E’ inammissibile, durante la fase del concordato preventivo cd. in bianco, la richiesta di scioglimento ex art. 169 L.F. dei contratti pendenti, risultando possibile, al più, procedere in questa ipotesi alla sola sospensione dei rapporti in corso.
Se il parametro di riferimento sulla cui scorta va accolta o meno l’istanza di scioglimento, è la compatibilità strategica tra quest’ultimo e la proposta concordataria, va da sé che in assenza di deposito del piano, ogni valutazione in ordine alla legittimità della richiesta appare preclusa.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Rovigo, Pres. D’Amico – Rel Martinelli, con decreto del 27.09.2016.
Una società in liquidazione depositava innanzi al Tribunale di Rovigo domanda di concessione del termine di cui all’art. 161, VI comma, L.F., unitamente ad istanza di autorizzazione allo scioglimento e/o, in via subordinata, di sospensione, di una serie di contratti.
La questione principale posta all’attenzione del Tribunale di Rovigo riguardava l’applicabilità, o meno, dell’istituto dello scioglimento dei contratti pendenti di cui all’art. 169-bis L.F. nelle ipotesi di previsione di recesso contrattuale o legale di cui all’art. 2237 c.c..
Il Giudice, in proposito, ribadiva l’orientamento già espresso in precedenza avente ad oggetto la dichiarata incompatibilità sistematica della richiesta di autorizzazione allo scioglimento del contratto nella c.d. “fase in bianco”, osservando che diversamente ragionando si sarebbe consentito discrezionalmente al debitore, di chiedere lo scioglimento ex art. 169bis L.F., anziché esercitare il diritto di scioglimento anticipato, degradando il credito del terzo contraente da extraconcorsuale, quindi da pagare integralmente e regolarmente, in concorsuale.
All’uopo, il Tribunale adito aggiungeva che, se il parametro di riferimento sulla cui scorta va accolta o meno l’istanza di scioglimento è la compatibilità strategica tra quest’ultimo e la proposta concordataria, in assenza di deposito del piano, ogni valutazione in ordine alla legittimità della richiesta dovrà, necessariamente, essere preclusa.
L’unica verifica che deve, in altri termini, operare il Giudice è di compatibilità tra lo scioglimento del contratto e la logica economico-giuridica del piano, da cui, deriverebbe l’impossibilità logico-giuridica di operare la distinzione tra contratti nei quali sia previsto un diritto di recesso legale o negoziale e le altre ipotesi.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale concedeva la sola sospensione, per sessanta giorni, dei contratti pendenti, senza autorizzare per il resto lo scioglimento richiesto.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
CONCORDATO IN BIANCO: NON SI APPLICA L’ART.169-BIS LF AI RAPPORTI BANCARI
NON PUÒ SOSPENDERSI L’ESECUZIONE DEI CONTRATTI BANCARI PER EFFETTI S.B.F. E LA BANCA PUÒ OPERARE LA COMPENSAZIONE EX ART. 56 LF
Decreto | Corte d’Appello di Brescia | 19.06.2013 |
CONCORDATO CON RISERVA: È APPLICABILE LA SOSPENSIONE DEI CONTRATTI IN CORSO EX ART.169 BIS LF
IL CONTRATTO DI MUTUO NON PUÒ ESSERE SOSPESO
Decreto | Tribunale di Vercelli, Giudice est. dott.ssa Isabella Messineo | 19.09.2013 |
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