Segnalato da Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
La parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Parma, dott. Giacomo Cicciò con sentenza n. 1199 del 30/09/2016.
Nel caso di specie, un fideiussore presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti ed in favore della Banca, eccependo la nullità dei contratti stipulati dalla garantita con l’istituto di credito, lamentando la mancata sottoscrizione della proposta da parte di quest’ultimo.
La Banca opposta, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea e producendo i contratti bancari stipulati con la garantita.
Nel merito, la questione ha ad oggetto un’ipotesi di dedotta nullità per violazione dell’art. 117 comma I e III D.Lgs. 385/1993, per difetto di forma di alcuni contratti bancari, in virtù della mancata sottoscrizione del funzionario di Banca.
Il giudice esaminata i divergenti orientamenti della Suprema Corte e precisamente:
a). Cass. civ. n. 17740 del 2015 ha ritenuto valido il contratto prodotto in causa ma non sottoscritto da un funzionario dell’Istituto di Credito (“la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l’altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, sempreché tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell’accordo contrattuale”),
b). Cass. civ. n. 8395 del 2016; Cass. 5919/2016 e Cass. 7068/2016, in senso senso contrario, hanno invece affermato l’invalidità del contratto quadro non sottoscritto dal bancario (“nel contratto di intermediazione finanziaria, la produzione in giudizio del modulo negoziale relativo al contratto quadro sottoscritto soltanto dall’investitore non soddisfa l’obbligo della forma scritta “ad substantiam” imposto, a pena di nullità, dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e, trattandosi di una nullità di protezione, la stessa può essere eccepita dall’investitore anche limitatamente ad alcuni degli ordini di acquisto a mezzo dei quali é stato data esecuzione al contratto viziato”).
Invero il Giudice ritenendo di poter condividere il primo orientamento ha disatteso quello più recente, atteso che quest’ultimo, non chiarisce alcuni profili cardine della materia, e precisamente:
1) perché il meccanismo di protezione (riconosciuto nel caso di specie) dovrebbe sovvertire la regola già considerata utile in tutti i casi di forma scritta richiesta ad substantiam della produzione in giudizio del documento da parte del contraente che non l’ha sottoscritto;
2) come si concili l’affermazione che la forma scritta sarebbe necessaria “per manifestare per iscritto la volontà negoziale” con la figura della nullità di protezione e dunque per quale ragione dovrebbe considerarsi precluso alla Banca il potere di eccezione;
3) come si configurino i poteri di firma del funzionario di Banca;
4) come si concili l’affermazione di una nullità di protezione con la possibilità (pure in astratto) che il cliente possa invocare la responsabilità contrattuale della Banca (ipotesi più conveniente dal punto di vista economico);
5) come si concili dal punto di vista sistematico la figura prescelta della nullità di protezione e la scelta di una tecnica di disciplina (quello della nullità dell’intero contratto quadro) diversa da quella ordinariamente riconducibile alla figura prescelta (l’integrazione del contratto mediante norma dispositiva).
Per tali ragioni il Tribunale ha ritenuto valido il contratto il cd. contratto monofirma, facendo così prevalere la sostanza sulla forma, considerando equipollente la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale, ovvero l’adozione di comportamenti concludenti posti in essere dalla Banca.
Alla luce di tali considerazioni, ha rigettato la domanda del fideiussore, confermando il decreto ingiuntivo con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI PUR SE PRIVI DELLA FIRMA DELLA BANCA
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO ASSUME EFFICACIA EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Ordinanza | Tribunale di Avellino, dott.ssa Maria Cristina Rizzi | 25.07.2016 |
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO È “EQUIPOLLENTE” ALLA SOTTOSCRIZIONE MANCANTE.
Ordinanza | Tribunale di Parma, dott. Marco Vittoria | 27.06.2016 |
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON MONOFIRMA DEL SOLO CLIENTE
NON VI ALCUNA NORMA CHE PREVEDA L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016 |
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