L’art. 543, co. 4, ultimo periodo, c.p.c. prescrive che deve essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione.
L’inefficacia del pignoramento può essere dichiarata laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali. Tale omissione dà luogo ad una mera irregolarità, che, in ogni caso, può essere sanata dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Caltanissetta, Dott. Pasqualino Gaetano Mario, con l’ordinanza del 01.06.2016.
Nella fattispecie in oggetto, un creditore chiedeva, con reclamo, la revoca dell’ordinanza di sospensione di una procedura esecutiva mobiliare emessa a seguito dell’opposizione avanzata dal debitore ai sensi dell’art. 615 co. 2 c.p.c., sulla base della dedotta mancata notifica del decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo con la necessaria attestazione di conformità.
In particolare, il reclamante deduceva l’illegittimità dell’ordinanza impugnata, eccependo che l’attestazione di conformità non era necessaria nel caso di specie in quanto il decreto ingiuntivo era stato rilasciato dalla Cancelleria munito di formula esecutiva ed, in ogni caso, che il vizio prospettato costituiva una irregolarità meramente formale dell’atto sollevabile, quindi, nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo.
Il reclamante osservava, inoltre, che non potevano avere rilevanza in sede esecutiva le questioni involgenti la sussistenza o meno del credito azionato, dovendo essere sottoposte esclusivamente al vaglio del giudice competente per l’opposizione al decreto ingiuntivo e che il deposito degli atti indicati all’art. 543 c.p.c. al momento dell’iscrizione al ruolo privi della attestazione di conformità non poteva comportare, come asserito dalla controparte, la declaratoria di inefficacia del pignoramento.
Emesso il decreto di fissazione di udienza, si costituiva con propria memoria la società debitrice, chiedendo il rigetto del reclamo, alla luce sia della correttezza del ragionamento posto in essere dal giudice di prime cure nel disporre la sospensione della procedura, sia della fondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
Celebrata l’udienza di comparizione delle parti, il Collegio si riservava per la decisione.
Il Tribunale di Caltanissetta affrontava la questione relativa alle conseguenze della notifica del decreto ingiuntivo emesso telematicamente, privo della relativa attestazione di conformità all’originale, osservando in proposito che la mancanza dell’attestazione di conformità non rappresenta un vizio tale da determinare l’inesistenza del titolo, quanto un mero difetto formale dell’atto.
In altri termini, ad avviso del Giudice, la notificazione di copia priva dell’attestazione di conformità non incide sul diritto del creditore ad agire in via esecutiva, in applicazione del principio secondo cui i vizi formali del titolo esecutivo e del precetto devono essere fatti valere nelle forme dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. entro il termine perentorio di venti giorni dalla notificazione.
Il Giudice adito, osservava, in primo luogo, che il procedimento esecutivo viene incardinato in virtù di un titolo che ha accertato la pretesa creditoria, in secondo luogo, che la conseguente inefficacia del pignoramento può essere pronunciata solo nei casi tassativamente indicati dalla legge ed, infine, che la declaratoria di inefficacia del pignoramento a fronte di un accertamento di un vizio meramente formale dell’atto depositato al momento dell’iscrizione al ruolo appare conseguenza sproporzionata soprattutto in mancanza di una effettiva contestazione della conformità agli originali da parte del debitore.
All’uopo, il Collegio richiamava la disposizione di cui all’art. 22, co. 3, del Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui “Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta”.
Sulla base delle considerazioni esposte, il Collegio specificava che la corretta interpretazione della norma di cui all’art. 543, co. 4, ultimo periodo, secondo cui deve essere dichiarata l’inefficacia del pignoramento laddove il creditore non provveda al deposito degli atti di cui al secondo periodo al momento dell’iscrizione al ruolo della procedura, da effettuarsi entro trenta giorni dalla consegna al creditore da parte dell’ufficiale dell’originale dell’atto di citazione, sia nel senso che la detta inefficacia possa essere dichiarata laddove sia accertata la mancata tempestiva iscrizione al ruolo ed il contestuale deposito dell’atto di pignoramento, del titolo e del precetto, senza che alcuna conseguenza possa derivare dalla mera assenza della attestazione di conformità dei detti atti agli originali, costituente una mera irregolarità formale, sanabile dal successivo deposito degli atti in originale, soprattutto in assenza di formale contestazione sulla effettiva conformità da parte del debitore.
Tanto premesso, il Collegio rilevata la mancanza dei “gravi motivi” di cui all’art. 624 c.p.c., per la concessione della sospensione dell’esecuzione richiesta dalla debitrice esecutata, revocava il provvedimento impugnato e condannava parte reclamata al pagamento delle spese di lite.
IL COMMENTO
Si segnala, sul punto, l’orientamento difforme espresso dal Tribunale di Milano, Dott. De Sapia, con la sentenza del 29.06.2016, secondo cui il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento.
L’attestazione di conformità, infatti, ad avviso del Tribunale di Milano non costituisce una mera formalità, in quanto il difensore del creditore, per potere attestare che la copia è conforme all’originale, deve avere avanti a sé l’originale da collazionare con la copia.
In mancanza del deposito dell’attestazione di conformità, pertanto, il giudice dell’esecuzione non è messo in grado di conoscere se il creditore abbia o meno il possesso del titolo o sia o meno legittimato all’esercizio del diritto incorporato nel titolo.
La soluzione largamente preferibile, tuttavia, appare quella adottata dal Tribunale di Caltanissetta che valorizza la sostanza sulla forma attraverso il ricorso ad una interpretazione del diritto fondata su logica e buon senso.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
ESECUZIONI IMMOBILIARI: IL CREDITORE DEVE DEPOSITARE COPIA CONFORME DI TITOLO, PRECETTO E PIGNORAMENTO ENTRO QUINDICI GIORNI
IL DEPOSITO DI COPIA PER IMMAGINI, BENCHÈ IDONEO A RAGGIUNGERE LO SCOPO, DETERMINA L’INEFFICACIA DEL PIGNORAMENTO
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Cesare De Sapia | 29.06.2016 |
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