Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
In tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano.
Ne consegue che tale meccanismo non opera se l’altra parte abbia “medio tempore” revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l’estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio, con la sentenza n. 1496 del 24.05.2016.
Nel caso in esame, un società correntista conveniva in giudizio la Banca e lamentando l’inesistenza di un contratto scritto in relazione ad una serie di rapporti bancari intrattenuti con l’Istituto di credito, nonché la nullità ovvero la mancata pattuizione di varie condizioni economiche, con particolare riferimento all’anatocismo trimestrale, al tasso di interessi ultra-legale, a spese e commissioni varie ed alla commissione di massimo scoperto, formulava domanda di accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti, domanda di ripetizione di indebito ed infine domanda di risarcimento dei danni.
La convenuta, costituitasi in giudizio, sulla scorta di varie eccezioni, tra cui quella di prescrizione, chiedeva il rigetto delle domande di controparte.
Il Tribunale, preliminarmente, in riferimento alla dedotta nullità del contratto per difetto di sottoscrizione, richiamava sul punto, l’orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ, sez. prima, sent. n. 5919 del 24.03.2016), secondo cui in tema di contratti per i quali la legge richiede la forma scritta “ad substantiam”, la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l’ha sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione, con conseguente perfezionamento del contratto con effetti “ex nunc” e non “ex tunc”, essendo necessaria la formalizzazione delle dichiarazioni di volontà che lo creano; ne consegue, ad avviso del Giudicante, dunque, che il citato meccanismo non opera se l’altra parte abbia “medio tempore” revocato la proposta, ovvero se colui che aveva sottoscritto l’atto incompleto non sia più in vita nel momento della produzione, determinando la morte, di regola, l’estinzione automatica della proposta (art. 1329 c.c.), non più impegnativa per gli eredi.
Il Giudice, quindi, rilevava che, in concreto, nell’atto di citazione la difesa della società correntista aveva espressamente ammesso di aver intrattenuto con la Banca convenuta i rapporti bancari specificamente menzionati, dei quali, successivamente, aveva lamentato l’assoluta inesistenza, salvo poi, dopo la produzione dei contratti da parte della Banca, eccepirne la nullità, in quanto privi della sottoscrizione di una delle parti.
In proposito, ritenute le deduzioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio, di carattere generico e, come tali, inidonee a far ritenere configurabile in concreto una revoca della proposta contrattuale contenuta nel testo sottoscritto ad opera della sola correntista, tanto più che la Banca risultava aver sottoscritto le conferme di affidamento in conto corrente e che la correntista, nel sottoscrivere una ricognizione di debito e la stessa “chiusura rapporto”, aveva dato prova di considerare sussistente il rapporto medesimo, osservava che l’avvenuta produzione in giudizio dei contratti ad opera dell’Istituto di credito, aveva sanato qualsiasi nullità eccepita in proposito.
Infine, considerato che l’eccezione formulata, in mancanza della documentazione necessaria a valutarne l’impatto economico sui rapporti di dare ed avere tra le parti, sarebbe stata, ad ogni modo, destinata a restare priva di effetti concreti, rigettava interamente la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
IL CLIENTE NON DEVE ABUSARE DEGLI STRUMENTI DI PROTEZIONE
Sentenza | Tribunale Ancona, dott. Maria Letizia Mantovani | 25.01.2017 | n.119
CONTRATTI BANCARI: VALIDI ANCHE SE SOTTOSCRITTI SOLTANTO DAL CLIENTE
IL TRIBUNALE SPIEGA LE RAGIONI DEL DISSENSO RISPETTO ALL’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE (N. 5919/2016 E 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Bergamo, dott.ssa Laura Brambilla | 11.01.2017 | n.26
CONTRATTO BANCARIO: VALIDO ANCHE SE SOTTOSCRITTO DAL SOLO CLIENTE
LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA BANCA È EQUIPOLLENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Corte d’Appello di Napoli, sez. terza, Pres. Giordano – Rel. Cataldi | 28.12.2016 | n.4571
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