Provvedimento segnalato dall’Avv. Mauro Gheda – Studio Legale Bazoli e Associati di Brescia
La nullità di cui all’art. 117 TUB è qualificabile come nullità di protezione, sancita al fine di tutelare il contraente debole, pertanto, ove il contratto bancario risulti sottoscritto dal solo cliente, l’esigenza di tutela del soggetto debole risulta assolutamente soddisfatta e garantita.
Un’ulteriore sottoscrizione da parte della Banca-proponente, successiva all’accettazione del cliente, è ultronea, specie laddove si consideri che i contratti bancari sono conclusi mediante moduli e sulla base di proposte sottoposte al cliente per mezzo di modelli redatti su carta intestata della Banca di cui, difficilmente la stessa potrà contestare la paternità, atteso che la proposta, proveniente dalla Banca, non deve essere nuovamente accettata da quest’ultima.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Reggio Emilia, dott.ssa Simona Di Paolo, con sentenza n. 1153 del 28 luglio 2016.
Nel caso in oggetto, dei correntisti avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo, emesso a favore della Banca, eccependo la nullità del contratto di conto corrente per violazione del disposto degli artt. 115 e 117 TUB, atteso che tale contratto risultava privo di sottoscrizione da parte dell’istituto di credito, pertanto, chiedevano la revoca del decreto ovvero la dichiarazione di nullità dello stesso.
Il giudice adito, in merito a tale eccezione, affermava di aderire all’indirizzo giurisprudenziale in base al quale il requisito della forma scritta richiesto dalla legge può dirsi soddisfatto anche se il modulo contrattuale è firmato dal solo cliente e non anche dalla Banca, in considerazione della funzione di certezza, a vantaggio del solo cliente, che la forma scritta rappresenta.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità, nonché quella di merito, ha affermato per anni che la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l’aveva sottoscritta o qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non aveva firmato detta scrittura, risultante da uno scritto diretto alla controparte, realizzavano un valido equivalente della sottoscrizione mancante.
L’intento della Banca di avvalersi del contratto, poteva, quindi, desumersi dalle manifestazioni di volontà esternate ai clienti nel corso del rapporto.
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 5919/2016, ha, però, sovvertito tale orientamento sancendo il principio secondo cui, nei contratti soggetti alla forma scritta ad substantiam, la formazione del consenso contrattuale non può essere desunta dal comportamento complessivo o successivo delle parti, poiché la forma scritta, quando è richiesta come necessaria, è elemento costitutivo del contratto e, quindi, l’eventuale documentazione depositata dalla banca e redatta dalla stessa ai fini della esecuzione del contratto, non possiede i caratteri della “estrinsecazione diretta della volontà contrattuale” e, quindi, non può essere considerata rilevante dal giudice per ritenere il contratto bancario validamente concluso tra le parti.
Il giudicante, evidenziato tale contrasto giurisprudenziale, riteneva che tale ultimo orientamento non poteva trovare applicazione per le fattispecie in cui, come nel caso in oggetto, si contesta la validità del contratto di conto corrente.
La normativa in materia, difatti, contempla una nullità qualificabile come nullità di protezione.
Specificamente, l’art. 117 TUB, richiedendo la forma scritta, tutela il contraente debole, pertanto, qualora il contratto bancario risulta essere sottoscritto dal solo cliente, tale esigenza di tutela è comunque soddisfatta e garantita.
Il correntista, argomentava il giudice a quo, non può invocare la mancanza della sottoscrizione della Banca, quando ha manifestato la sua volontà per iscritto ed ha goduto dei servizi bancari.
Inoltre, il Tribunale sottolineava l’inutilità dell’ulteriore sottoscrizione da parte della banca proponente, successiva all’accettazione del cliente, atteso che i contratti bancari sono conclusi mediante moduli e sulla base di proposte sottoposte al cliente per mezzo di modelli redatti su carta intestata della stessa banca, di cui, difficilmente quest’ultima potrà contestarne la paternità.
Alla luce di tali considerazioni, rigettava la domanda dei correntisti ritenendo infondata l’eccezione di nullità del contratto di conto corrente.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
CONTRATTI BANCARI: VALIDI NELL’IPOTESI DI SOTTOSCRIZIONE SOLTANTO DA PARTE DEL CORRENTISTA
IL TRIBUNALE NON ADERISCE ALL’ORIENTAMENTO DELLA SUPREMA CORTE (N. 5919/2016 E N. 8395/2016)
Sentenza | Tribunale di Caltagirone, Dott.ssa Cristina Giovanna Cilla | 26.11.2016 | n.502
CONTRATTI BANCARI: IL DEPOSITO REALIZZA UN “VALIDO EQUIVALENTE” DELLA FIRMA MANCANTE
NESSUNA NORMA PREVEDE L’OBBLIGO DELLA SIMULTANEITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott.ssa Antonella Rimondini | 24.10.2016 | n.1983
CONTRATTI BANCARI: LA BANCA NON HA L’OBBLIGO DI PRODURRE IL CONTRATTO DA LEI SOTTOSCRITTO
L’ONERE PROBATORIO GRAVA SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, dott. Daniele Sodani | 12.10.2016 | n.422
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