La provvisoria assegnazione delle somme in sede di esecuzione individuale può riguardare solo ed esclusivamente il creditore fondiario; di conseguenza in sede di esecuzione individuale possono essere provvisoriamente riconosciuti i crediti, eventualmente anche per spese, del solo creditore fondiario, mentre ogni questione attinente al creditore non fondiario deve essere definitivamente affrontata e risolta in sede di stato passivo e di riparto nel fallimento, ivi compreso il rimborso delle spese esecutive sostenute dal creditore procedente non fondiario.
Possono essere ammesse al passivo le spese sostenute dal creditore, non fondiario, in seno alla procedura esecutiva immobiliare poi proseguita dal solo creditore fondiario, ove con il pignoramento e con le spese conseguenti esecutive, il creditore sia riuscito a conservare alla massa attiva fallimentare quel bene, che senza la sua attività avrebbe potuto esserle distolto.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Lamonica – Est. Di Giorgio, con il decreto del 16.11.2016.
Nel caso di specie, una società proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento di una società sua debitrice, dolendosi del mancato accoglimento del credito vantato, in privilegio, per le spese della connessa procedura esecutiva immobiliare in ragione del mancato deposito del piano di riparto relativo alla stessa, nonché dell’ulteriore credito chirografo in virtù di assegno non accolto a causa della mancata produzione del titolo di credito in originale.
Con il ricorso, l’istante produceva il titolo di credito in originale e rilevava di essere nell’impossibilità di produrre il piano di riparto relativo alla procedura esecutiva, stante l’inesistenza di quest’ultimo dal momento che le vendite non erano state ancora effettuate.
La curatela non si costituiva ed il Giudice istruttore riservava la decisione al Collegio.
Il Tribunale, rilevato che la mancata produzione dell’originale dell’assegno bancario era stata dovuta all’acquisizione dello stesso al fascicolo della procedura esecutiva immobiliare, ancora pendente, ha ritenuto che la produzione in sede di opposizione del titolo di credito in originale fosse idonea a riconoscere il credito in esso consacrato con le relative spese.
Con riferimento alle richieste spese sostenute dal ricorrente per la procedura esecutiva immobiliare, il Collegio rilevava che suddetta procedura era stata instaurata individualmente dall’opponente ed era poi proseguita a seguito del fallimento in virtù dell’intervento di un creditore fondiario, sì che doveva analizzarsi il rapporto tra procedura fallimentare ed esecuzione individuale proseguita in deroga all’art. 51 L. fall. dal creditore fondiario.
Ciò posto, i giudici rilevavano che in virtù dell’art. 41, co. 2, T.U.B, l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla Banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore; la somma poi ricavata dall’esecuzione eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.
Richiamando anche la recente giurisprudenza di legittimità, i giudici osservavano che tale norma deroga soltanto al divieto di azioni esecutive individuali previsto dall’art. 51 L. fall., ma non alla norma imperativa di cui all’art. 52 L. fall., secondo la quale ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione, deve essere accertato secondo le norme della legge fallimentare, pertanto l’art. 52, ult. co., L. fall. esige che i creditori, anche fondiari, che nel mentre godono dell’esenzione dal divieto dell’art. 51, comunque siano tenuti ad insinuarsi al passivo fallimentare.
Ne consegue che l’assegnazione della somma disposta nell’ambito della procedura individuale ha carattere provvisorio, sì che è onere dell’Istituto di credito, che intende rendere definitiva quell’assegnazione, insinuarsi allo stato passivo in modo tale da consentire la graduazione dei crediti cui è finalizzata la procedura concorsuale.
I giudici aversani, osservato che al Giudice dell’esecuzione non compete un autonomo potere di graduazione dei crediti difforme dalla collocazione che questi hanno assunto o assumeranno nella procedura fallimentare, ha sottolineato che la provvisoria assegnazione delle somme in sede di esecuzione individuale può riguardare solo ed esclusivamente il creditore fondiario; di conseguenza in sede di esecuzione individuale possono essere provvisoriamente riconosciuti i crediti, eventualmente anche per spese, solo di quest’ultimo, mentre ogni questione attinente al creditore non fondiario deve essere definitivamente affrontata e risolta in sede di stato passivo e di riparto nel fallimento, ivi compreso il rimborso delle spese esecutive sostenute.
Orbene, il Tribunale partenopeo ha ritenuto che, nel caso di specie, potessero essere riconosciute le spese sostenute dal ricorrente, non fondiario, in seno alla procedura esecutiva immobiliare poi proseguita dal solo creditore fondiario, giustificandosi il riconoscimento del privilegio invocato perchè con il pignoramento, e le spese conseguenti esecutive, il ricorrente ha conservato alla massa attiva fallimentare quel bene, che senza la sua attività avrebbe potuto esserle distolto.
Sulla base dei suesposti rilievi il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso ammettendo il ricorrente al passivo del fallimento resistente, compensando le spese di lite in ragione della tardiva produzione del titolo di credito in originale.
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