Il contratto bancario si può concludere mediante lo scambio di due documenti non contestuali e tale procedimento rispetta l’obbligo di forma scritta nella formazione del contratto.
Il cliente non è legittimato ad eccepire che il contratto non è sottoscritto dall’istituto di credito, atteso che tale eccezione spetta esclusivamente alla banca per sottrarsi dagli obblighi nascenti da quel rapporto.
Al fine di sottoporre al vaglio di usurarietà oggettiva il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, occorre operare un aumento del tasso soglia, con un delta del 2,10% pari alla mora media rilevata dalla Banca d’Italia. Vero è che nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Padova, giudice Giorgio Bertola, con l’ordinanza del 14.11.2016.
Si proceda con ordine all’esame della vicenda che ha dato origine alla pronuncia.
Nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo ad un credito sorto per un contratto di mutuo concesso da una banca, il cliente proponeva opposizione per il classico tema degli interessi moratori e per la mancata sottoscrizione del contratto sulla copia cliente.
Ebbene il giudice, in primis, per esigenze di celerità di giustizia, ha provveduto alla conversione del rito ai sensi dell’art. 183 bis c.p.c., alla luce della semplicità della fase istruttoria che si risolveva in una istanza di CTU.
Successivamente, si è pronunziato sull’eccezione relativa alla mancanza della sottoscrizione del contratto di mutuo da parte della Banca, nella copia prodotta in giudizio, rilevando che la stessa era stata sottoscritta con scambio di atti non contestuali, dei quali il cliente aveva sottoscritto la copia del contratto di mutuo inviato dalla banca, recante la dicitura “Riscontriamo la Vostra di pari data che riportiamo di seguito in segno di integrale accettazione del contenuto”.
Orbene il primo documento – quello consegnato al cliente – non era stato prodotto, né tantomeno il mutuatario aveva dedotto di aver ricevuto una lettera dalla banca priva di sottoscrizione, mentre quella riprodotta in giudizio era una mera ritrascrizione dalla originaria proposta.
La prima osservazione del Tribunale è di ordine processuale: laddove l’attore detenga un documento di cui abbia scientemente deciso di non avvalersi in giudizio, non può automaticamente inferirsi che tale documento non esista.
In tal senso, il giudice ha ritenuto che, avendo il cliente ritrascritto la lettera di proposta di mutuo sottoscritta dalla banca, la scelta processuale di non produrla in giudizio non potesse automaticamente determinare una conseguenza pregiudizievole in capo all’istituto convenuto.
In merito, poi, alla forma del contratto bancario, il Tribunale veneto è intervenuto con decisione a riaffermare i seguenti principi.
Muovendo dalla considerazione che, ai sensi dell’art. 1326 cc, “Il contratto è concluso nel momento in cui che ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte”, non fanno eccezione a tale disciplina i contratti bancari.
Infatti, vero è che l’art. 117 T.U.B. impone la conclusione in forma scritta, ma detta disposizione non richiede che esista un unico documento in cui siano contenute entrambe le firme delle parti.
In altri termini, sorge validamente il rapporto bancario anche da due documenti sottoscritti da entrambe le parti, che concorrono a formare il contratto scritto che disciplina il rapporto stesso.
A ciò si aggiunga che l’obbligo prescritto a pena di nullità dall’art. 117 TUB è legato, evidentemente, “alla necessità di richiamare l’attenzione della parte più debole, il cliente (spesso consumatore), alla importanza dell’atto che sta ponendo in essere oltre a consentirgli di avere un documento scritto sul quale riflettere sia prima che dopo la sottoscrizione al fine di consentirgli di valutare la convenienza e l’utilità dell’affare oltre a dargli un supporto a futura memoria delle condizioni pattuite per verificarne, anche in un secondo momento, la legittimità”.
Trattasi cioè di una tipica nullità c.d. di protezione, dalla cui qualificazione deriva – inevitabilmente – la conseguenza che essa possa essere eccepita solo dalla parte a “protezione” della quale la stessa è posta.
Ha notato infatti il Tribunale: “ciò che invece nessuna norma prevede, neppure l’art. 127 T.U.B. che disciplina i poteri officiosi del giudice sulla rilevazione delle nullità nei contratti bancari, è che il cliente possa dolersi delle eccezioni che spetterebbero alla banca“.
Il ragionamento è invero lineare: “ammesso che davvero il rapporto si sia instaurato con l’assenza della sottoscrizione dell’istituto di credito del modulo contrattuale, che peraltro è predisposto su modulistica della banca stessa sicché pensare che poi ella non abbia sottoscritto la propria proposta è anche inverosimile, tale eccezione spetta solo all’istituto di credito e non al cliente che è privo di interesse e di legittimazione ad eccepire tale carenza visto che, rispetto alla sua posizione contrattuale, alle sue obbligazioni ed ai suoi interessi, essa è priva di effetti giuridici e contrattuali non comportando alcun maggior onere o alcuna minore garanzia, aspetti che sono entrambi tutelati dalla forma scritta della proposta e dell’accettazione […]”.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale ha pertanto rigettato l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
A margine va segnalata la conferma di un importante principio in materia di usura bancaria, relativamente alla nota querelle dell’usurarietà degli interessi di mora.
Il giudice patavino, confermando un orientamento già espresso in precedenti pronunce, oggetto di pubblicazione su questa Rivista (ex multis cfr. sentenza del 28.05.2016), ha ribadito che in giurisprudenza si sta affermando il principio secondo il quale per confrontare il tasso di mora, che non viene rilevato dai decreti trimestrali ministeriali, si debba operare un aumento per la mora media rilevata dalla Banca d’Italia con un delta del 2,10%.
Sebbene, invero, nessuna norma o nessuna fonte secondaria prevede l’obbligo di operare tale maggiorazione, tuttavia tale maggiorazione va applicata per sopperire a quello che è evidentemente un vuoto, ovvero la mancata rilevazione trimestrale dei tassi medi di mora.
Quella rilevazione media consente – a dire del Tribunale – di rendere confrontabile un dato, l’interesse di mora, che in caso contrario si esporrebbe alla facile censura di voler confrontare il tasso di mora medio soglia usura con una cosa diversa ovvero con il tasso corrispettivo medio soglia usura.
Ed, infine, “poiché il tasso di mora è di norma anche pattuito proprio come una maggiorazione del tasso corrispettivo con uno spread, tale metodo di calcolo si presta anche a rappresentare un criterio ragionevole ed omogeneo al fine di verificare se il tasso di mora pattuito sia o meno usurario ab origine”.
Tale notazione ha consentito al Tribunale di delibare in maniera netta l’assenza di qualsivoglia pattuizione usuraria nel mutuo oggetto di contestazione, senza alcuna necessità di dar corso a consulenze contabili, confermando implicitamente che il vaglio di usurarietà va condotto unicamente con riferimento ai dati desumibili dal contratto ed alla soglia rilevabile al momento della pattuizione.
IL COMMENTO
“Ciò che invece nessuna norma prevede, neppure l’art. 127 T.U.B. che disciplina i poteri officiosi del giudice sulla rilevazione delle nullità nei contratti bancari, è che il cliente possa dolersi delle eccezioni che spetterebbero alla banca“.
Con dovizia di argomentazioni tecnico-giuridiche, la pronuncia in commento ricostruisce la ratio legis della disciplina dei contratti c.d. monofirma e la nullità di protezione ex art. 117 TUB, ponendo un primo argine a quel contenzioso seriale alimentato da recenti ed ondivaghe decisioni di legittimità in materia di nullità dei contratti di investimento sottoscritti dal solo cliente.
Trattasi, il più delle volte, di argomentazioni tese a far prevalere la “forma sulla sostanza”, strumentalizzando il dettato normativo, atteso che non vi è trattia nell’ordinamento di alcuna norma che preveda la necessità di concludere il contratto bancario con un unico documento scritto, recante contestualmente la sottoscrizione di entrambe le parti.
Né l’analisi letterale dell’art. 117 TUB (una volta individuatane la ratio nella nullità c.d. di protezione), né quella del successivo art. 127 TUB impediscono di ritenere legittimamente sorto un rapporto bancario il cui contratto sia stato sottoscritto mediante scambio di documenti non contestuale (id est, proposta su modulo predisposto dalla banca vs. consegna del documento sottoscritto da parte del cliente).
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti precedenti conformi:
CONTRATTI BANCARI: VALIDAMENTE CONCLUSI CON LO SCAMBIO DI ATTI UNILATERALI
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE CHE RICHIAMA LA PROPOSTA DELLA BANCA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Virgilio | 24.08.2016 | n.17290
CONTRATTO DI CONTO CORRENTE: VALIDO ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CASO DECISO DALLA CASSAZIONE CON SENTENZA N. 5919/2016 È ASSOLUTAMENTE DIFFERENTE E NON ESTENSIBILE
Sentenza Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola 29-05-2016
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ED EFFICACI, ANCHE IN MANCANZA DELLA FIRMA DELLA BANCA
IL CLIENTE È TENUTO A DIMOSTRARE LA VIOLAZIONE DEL REQUISITO DELLA FORMA SCRITTA EX ART. 117 TUB
Sentenza, Tribunale di Napoli, dott. Massimiliano Sacchi, 11-07-2015 n.8647
CONTRATTI BANCARI: SU MODULI PRESTAMPATI, NON È NECESSARIA FIRMA FUNZIONARIO
È SUFFICIENTE VOLONTÀ DI AVVALERSI COME MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, dott. Gianluigi Morlini | 28-04-2015
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno