Il requisito della forma scritta previsto per i contratti bancari è soddisfatto anche in presenza della sola sottoscrizione del cliente su moduli predisposti dalla Banca, qualora il rapporto contrattuale abbia avuto pacifica esecuzione.
La produzione in giudizio di una scrittura privata ad opera della parte che non l’abbia sottoscritta costituisce equipollente della mancata contestuale sottoscrizione e, pertanto, vale a perfezionare il contratto.
La forma scritta per i contratti bancari è richiesta, a partire dalla L. n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, a pena di nullità e si tratta di nullità cd. di protezione, vale a dire una nullità il cui rilievo è rimesso alla volontà della parte protetta per cui la parte che quella nullità non abbia invocato in primo grado, non potrà proporre in appello per la prima volta la questione.
Questi i principi sanciti dalla Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi con sentenza n. 4571 del 28.12.2016.
Nel caso di specie, una correntista citava la Banca innanzi al Tribunale di Napoli deducendo la nullità di una serie di clausole contenute nei contratti di conto corrente intrattenuti con l’Istituto di credito, chiedendo inoltre di accertare l’esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo da eseguire a mezzo di apposita C.T.U. tecnico contabile e, per l’effetto, condannare la convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/ o riscosse, oltre agli interessi legali creditori, nonché al risarcimento dei danni.
La Banca, costituitasi in giudizio, resisteva all’avversa domanda, eccependo, tra l’altro, la mancata contestazione degli estratti conto e la prescrizione quinquennale o decennale per le azioni di ripetizione dell’indebito, e proponeva, a propria volta, domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della società correntista e dei suoi garanti al pagamento del saldo risultante dagli estratti conto, ovvero al pagamento della minor somma per la quale il Tribunale avesse ritenuto raggiunta la prova.
Il Tribunale accoglieva in parte la domanda del correntista, accertava il saldo dei rapporti bancari intrattenuti dalla società correntista con la Banca, all’esito della rideterminazione derivante dalla nullità delle clausole contrattuali, e condannava, infine, la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese di lite e di CTU.
Per la riforma di tale sentenza, proponevano appello la società correntista ed i suoi garanti.
La Corte di Appello, esaminato il valore del contratto di conto corrente sottoscritto dal solo cliente, precisava di volersi discostare dalle più recenti sentenze della Cassazione che muovono dal presupposto della coincidenza tra forma scritta del contratto e sua sottoscrizione da parte dei contraenti.
In particolare, agli atti del processo risultava depositato documento redatto su un modulo della Banca, sotto forma di dichiarazione resa dalla cliente società-correntista, che affermava di aver preso nota delle condizioni contrattuali, manifestava il proprio consenso in ordine all’intero contenuto del contratto, sottoscrivendo anche, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., alcune sue specifiche clausole.
Il Collegio, invero, rigettava la tesi prospettata dagli appellanti secondo cui il modulo prestampato della Banca e sottoscritto dalla sola società cliente non avrebbe costituito neppure una valida manifestazione di volontà contrattuale, trattandosi di accettazione esplicita della proposta contrattuale contenuta nel modulo prestampato, indicante, peraltro, i principali dati economici del conto e le regole contrattuali specificamente approvate.
La Corte osservava che la sottoscrizione non costituisce un elemento essenziale dell’atto scritto; lo stesso art. 2702 c.c., infatti, non afferma il principio secondo cui la scrittura privata è quella redatta per iscritto e sottoscritta dalle parti, ma si limita a prevedere che la scrittura privata fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.
In altri termini, pare davvero poco sostenibile la tesi secondo la quale la parte che ha sottoscritto l’atto possa affermarne la nullità, anche se l’autore della scrittura non ne disconosca il testo scritto, ed anzi abbia dato esecuzione ad rapporto anche mediante la produzione e lo scambio di documenti scritti e sottoscritti (si pensi all’invio degli estratti conto).
A parere del Giudice di seconde cure, dunque, la sottoscrizione non rappresenta un elemento essenziale dell’atto scritto, in quanto l’avvenuta e reiterata esecuzione del rapporto contrattuale, costituisce certamente un dato idoneo a dimostrare la volontà di dare esecuzione a quel contratto scritto.
Invero, la previsione sotto sanzione di nullità della forma scritta è rivolta a tutelare la parte che possa subire pregiudizio dalla mancanza di adeguata valutazione e ponderazione in ordine ad un determinato testo contrattuale, concordato solo verbalmente; la protezione va, pertanto, accordata al soggetto in cui favore è prevista e, nel caso di specie, posto che la cliente aveva certamente ricevuto il documento, tanto da poterlo sottoscrivere, quest’ultima non poteva certo dolersi della mancata sottoscrizione del contratto da parte della Banca, che non ne aveva contestato il contenuto ed a cui aveva dato pacificamente attuazione.
Quanto all’azione di ripetizione proposta dall’attrice, la Corte d’Appello di Napoli richiamava il proprio orientamento in tema di ripartizione dell’onere probatorio tra Banca e correntista, sostenendo che nell’ ipotesi in cui, a fronte dell’azione della correntista, volta alla rideterminazione del saldo ed alla ripetizione di somme indebitamente pagate, la Banca risponda chiedendo, in riconvenzionale, la condanna della cliente e dei suoi fideiussori al pagamento del saldo, l’onere probatorio, per un principio di vicinanza della prova, deve gravare principalmente sull’Istituto di credito, con la conseguenza che, ove non siano stati prodotti tutti gli estratti conto, sarà quest’ultimo a subire gli effetti dell’“azzeramento” del saldo risultante dal primo conto disponibile ai fini del successivo ricalcolo.
Sulla base dei suddetti principi, la Corte d’Appello di Napoli, in primo luogo, rigettava l’appello principale relativamente alla dedotta nullità dei contratti di conto corrente ed alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzata, ed in parziale accoglimento dell’appello principale, rigettava l’eccezione di prescrizione decennale sollevata dalla Banca; in secondo luogo, in parziale accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava l’irritualità della produzione di documenti avvenuta oltre i termini di cui all’art. 184 c.p.c., nel corso delle operazioni peritali di primo grado; infine, riservava alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese di lite; rimettendo la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONTRATTO QUADRO: LA SOTTOSCRIZIONE NON È REQUISITO INDEFETTIBILE DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
ANCHE IN MANCANZA, È COMUNQUE IDONEO A PRODURRE OGNI EFFETTO
Sentenza | Corte Appello L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Cimini | 12.10.2016 | n.1055
CONTRATTI BANCARI: VALIDAMENTE CONCLUSI CON LO SCAMBIO DI ATTI UNILATERALI
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE CHE RICHIAMA LA PROPOSTA DELLA BANCA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Virgilio | 24.08.2016 | n.17290
CONTRATTO QUADRO: LA SOTTOSCRIZIONE NON È REQUISITO INDEFETTIBILE DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
ANCHE IN MANCANZA, È COMUNQUE IDONEO A PRODURRE OGNI EFFETTO
Sentenza | Corte Appello L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Cimini | 12.10.2016 | n.1055
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON MONOFIRMA DEL SOLO CLIENTE
NON VI ALCUNA NORMA CHE PREVEDA L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016 |
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