Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
Ai fini della verifica dell’usura, non è necessario cumulare il tasso di mora al tasso corrispettivo.
Quanto all’anatocismo, non sussiste alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., nel caso di mutuo stipulato in data successiva al 1 luglio 2000, nel quale tale forma di anatocismo è legittimata dall’art.120 T.U.B., come modificato dal D. L.vo 349/99, purché conforme a quanto disposto dalla Delibera CICR del 09 febbraio 2000, in particolare dall’art. 3.
L’onere della prova sulla cui base valutare il dedotto carattere usurario del mutuo incombe su parte attrice, non potendo supplire alla genericità ed al difetto di prova della domanda la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno, con la sentenza n. 21199 del 10.11.2016.
Nel caso di specie, un mutuatario citava in giudizio la banca onde ottenere l’accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulato con la stessa, limitatamente alle clausole che a suo dire prevedevano interessi usurari, della conseguente gratuità del contratto ex art. 1815 comma 2 c.c., la rideterminazione dei rapporti di dare/avere fra le parti, la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, previa all’occorrenza compensazione con il debito residuo dell’attore, ed infine la correzione della segnalazione alla Centrale Rischi.
Si costituiva la banca convenuta deducendo la genericità ed il difetto di prova della domanda e specificamente che il tasso, corrispettivo e moratorio, previsto dal contratto di mutuo era inferiore al tasso soglia, e comunque il tasso di mora non rientra nel calcolo del TEG e quindi non sarebbe soggetto al tasso soglia.
Il giudice rilevava che l’atto di citazione riportava i dati relativi al tasso corrispettivo e al tasso di mora, nonché una penale di estinzione anticipata, e nel resto si limitava a considerazioni di diritto sulla rilevanza del tasso di mora ai fini della L. 108/96 e sulla sanzione di nullità che consegue alla pattuizione di interessi usurari.
Era poi allegata al fascicolo di parte una perizia stragiudiziale, corredata di nota esplicativa, che affermava il carattere usurario sulla base della nota pronuncia della Corte di Cassazione n.350/13, interpretata nel senso che la Suprema Corte avrebbe ritenuto che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario si debbano sommare gli interessi muratori a quelli corrispettivi.
Il giudice ha ritenuto che la nota sentenza n. 350 del 2013 non contiene alcuna affermazione nel senso della necessità di cumulare il tasso di mora al tasso corrispettivo, avendo invece semplicemente affermato, nel solco della costante giurisprudenza, che sono soggetti al tasso soglia anche gli interessi moratori.
Quanto alla doglianza relativa all’anatocismo, il giudice ha ritenuto non sussistere alcuna violazione dell’art. 1283 c.c., trattandosi di mutuo stipulato in data successiva al 1 luglio 2000 nel quale tale forma di anatocismo è legittimata dall’art.120 T.U.B., come modificato dal D. L.vo 349/99, purché sia conforme a quanto disposto dalla Delibera CICR del 09 febbraio 2000, in particolare dall’art 3.
Inoltre, l’applicazione degli interessi moratori sull’importo delle rate scadute, essendo conforme all’art. 3 della delibera CICR del 9.02.00, legittimata dall’art. 120 T.U. a disciplinare l’anatocismo nei rapporti bancari, non solo non può essere reputata illegittima ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati.
Per quanto riguarda la penale di estinzione anticipata, si deve rilevare che si tratta di una voce di applicazione meramente eventuale, costituente il corrispettivo per l’esercizio del recesso, cosicché si deve ritenere che la sua inclusione fra i costi del finanziamento e la sua valutazione sul tasso effettivo, che dipende dal momento in cui il recesso è esercitato, presuppongano logicamente la sua effettiva applicazione, che non era stata allegata.
Infine, non erano stati dedotti specificamente e tempestivamente elementi ulteriori sulla cui base valutare il dedotto carattere usurario del mutuo; ed il giudice ha ribadito che l’onere sul punto grava su parte attrice ed era rimasto inadempiuto, non potendo supplire alla genericità ed al difetto di prova della domanda la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio che, come noto, non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In particolare, la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dedurre in modo specifico l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia. La contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Per tutte le suddette ragioni, il Tribunale di Roma rigettava le domande di parte attrice, condannando la stessa alla refusione delle spese processuali.
PER IL PRINCIPIO DELL’EFFETTIVITÀ DEI C.D. ONERI EVENTUALI NON È SUFFICIENTE LA SOLA PATTUIZIONE DELLA CLAUSOLA NEL CONTRATTO
Ordinanza Tribunale di Pordenone, Dott. Francesco Petrucco Toffolo 23-05-2016
USURA: INTERESSI MORATORI IRRILEVANTI AI FINI DELL’USURA OGGETTIVA
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO CHE SIA COERENTE COL DATO DA RAFFRONTARE
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari 28-04-2016 n. 5279
USURA: VA VERIFICATA IN RELAZIONE AI SINGOLI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI SENZA ALCUNA SOMMATORIA
EVENTUALE NULLITÀ DEI MORATORI NON INFICIA VALIDITÀ CORRISPETTIVI
Ordinanza Tribunale di Nola, dott. Fabio Mazzei 23-03-2016
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