La sottoscrizione del contratto contestuale o su identici documenti oggetto di scambio, non è un requisito indefettibile della manifestazione della volontà contrattuale dettato da preminenti esigenze di indole pubblicistica, in quanto in assenza dell’iniziativa del soggetto legittimato, quella manifestazione di volontà, pur non tradottasi nella forma stabilita dal legislatore, è comunque idonea a produrre ogni effetto come se quella mancanza non esistesse e non espone il contratto all’azione di qualsiasi terzo interessato alla sua caducazione né alle consuete conseguenze del rilievo ufficioso da parte del giudice.
La funzione della nullità di cui all’art 23 tuf va principalmente rinvenuta nella esigenza di assicurare al cliente una adeguata informazione, garantendogli che, attraverso la formalizzazione scritta degli obblighi della banca e dei diritti dell’investitore, costui sia posto in grado di avere un termine chiaro e indiscutibile di riferimento idoneo a colmare quella asimmetria informativa che connota siffatti rapporti contrattuali.
Questi i principi ribaditi dalla Corte d’Appello di Venezia, sez. prima, Pres. Di Francesco – Rel. Santoro, con la sentenza n. 1377 del 15.06.2016, con una pronuncia che offre interessanti spunti in merito al tema della nullità del c.d. contratto disciplinante la prestazione dei servizi di investimento, per assenza della firma della banca, nonché in tema di offerta fuori sede degli strumenti finanziari.
Nel caso di specie, un investitore conveniva in giudizio la Banca, invocando la nullità dei contratti di investimento con essa stipulati, aventi ad oggetto obbligazioni Cirio, e chiedendo la condanna della stessa alla restituzione di quanto investito. In subordine, chiedeva la risoluzione dei singoli contratti di investimento stipulati, con condanna dell’Istituto di Credito alla restituzione della somma dallo stesso investita al momento della stipula. In ulteriore subordine, invocava l’annullamento del contratto per vizio della volontà ed in particolare dolo e/o errore essenziale. Infine, chiedeva condannarsi la Banca al risarcimento di tutti i danni arrecatigli a causa dei comportamenti specificati, quantificati nella somma investita.
Il Tribunale adito in primo grado respingeva la domanda, escludendo che vi potesse essere stata “violazione degli obblighi di informazione da parte della banca, in relazione al fatto che essa conosceva le esperienze in materia di strumenti finanziari dell’investitore, e poteva pertanto ritenere che un acquisto di obbligazioni da parte di un esperto del settore, con un portafoglio titoli che vedeva svariati acquisti di azioni, fosse un investimento adeguato”, e condannava pertanto l’attore alla rifusione delle spese processuali.
L’investitore proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendo che, in sua riforma, venissero accolte le domande formulate in primo grado e disattese dal tribunale, formulando altresì domanda di nullità del contratto-quadro, e per l’effetto dei “singoli contratti di investimento”, per carenza della sottoscrizione da parte della banca.
La Banca, costituitasi, chiedeva l’integrale rigetto dell’appello con conferma della impugnata sentenza.
Il Collegio, innanzi tutto, verificava l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 30 t.u.f. al caso di specie, ossia di un acquisto di titoli compiuto a mezzo telefono e su iniziativa del cliente che rivestiva la qualità di promotore finanziario.
La Corte ha rilevato che presupposto per l’applicabilità della disciplina del collocamento è che “il risparmiatore sia raggiunto fuori sede da una proposta contrattuale avente ad oggetto titoli che l’intermediario possiede od acquista da terzi (c.d. negoziazione)” ovvero che gli “siano offerti in vendita strumenti finanziari che l’intermediario si sia preventivamente obbligato nei confronti dell’emittente a collocare (ovvero rivendere a terzi)”.
Sul punto la sentenza della Suprema Corte 13905/2013 chiarisce quale sia la ratio sottesa alla previsione normativa di nullità, ossia che, trattandosi di operazione conclusa dal cliente fuori sede “ciò significa che, di regola, l’iniziativa non proviene da lui”, è allora “logico presumere che, in simili casi, l’investimento non sia conseguenza di una premeditata decisione dello stesso investitore, il quale a tale scopo si sia recato presso la sede dell’intermediario, ma costituisca invece il frutto di una sollecitazione, proveniente dai promotori della cui opera l’intermediario si avvale; sollecitazione che, perciò stesso, potrebbe aver colto l’investitore impreparato ed averlo indotto a una scelta negoziale non sufficientemente meditata“.
Nel caso de quo, al contrario, non solo non vi era stata nessuna condotta di avvicinamento del cliente da parte della banca, presso il suo domicilio o in altro luogo al di fuori dei locali aziendali, ma dalla stessa prospettazione dell’attore appellante – che deduceva espressamente di aver effettuato l’acquisto tramite telefono o fax – e da quanto risultava agli atti, era stato lui stesso a decidere per proprio conto di assumere autonomamente la decisione di dar corso all’operazione, avvalendosi della facoltà — contrattualmente prevista — di impartire l’ordine da casa propria a mezzo telefono, anziché recarsi presso i locali dell’intermediario.
Tale circostanza escludeva, ad avviso della corte, in radice, qualsiasi situazione di “sorpresa” derivante da una inaspettata offerta della banca effettuata fuori dei locali dell’impresa, con la conseguenza della inapplicabilità della disciplina prevista dall’art. 30 t.u.f.; pertanto disattendeva la doglianza sul punto.
Inoltre, la qualità di promotore dell’appellante, quindi operatore qualificato, secondo la nozione introdotta dalla modifica dell’art. 31 regol. Consob apportata con delibera n. 13710 del 6.8.2002, valeva secondo il Collegio ad escludere ex se la applicabilità della normativa di protezione del cliente e in particolare di quella di cui all’art. 30 t.u.f..
La Corte, infine, esaminava la dedotta nullità – sollevata peraltro dall’investitore per la prima volta in grado di appello – con riferimento alla assenza, nel documento contrattuale prodotto in causa dalla appellata, della sottoscrizione della banca stessa in calce ad esso.
Tale eccezione di nullità veniva dedotta sulla scorta della previsione dell’art. 23 t.u.f.:
“1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La CONSOB, sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.
(…)
- Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”.
Il Collegio ha evidenziato che nel caso de quo, in cui la legittimazione ad agire per la declaratoria di nullità del negozio è circoscritta a una parte soltanto, deve conseguentemente ritenersi che la forma prevista non sia un requisito indefettibile della manifestazione della volontà contrattuale dettato da preminenti esigenze di indole pubblicistica, in quanto, in assenza dell’iniziativa del soggetto legittimato, quella manifestazione di volontà, pur non tradottasi nella forma stabilita dal legislatore, è comunque idonea a produrre ogni effetto come se quella mancanza non esistesse, e non espone il contratto alla azione di qualsiasi terzo interessato alla sua caducazione né alle consuete conseguenze del rilievo officioso da parte del giudice.
Nel caso in esame non poteva certamente ravvisarsi nullità, in quanto la posizione del cliente si è incentrata sul mero dato della mancanza di sottoscrizione da parte della banca al contratto, limitando cosi la rilevanza della questione alla verifica della esternazione nelle forme prescritte dalla legge della volontà contrattuale non propria, ma della banca.
Il cliente non si era doluto di non aver prestato un consenso informato alla conclusione del contratto, né aveva addotto che fosse carente un documento contrattuale che rappresentasse puntualmente le sua volontà negoziale, e neppure aveva potuto sostenere che il rapporto non si fosse svolto regolarmente e che la banca non avesse dato corso all’esecuzione di esso, ma si era unicamente avvalso della legittimazione di cui al terzo comma dell’art. 23 t.u.f. per dedurre ed eccepire la mancanza della sottoscrizione in calce a quel contratto da parte della banca.
Ebbene, nella prospettiva della funzione che alla previsione di forma è stata assegnata dal legislatore, l’eccezione del cliente circa la mancanza di sottoscrizione della banca non poteva che risultare del tutto priva di fondamento, siccome non pertinente all’esigenza che quella prescrizione formale è volta ad assicurare, finendo per trasformare un presidio posto a tutela della informata e consapevole partecipazione dei clienti in un formalistico strumento per conseguire risultati del tutto al di fuori delle previsioni e dello scopo della norma.
Il Collegio ha ritenuto pertanto non meritevole di accoglimento il motivo di appello sul punto, ed in definitiva, ha respinto l’appello con conferma dell’impugnata sentenza e condanna alle spese processuali dell’appellante.
Per altri contributi in materia si rinvia a:
CONTRATTI BANCARI: PIENAMENTE VALIDI ED EFFICACI PUR IN PRESENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL SOLO CLIENTE
RILEVANTE IL COMPORTAMENTO COMPLESSIVO TENUTO DALL’ISTITUTO DI CREDITO NEL CORSO DEL RAPPORTO
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 05.07.2016 |
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO È “EQUIPOLLENTE” ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE
Ordinanza | Tribunale di Parma, dott. Marco Vittoria | 27.06.2016 |
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: VALIDO ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 5919/2016 È ASSOLUTAMENTE DIFFERENTE E NON ESTENSIBILE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 29-05-2016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI SE CONCLUSI ATTRAVERSO LA SEPARATA SOTTOSCRIZIONE DI DUE ESEMPLARI DI OGNI SCRITTURA
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL CONTRATTO FIRMATO DAL SOLO CLIENTE È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte di Appello di Trieste, Pres. Daidone | 24.05.2016 | n.311
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/contratti-bancari-validi-se-conclusi-attraverso-la-separata-sottoscrizione-di-due-esemplari-di-ogni-scrittura
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno