Segnalato dall’ Avv. Pasquale Villanova di Avellino
La Banca non risponde dell’incasso di titoli con firma apocrifa avvenuto con l’autorizzazione, anche implicita, del legale rappresentante della società traente.
La disposizione contenuta nell’art. 50 del codice penale, secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera dei diritti privati, che comporta l’esclusione della antigiuridicità dell’atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile.
Anche la prolungata inerzia dell’interessato consente di accertare che l’attività oggettivamente dannosa è stata in realtà posta in essere con il consenso del titolare del diritto leso.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Nola, Dott. Lorenzo Corona, con la sentenza n. 1 del 02.01.2017.
Nel caso di specie, una società di persone conveniva in giudizio la Banca, onde ottenere l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’Istituto di credito, asseritamente colpevole di aver consentito l’emissione e l’incasso di una serie di titoli da parte di soggetto non legittimato a distanza di oltre 7 anni dal verificarsi dei fatti, e per l’effetto, la conseguente condanna di quest’ultima, alla restituzione dell’importo corrispondente all’indebita fuoriuscita di danaro dalle casse della società, oltre interessi e rivalutazione.
In particolare, la società attrice osservava che l’Istituto di credito avrebbe dovuto verificare, all’atto dell’incasso dei titoli presso i suoi sportelli, che ciascun assegno fosse stato effettivamente sottoscritto dal soggetto legittimato ad emetterlo e, ad ogni modo, non ne avrebbe dovuto consentire l’incasso, trattandosi di titoli recanti firma apocrifa e privi di qualsivoglia giustificazione causale.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La convenuta deduceva, in primo luogo, che le firme di traenza apposte sugli assegni indicati in citazione non erano apocrife, in secondo luogo, che i titoli portati all’incasso erano tutti formalmente regolari in tutti i loro elementi essenziali ed, infine, che il compito del banchiere non è quello di accertare l’autenticità della firma di traenza apposta su un assegno ad essa presentato all’incasso, bensì solo di controllare se, a prima vista, sia rilevabile un’eventuale falsificazione della firma, concludendo per l’assenza di qualsivoglia sua responsabilità, avendo adempiuto diligentemente all’obbligo professionale su di essa gravante.
Il Tribunale di Nola, rilevava, da una parte, che l’emissione degli assegni in contestazione, di cui era stato accertato, in corso di causa, il carattere apocrifo delle sottoscrizioni, in realtà, era avvenuto con l’autorizzazione del legale rappresentante della società e l’avallo dei soci, dall’altra, che l’incasso dei titoli si era verificato nell’ambito della programmata attività di finanziamento della cassa comune del gruppo, con le cui disponibilità si procedeva successivamente al pagamento dei debiti delle varie imprese, nonché alla distribuzione tra i soci dei proventi dell’attività.
Il Giudice, invero, sottolineato che, ai sensi dell’art. 50 c.p., non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, in virtù di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera dei diritti privati e comportante l’esclusione della antigiuridicità dell’atto lesivo per effetto del consenso del titolare, purché il consenso sia stato validamente prestato ed abbia avuto ad oggetto un diritto disponibile, rigettava la domanda proposta nei confronti della Banca, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ASSEGNI: SOLO SE L’ALTERAZIONE È RILEVABILE “ICTU OCULI” VI PUÒ ESSERE RESPONSABILITÀ DELLA BANCA
NON È RICHIESTO L’UTILIZZO DI PARTICOLARI ATTREZZATURE PER RILEVARE FALSIFICAZIONE TITOLO ANCHE SE “NON TRASFERIBILE”
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Mercolino | 21.06.2016 | n.12806
E’ RESPONSABILE DELLA CONTRAFFAZIONE DEL TITOLO SOLO SE VISIBILE ICTU OCULI
Sentenza Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Bisogni 03-05-2016 n. 8731
ESCLUSA LA SPECIALE RESPONSABILITÀ NEI RAPPORTI TRA NEGOZIATRICE E TRATTARIA
Sentenza Cassazione civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Acierno 05-04-2016 n. 6560
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