Provvedimento segnalato dall’Avv. Andrea Fioretti del foro di Roma
La consulenza tecnica può essere espletata, in via preventiva, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla “mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”, ma non anche laddove il credito preteso derivi da una inesatta esecuzione di obbligazioni proprie e non già da una errata esecuzione di obbligazioni altrui.
Al CTU non può essere demandato il compito di accertare la sussistenza di un illecito (contrattuale o extracontrattuale) dedotto a fondamento del danno lamentato e del conseguente credito risarcitorio o restitutorio preteso, essendo tale accertamento riservato al giudizio di merito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Termini Imerese, Dott. Raimondo Loforti, con l’ordinanza dell’11.11.2016.
Nel caso di specie, una mutuataria con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., proponeva istanza per la nomina di un C.T.U. al fine di verificare le percentuali dei tassi di interesse convenzionale e moratorio concretamente applicati dall’Istituto di credito nel corso del contratto di mutuo stipulato tra le parti, verificare l’eventuale corrispondenza, o meno, di queste percentuali rispetto a quelle effettivamente pattuite, verificare se l’applicazione dei tassi di interesse in contestazione aveva comportato un maggiore onere di rimborso rispetto alle condizioni di tasso, specificandone i relativi costi in termini di aggravio.
L’Istituto bancario convenuto, costituendosi, chiedeva il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, nonché la condanna della mutuataria per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., considerato che la consulenza tecnica richiesta appariva prodromica e funzionale ad una domanda di ripetizione dell’indebito.
Il Tribunale osservava, in termini generali, che lo strumento della consulenza tecnica può essere utilizzato, in via preventiva, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla “mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito” (art. 696 bis c.p.c.), ma non anche laddove il credito preteso derivi da una inesatta esecuzione di obbligazioni proprie e non già da una errata esecuzione di obbligazioni altrui.
Ebbene, il Giudice, ritenuto che al CTU non può essere demandato anche il compito di accertare la sussistenza di un illecito (contrattuale o extracontrattuale) dedotto a fondamento del danno lamentato e del conseguente credito risarcitorio (o restitutorio) preteso (accertamento riservato al giudizio di merito), rilevava che, nel caso in esame, per accertare e determinare il credito vantato dai ricorrenti sarebbe stato, anzitutto, indispensabile accertare l’eventuale pattuizione di interessi usurari, esclusivamente mediante le garanzie procedimentali tipiche del giudizio di cognizione.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale siciliano dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., compensando le spese del procedimento.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SE IL GIUDICE DICHIARA INAMMISSIBILE LA CONSULENZA DEVE CONDANNARE ALLE SPESE LA PARTE ISTANTE
Ordinanza | Tribunale di Napoli Nord, Dott.ssa Valeria Rosetti | 02.03.2017 |
ATP: INAMMISSIBILE SE TESO AD ACCERTARE LA SUSSISTENZA DELL’INADEMPIMENTO O DEL FATTO ILLECITO
TALI QUESTIONI GIURIDICHE DEVONO NECESSARIAMENTE ESSERE DEVOLUTE ALLA VALUTAZIONE DEL GIUDICE
Ordinanza | Tribunale di Massa, Dott. Paolo Puzone | 15.02.2017 |
TALI QUESTIONI PRESUPPONGONO VALUTAZIONI INDEBITAMENTE ANTICIPATORIE DI UN GIUDIZIO DI MERITO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Fausta Como | 20.02.2017 |
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