L’art. 38 e seguenti T.U.B. reca la disciplina del trattamento riservato ai crediti fondiari nell’ambito sia del procedimento esecutivo che delle procedure concorsuali, prevedendo privilegi di natura processuale in favore degli Istituti di credito che pongano in essere operazioni di credito fondiario, in relazione a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili.
In particolare la norma consente alle Banche di:
– non procedere alla notificazione del titolo contrattuale esecutivo: la banca non ha quindi obbligo di notificare il titolo, ma il precetto deve comunque contenere l’indicazione del titolo esecutivo da cui il credito è assistito.
– iniziare o proseguire l’azione esecutiva anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore potendo conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata nei limiti del proprio credito: gli istituti di credito fondiario hanno quindi il potere di iniziare o proseguire l’azione esecutiva individuale anche in costanza di fallimento, ovvero di intervenire nell’esecuzione forzata promossa da altri e di conseguire l’assegnazione della somma ricavata dalla vendita forzata, senza obbligo di rimetterla al curatore[1]. Tale assegnazione è però da ritenersi provvisoria, essendo onere dell’istituto di credito fondiario, per renderla definitiva, di insinuarsi al passivo del fallimento in modo tale da consentire la graduazione dei crediti a cui è finalizzata la procedura concorsuale[2];
– ottenere le rendite degli immobili ipotecati a loro favore, dedotte le spese di amministrazione e i tributi, sino al soddisfacimento del credito vantato;
– ottenere dall’ aggiudicatario o dall’assegnatario del bene il versamento della parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della Banca: Con il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione, il giudice dell’esecuzione prevede il termine entro il quale detto versamento deve essere effettuato. La violazione di detto termine configura inadempimento ex art. 587 c.p.c.;
– ottenere il subentro dell’aggiudicatario o l’assegnatario del bene nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, con pagamento delle rate scadute, degli accessori e delle spese: Tale la facoltà è riconosciuta all’aggiudicatario o all’assegnatario del bene anche in mancanza di apposita autorizzazione del giudice dell’esecuzione, a condizione che i predetti entro quindici giorni dal decreto con cui sono disposte modalità e termini del versamento del prezzo, ovvero dalla data dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
E’ necessario evidenziare che le agevolazioni previste in favore degli istituti di credito fondiario sono da considerarsi solo processuali e mai sostanziali.
Sarà quindi onere dell’istituto di credito far verificare il proprio credito in sede fallimentare e procedere alla restituzione delle somme dovute ai creditori che hanno diritto di precedenza, conseguite nell’esecuzione individuale, a tutela della par condicio creditorum.
[1] Cfr. Cass. n. 15606 del 09/07/2014
[2] Cfr. Cass. n. 13996/2008; Cass. n. 8609/2007; Cass. n. 11014/2007; Cass. n. 23572/2004
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