Segnalato da Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
In materia di contratti bancari non è condivisibile la tesi espressa dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 5919/2016, in virtù della quale, la documentazione predisposta, sottoscritta e consegnata al cliente dalla banca che però non ha sottoscritto la scheda contrattuale, è inidonea a determinare la conclusione del contratto, perché attinente all’esecuzione dello stesso e non alla esplicita manifestazione di volontà contrattuale.
La dichiarazione scritta della banca che esige dalla controparte l’adempimento di un obbligazione contrattuale, presuppone ed esprime volontà negoziale conforme a quella già sottoscritta dalla controparte e soddisfa pertanto, il requisito della forma scritta, non meno della produzione in giudizio del contratto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, dott. Luciano Ambrosoli, con sentenza n. 2608 del 02/09/2016.
Nel caso in oggetto, un correntista proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore della Banca, eccependo, tra l’altro, la nullità dei contratti di conto corrente e di mutuo chirografario stipulati con la stessa, lamentando l’inosservanza del requisito della forma scritta ad substantiam, per mancanza della firma del funzionario responsabile dell’istituto di credito.
Ancora, l’opponente deduceva che il difetto di sottoscrizione non poteva essere sanato, né dalla produzione in giudizio della scrittura ad opera della parte che non l’ha sottoscritta, né da comunicazioni scritte della banca concernenti l’esecuzione del rapporto.
La Banca si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della domanda attorea, producendo in giudizio i contratti, gli estratti conto e la documentazione inerente lo svolgimento dei rapporti, sostenendo, inoltre, che lo stesso si era validamente costituito per effetto della produzione in allegato al ricorso per ingiunzione, delle scritture sottoscritte dalla controparte.
Il giudice adito rilevava che, contrariamente a quanto assunto dagli opponenti, la prescrizione della forma scritta ad substantiam non impone la simultaneità delle sottoscrizioni dei contraenti, nonché, che la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’ha sottoscritta, come ogni altra manifestazione di volontà in forma scritta diretta alla controparte, dalla quale emerga l’intento di avvalersi del contratto, vale quale dichiarazione negoziale del contraente che non ha firmato.
La Suprema Corte di Cassazione applicando tale principio ai contratti bancari, ha ritenuto, infatti, che pure in ipotesi di mancanza della firma del funzionario della banca, l’intento dell’istituto di avvalersi del contratto, può comunque evincersi dal deposito del documento in giudizio e da qualsivoglia manifestazione scritta di volontà, diretta al cliente nel corso del rapporto, idonea ad esprimere la volontà di avvalersi del contratto (Cass. n. 4564/2012).
Il Tribunale affermava, poi, di non poter condividere l’orientamento della Cassazione che, con sentenza n. 5919/2016, aveva sostenuto la nullità dei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, laddove difetti la contemporanea presenza sul medesimo modulo della sottoscrizione sia del cliente che della banca.
Riteneva, invece, che anche in mancanza di sottoscrizione della scheda contrattuale, la produzione di tutta la documentazione predisposta, sottoscritta e consegnata al cliente dalla banca è idonea a determinare la conclusione del contratto, in quanto espressione della volontà negoziale conforme a quella già sottoscritta dalla controparte.
Nella specie, la Banca opposta aveva prodotto in giudizio i contratti, nonché i documenti concernenti l’esecuzione dei rapporti contrattuali, tutti aventi a presupposto l’esistenza delle scritture e la volontà di renderle vincolanti, pertanto, il giudicante considerava detta produzione idonea a determinare la conclusione del rapporto contrattuale.
Alla luce di tali presupposti, rigettava l’opposizione compensando, però, atteso il contrasto giurisprudenziale in materia, le spese di lite tra le parti.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in rivista:
CONTRATTO QUADRO: LA SOTTOSCRIZIONE NON È REQUISITO INDEFETTIBILE DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
ANCHE IN MANCANZA, È COMUNQUE IDONEO A PRODURRE OGNI EFFETTO
Sentenza | Corte Appello L’Aquila, Pres. Fabrizio – Rel. Cimini | 12.10.2016 | n.1055
CONTRATTI BANCARI: VALIDAMENTE CONCLUSI CON LO SCAMBIO DI ATTI UNILATERALI
LA SOTTOSCRIZIONE DEL CLIENTE CHE RICHIAMA LA PROPOSTA DELLA BANCA EQUIVALE AD ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO
Sentenza | Cassazione civile, sez. prima, Pres. Giancola – Rel. Di Virgilio | 24.08.2016 | n.17290
CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA: VALIDO ED EFFICACE IL CONTRATTO CON MONOFIRMA DEL SOLO CLIENTE
NON VI ALCUNA NORMA CHE PREVEDA L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE CONTESTUALE SUL MEDESIMO MODULO
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 04.08.2016 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno