Il contratto di mutuo a tasso variabile è quel particolare tipo di contratto di finanziamento i cui tassi di interesse variano in relazione all’andamento di determinati parametri, specificamente indicati.
Il saggio di interesse di un contratto di mutuo a tasso variabile si compone di due distinte voci: a) lo spread, costituente una quota di interessi fissata dalle Banche in misura costante; b) il parametro di indicizzazione, deciso dal mercato e soggetto, dunque, ad oscillazioni.
Il saggio di interesse finale applicato nel contratto di finanziamento deriva dalla somma algebrica tra il parametro di indicizzazione ed, appunto, lo spread.
L’Euribor costituisce, allo stato, il parametro di indicizzazione più usato nel mercato creditizio.
Sin dai primi mesi del 2015, in seguito alla drastica diminuzione dell’Euribor, si è posto il problema della individuazione della misura degli interessi dovuti dai clienti agli Istituti di credito, in conseguenza della stipulazione di contratti di finanziamento.
Alcune Associazioni di Consumatori, in particolare, cavalcando l’onda mediatica generata dal fenomeno, senza distinguere in alcun modo tra ipotesi obiettivamente non equiparabili, con intento evidentemente demagogico, hanno provveduto a censurare la condotta tenuta dagli Istituti di credito che hanno applicato di default il valore zero al parametro di indicizzazione, illustrando, nel contempo, la procedura da attivare onde ottenere la restituzione delle somme indebitamente riscosse dagli Istituti di credito, o asseritamente tali.
Invero, la maggior parte dei contratti di mutuo, contengono la previsione di una clausola cd. “floor”, che fissa il limite minimo al di sotto del quale non può scendere il tasso di interesse che va corrisposto sul mutuo e che, ove adeguatamente pubblicizzata ed esplicitamente sottoscritta dal cliente, risulta pienamente valida, oltre che indiscutibilmente legittima, come, peraltro, a più riprese, ribadito dall’Arbitro Bancario Finanziario.
A ben vedere, in realtà, stante la diversa natura e funzione dei contratti di mutuo rispetto ai contratti di deposito, l’eventuale valore negativo riportato dal parametro di indicizzazione (Euribor), non può, in alcun modo, incidere sul calcolo del saggio di interesse da applicarsi, se non sotto il profilo della misura dell’importo aggiuntivo dovuto: in caso contrario, qualora si consentisse all’Euribor di essere considerato nei suoi valori negativi, si correrebbe il rischio di applicare tassi negativi alle singole rate e verrebbe pertanto meno la natura stessa del contratto di finanziamento.
In altri termini, l’eventuale applicazione di un parametro di indicizzazione negativo comporterebbe l’effetto paradossale della mancata remunerazione della prestazione effettuata dal mutuante (erogazione del denaro) ed, eventualmente, della corresponsione a quest’ultimo di una somma inferiore al capitale erogato, in quanto erosa dagli interessi.
Invero, anche la questione legata alla necessità del rispetto delle regole di trasparenza contrattuale nei rapporti tra Istituti di credito e clientela, risulta facilmente superabile, atteso che l’individuazione di una soglia “naturale” al di sotto della quale non può fisiologicamente scendere il parametro di indicizzazione prescelto, risulta insita e connaturata nella stessa essenza del contratto di finanziamento, a prescindere dalla eventuale previsione di una apposita clausola floor, esplicitamente determinata, all’interno dell’accordo.
In conclusione, nell’ipotesi in cui nel corso del rapporto l’indice Euribor dovesse riportare valore negativo, la soluzione largamente preferibile oltre che maggiormente rispondente al dettato di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., secondo cui il rapporto tra le parti va ispirato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede che rilevano sia sul piano dell’individuazione degli obblighi contrattuali, che del bilanciamento dei contrapposti interessi tra le parti, appare quella dell’applicazione al contratto di mutuo di un valore del parametro di indicizzazione pari a 0.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno