Segnalata dall’Avv. Aldo Corvino del foro di Napoli
Sia l’art. 644 c.p., il quale espressamente si riferisce a “corrispettivi di una prestazione di denaro o di altra utilità” che l’art. 1815 c.c., il quale si riferisce “agli interessi che il mutuatario deve corrispondere al mutuante”, hanno ad oggetto gli interessi corrispettivi: quindi, la soglia usura, e la sanzione del non essere dovuti interessi, si riferiscono agli interessi corrispettivi.
Essendo pacifica la diversa natura degli interessi corrispettivi e di quelli moratori, se ne deve concludere che ciascuna tipologia deve separatamente rispettare il tasso soglia, e che se siano usurari solo gli interessi moratori, solo questi ultimi non siano dovuti, in applicazione analogica dell’art. 1815 co. 2 c.c..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante, con la pronuncia n. 12629 del 21.11.2016.
Nel caso in oggetto, un mutuatario conveniva in giudizio una Banca chiedendo di dichiarare la gratuità del contratto di mutuo sottoscritto tra le parti, in ragione dell’applicazione da parte dell’Istituto di credito, nel corso del rapporto, di interessi usurari, nonché la condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidare equitativamente, ed in subordine la compensazione saldi attivi e passivi.
Si costituiva l’Istituto di Credito, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel corso dell’istruttoria veniva espletata una consulenza tecnica d’ufficio con la quale si accertava che il TEG pattuito in contratto era inferiore al tasso soglia vigente all’epoca della stipula e che anche il tasso di mora contrattualmente previsto rientrava in tale parametro, mentre il tasso di mora contrattualmente previsto maggiorato degli oneri non legati all’eventuale ritardato o mancato pagamento delle rate, si attestava in misura superiore al tasso soglia, ma non al tasso soglia maggiorato del 2,1%.
Il giudice napoletano rilevava che sia l’art. 644 c.p., il quale espressamente si riferisce a “corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità“, sia l’art. 1815 c.c., il quale si riferisce agli interessi che il mutuatario deve corrispondere al mutuante, hanno ad oggetto i soli interessi corrispettivi; ritenendo conseguentemente che la soglia usura e la sanzione del non essere dovuti interessi, si riferiscano ai soli interessi corrispettivi.
Il Tribunale osservava in proposito che stante la diversa natura delle due tipologie di oneri, ciascuna categoria di interessi deve separatamente rispettare il tasso soglia, e che di conseguenza, se ad essere usurari sono solo gli interessi moratori, in applicazione analogica dell’art. 1815, comma 2 c.c., solo questi ultimi non sono dovuti.
Il Giudice ha ritenuto quindi illegittima la soluzione prospettata dal CTU di applicare per gli interessi moratori uno specifico tasso soglia, calcolato operando una maggiorazione del TEGM pari a 2,1%, in quanto non prevista dalla legge, prevedendo l’art. 2 L. 108/1996 un solo tasso effettivo globale medio, in base al quale calcolare un unico tasso soglia.
Sulla base delle richiamate considerazioni, il Tribunale campano ha dunque rigettato la domanda di declaratoria di gratuità del mutuo con conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese processuali, non ritenendo applicabile la sanzione ex art. 1815 c.c. alla totalità degli interessi pattuiti, in ragione dell’avvenuto superamento della soglia-usura da parte dei soli interessi moratori.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: ESTENDERE LA VERIFICA AGLI INTERESSI MORATORI SAREBBE INCOSTITUZIONALE
L’applicazione di un parametro ad un dato escluso dal relativo paniere di riferimento violerebbe l’art. 3 Cost
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Claudio Antonio Tranquillo | 29.11.2016 | n.13719
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON CONCORRONO AL CALCOLO DEL TEG
LA MORA HA NATURA RISARCITORIA E SI CALCOLA ESCLUSIVAMENTE SULLE RATE SCADUTE E NON SUL CAPITALE
Sentenza | Tribunale di Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo | 11.08.2016 | n.578
USURA: GLI INTERESSI DI MORA HANNO NATURA SANZIONATORIA E SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEGM
IL METODO “ALL INCLUSIVE” PREVISTO DA L. 2/2009, SI APPLICA SOLO AD INTERESSI E COMMISSIONI AVENTI CARATTERE REMUNERATORIO
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello | 30.06.2016 | n.1906
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno