Al fine della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente.
Il tasso corrispettivo e quello di mora hanno funzione e natura e applicazione del tutto diversi, posto che il tasso moratorio trova applicazione soltanto in presenza dell’inadempimento del mutuatario, al contrario del tasso corrispettivo, dal momento che, in tal caso, gli interessi costituiscono i frutti civili del capitale mutuato; è dunque evidente la differente natura e funzione degli interessi corrispettivi e di quelli di mora.
In assenza di una previsione legislativa specifica al riguardo che possa determinare per gli interessi di mora una specifica soglia, quest’ultima deve essere calcolata facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d’Italia nella sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013.
Le Istruzioni della Banca d’Italia costituiscono norme tecniche che il Legislatore ha previsto come necessarie al fine di dare attuazione al dettato di cui all’art. 644, quarto comma, c.p., ragion per cui il giudice non può liberamente discostarsene.
L’ammortamento alla francese è da considerarsi lecito, non integrando un fenomeno di anatocismo vietato dal momento che il maggior ammontare degli interessi da versarsi rispetto a piani di ammortamento tradizionali costruiti all’italiana dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cagliari, dott. Andrea Bernardino con la sentenza del 19.10.2016.
Nel caso di specie due mutuatari convenivano in giudizio una banca al fine di ottenere la declaratoria di gratuità del contratto di mutuo e, per l’effetto, la condanna della convenuta alla restituzione, anche in termini di ricalcolo delle rate ancora dovute, di tutte le somme corrisposte a titolo di interessi, spese e commissioni, polizze etc, nonché, in subordine, il ricalcolo della quota delle rate di ammortamento e la rideterminazione del piano di ammortamento fino al conseguimento della restituzione della sola quota capitale; in ulteriore subordine, la condanna dell’istituto di credito al pagamento della somma risultante dall’istruttoria a titolo di usura sopravvenuta e/o anatocismo (in conseguenza dell’applicazione del piano di ammortamento alla francese) e/o indeterminatezza delle condizioni, maggiorata dagli interessi da ogni singolo pagamento, ovvero dalla domanda.
Si è costituita in giudizio la Banca, che ha richiesto il rigetto delle avverse domande.
In particolare gli attori affermavano l’usurarietà dei tassi d’interesse ritenendo di poter procedere alla sommatoria dell’interesse corrispettivo all’interesse di mora o, comunque, di poter includere il tasso di mora nel calcolo del T.E.G.M..
Il Tribunale ha rilevato, richiamando numerose pronunce di merito, che al fine della verifica del mancato superamento del tasso soglia dell’usura non è corretta l’operazione di sommatoria dei tassi d’interesse corrispettivo e moratorio previsti contrattualmente, o in un certo momento applicati, al fine di confrontare il risultato con il tasso soglia vigente così come, parimenti, non è corretta l’inclusione del tasso di mora nel calcolo del T.E.G.M..
Il giudice ha altresì avallato l’opinione della stessa giurisprudenza di merito richiamata, secondo la quale è di chiara evidenza la differente natura e funzione degli interessi corrispettivi e di quelli di mora, posto che il tasso moratorio trova applicazione soltanto in presenza dell’inadempimento del mutuatario, al contrario del tasso corrispettivo, dal momento che, in tal caso, gli interessi costituiscono i frutti civili del capitale mutuato.
In assenza di una specifica previsione legislativa che determini una soglia specifica per gli interessi moratori, il giudice sardo ha ritenuto di doverla calcolare facendo riferimento alla maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali dei T.E.G.M. pubblicati trimestralmente per ciascuna categoria di operazioni, secondo quanto indicato dalla Banca d’Italia nella sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013, secondo la quale: “In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, la Banca d’Italia adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo“.
In proposito è stato inoltre sottolineato il valore vincolante delle Istruzioni della Banca d’Italia le quali, costituendo norme tecniche che il legislatore ha previsto come necessarie al fine di dare attuazione al dettato di cui all’art. 644, quarto comma, c.p., non possono essere disattese in giudizio, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice.
Per quanto concerne le doglianze in tema di anatocismo, il Tribunale sardo ha stabilito che l’ammortamento alla francese è da considerarsi lecito in quanto non integra un fenomeno di anatocismo vietato, dal momento che il maggior ammontare degli interessi da versarsi rispetto a piani di ammortamento tradizionali costruiti all’italiana dipende non dall’applicazione di interessi composti ma dalla diversa costruzione delle rate.
Sulla base di tali rilievi il giudice si è pronunciato per il rigetto delle domande attrici, condannando i mutuatari in solido al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: CONFRONTARE IL TASSO DI MORA CON IL TASSO SOGLIA CORRISPETTIVO È IMPROPRIO
I D.M. MINISTERIALI TRIMESTRALI NON RILEVANO LA SOGLIA DI USURA DEI TASSI DI MORA MEDI
Sentenza, Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola 27-04-2016 n.1312
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza,Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco,16-03-2016 n.127
ISTRUZIONI BANCA D’ITALIA: NORME TECNICHE AUTORIZZATE DAL LEGISLATORE SECONDARIO
LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA DANNO UNIFORME APPLICAZIONE ALL’ART. 644, COMMA QUARTO, C.P.
Ordinanza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 21.10.2014 |
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