurimi e distinti schemi negoziali, i quali si fondono in ragione dell’unitarietà della causa (vi si ravvisano elementi dei contratti di mandato, deposito, delegazione ed altri: ma resta che il contratto è unico).
In tale contratto, quindi, per un verso, assume rilievo preminente nella sua struttura l’impegno della banca, riconducibile al rapporto di mandato in forza del quale si accolla l’obbligo di agire con diligenza eseguendo pagamenti ovvero riscuotendo crediti su ordine del cliente, fornendo in sostanza un servizio di cassa di cui è tenuta, nel contempo, a compiere fedele e regolare annotazione sul conto corrente; per altro verso, consente il deposito del risparmio del correntista, ed impegna quindi la banca alla restituzione delle somme ivi confluite.
Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, l’estratto conto, trascorso il necessario periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente, introducendo una presunzione “iuris tantum” vincibile con la prova contraria, con la conseguenza che le risultanze degli estratti conto possono essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni ma il deposito della documentazione deve essere completo al fine di consentire di ricostruire ed effettuare i relativi calcoli necessari per la richiesta pronuncia giudiziale.
Pertanto, con riguardo alle operazioni sul conto corrente bancario eseguite dal cliente, i relativi documenti non costituiscono alcuna prova di credito, ma unicamente della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile.
Nemmeno è stata ritenuta meritevole di accoglimento la domanda di condanna della banca ad un facere (ricostruzione dei rapporti) al quale la stessa non può essere condannata in base alla concorde giurisprudenza che ritiene che il correntista che agisca per la ripetizione delle somme indebitamente versate sul conto corrente ha l’onere di produrre in giudizio l’intera sequenza di estratti conto che, peraltro, sono direttamente accessibili alla parte istante, posto il diritto del correntista, ex art. 119 T.u.b., di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio.
Nel caso in esame parte attrice non aveva prodotto la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tantomeno dimostrato di aver avanzato, prima del giudizio, la richiesta alla banca di acquisizione della documentazione contabile e di non aver ricevuto riscontro o di aver avuto un diniego a detta richiesta, non potendo tale carenza probatoria essere colmata.
Sulla scorta di tali rilievi, il Tribunale di Rimini concludeva per l’integrale rigetto della domanda.
Per altri precedenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE IL CONTRATTO E GLI ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Ordinanza | Tribunale di Bari, Dott. Sergio Cassano | 22.09.2016 |
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO
IN MANCANZA, IL PETITUM È INDETERMINATO E LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, dott. Gaetano Grillo | 29.08.2016 | n.4399
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA CHE AGISCE DEVE PRODURRE IL CONTRATTO
LA CARENZA PROBATORIA NON PUÒ ESSERE COLMATA IN GIUDIZIO MEDIANTE L’ORDINE DI ESIBIZIONE
Sentenza | Tribunale di Agrigento, dott. Andrea Illuminati | 20.06.2016 | n.969
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