La procedura di collaborazione volontaria è stata introdotta dalla Legge 186/2014: essa ha consentito di regolarizzare le violazioni di norme tributarie commesse fino al 30 settembre 2014. Con il Decreto Legge 193/2016, così detto “Decreto fiscale”, prende vita la “voluntary disclosure bis” od anche “V.D. 2.0”. In base a quanto previsto dall’art. 7 del medesimo Decreto, “dalla data di entrata in vigore del presente – 24.10.2016 – e sino al 31.7.2017 è possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l’istanza non l’abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall’articolo 5-quater, comma 2. L’integrazione dell’istanza, i documenti e le informazioni di cui all’articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30.9.2017”. Sono sanabili le violazioni commesse fino al 30.9.2016. Il contribuente dovrà presentare istanza all’Agenzia delle Entrate, indicando tutte le attività illegalmente detenute all’estero e potrà autoliquidare il dovuto, procedendo al relativo versamento con beneficio di sanzioni ridotte sino al 50%. Questa nuova procedura introduce qualche accorgimento volto ad ampliarne il perimetro di azione della precedente. Rispetto alla versione originaria, tre sono, difatti, le novità: 1. se gli aderenti alla prima procedura di collaborazione volontaria non hanno adempiuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, non possono essere sanzionati se vi provvedono entro 60 giorni dalla conversione del Decreto Legge 193/2016: ciò rappresenta un’estensione dell’originaria procedura di voluntary disclosure agli anni 2014 e 2015 (volendo, il contribuente potrà compilare i dati relativi agli anni 2016 e 2017, in modo da non dover procedere alla compilazione del quadro RW e dei quadri reddituali successivamente alla chiusura della procedura); 2. vengono, poi, previste due eccezioni all’impossibilità di accesso alla voluntary disclosure bis da parte degli aderenti alla prima procedura di collaborazione volontaria: i) possibilità di accedere alla regolarizzazione internazionale, se si era optato solo per la nazionale; ii) possibilità di accedere alla regolarizzazione nazionale, se si era optato per l’internazionale; 3. si presume, salvo prova contraria, che contanti e valori al portatore derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, da condotte di evasione fiscale – e non derivanti da altri reati – commesse e, quindi, da tassare nell’anno 2015 e nei quattro periodi di imposta precedenti. L’obiettivo è, dunque, quello di scongiurare una disparità di trattamento fra i primi aderenti e quelli attuali, cercando di favorire l’emersione dei valori non ancora regolarizzati (quali quelli detenuti, ad esempio, in cassette di sicurezza). E’ prevista, infine, la non punibilità per il reato di autoriciclaggio ex 648 ter. 1 del Codice Penale.
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