Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava sul cliente-opponente l’onere di indicazione dei singoli periodi temporali in cui si sarebbe realizzato il superamento del tasso soglia e della specifica allegazione del tasso applicato in concreto dalla Banca e del tasso vigente.
L’assenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda produce la decadenza dell’attore non surrogabile dalla esibizione di fatto nel proprio fascicolo di atti e documenti, né tantomeno da una ricerca officiosa del giudice in violazione del dovere di terzietà ed imparzialità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Taranto, Dott. Alberto Munno, con la sentenza del 06.12.2016.
Nella fattispecie in esame, una società creditrice, nella qualità di mandataria della Banca, depositava innanzi al Tribunale di Taranto ricorso per decreto ingiuntivo, onde ottenere la condanna di una società debitrice e dei fideiussori al pagamento di una ingente somma, quale saldo debitore di un conto corrente ed un conto di corrispondenza, oltre interessi al tasso legale, sino al soddisfo.
Il Giudice della fase monitoria emetteva, in favore della creditrice, decreto per ingiunzione di pagamento, avverso il quale proponevano opposizione la società correntista ed i fideiussori, deducendo l’illegittimità del recesso della Banca, operato in violazione dei doveri di correttezza e buona fede nel corso delle trattative dirette alla bonaria composizione della controversia, l’illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, nonché l’illegittimità della commissione di massimo scoperto e dell’addebito di spese asseritamente non dovute.
Il Tribunale adito, in ordine alla dedotta applicazione di interessi anatocistici da parte dell’Istituto di credito, rilevava che nel contratto di conto corrente, le parti avevano legittimamente pattuito la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi, che passivi, in condizioni di pariteticità, nel pieno rispetto della disciplina contenuta nell’art. 2, Delibera CICR 2000, alla cui stregua, il mutamento unilaterale delle condizioni contrattuali avente ad oggetto la previsione di pari periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, costituendo un mutamento in melius per il correntista, non richiede la specifica approvazione per iscritto da parte di quest’ultimo, ma solo la comunicazione dell’adeguamento effettuato sulla G.U..
Relativamente alle censure sollevate dagli opponenti in punto di usura, escludeva, alla luce dei decreti ministeriali prodotti, l’applicazione da parte dell’Istituto di credito di interessi oltre soglia, osservando che questi ultimi, ancorché costituenti atti soggettivamente amministrativi in quanto promananti dal Governo, rappresentano, in realtà, atti oggettivamente normativi perché, in conformità rispetto alle norme di cui alla L. n. 108 del 1996 che espressamente ne prevedono l’emanazione e ne determinano il contenuto, dettano previsioni generali ed astratte destinate ad essere applicate in un numero indeterminato di fattispecie e nei confronti della generalità dei consociati, onde il contenuto precettivo diviene integrativo delle norme generali dettate dalla legge ed a cui conferisce concretezza.
In altri termini, i decreti ministeriali assumono nel sistema delle fonti una forza pari a quella dei cd. regolamenti esecutivi o di attuazione con i quali il Governo, emana disposizioni normative destinate ad attuare le previsioni generali ed astratte contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge, introducendo nell’ordinamento giuridico norme giuridiche di rango primario idonee ad innovare, con efficacia anche abrogativa, le norme preesistenti, ed a resistere alla forza abrogatrice di norme introdotte successivamente da atti collocati in grado ulteriore nella gerarchia delle fonti del diritto.
Orbene, ancora in punto di usura, il Giudice rigettava la nozione di cd. “usura sopravvenuta” richiamata dagli opponenti, sottolineando che la fattispecie di cui alla L. n. 108/1996 costituisce un reato istantaneo tale da perfezionarsi con la promessa o la dazione della prestazione usuraria e che, dunque, l’eventuale superamento del tasso soglia intervenuto nel corso del rapporto, realizzandosi nella fase esecutiva del contratto, non determina una nuova manifestazione di consenso negoziale potenzialmente viziata dal patto usurario.
E’, del resto, lo stesso Legislatore a limitare gli effetti della norma al solo momento costituivo del vincolo negoziale (“se sono convenuti interessi usurari”), escludendo expressis verbis la sua applicabilità nella fase esecutiva, ove non sorgono nuove obbligazioni ma si attuano quelle già perfezionate.
Ad ogni modo, il Giudice osservava che gli opponenti avevano omesso di allegare specificamente i periodi di esecuzione del contratto in cui il tasso avrebbe superato la soglia usura e di circoscrivere i periodi temporali in cui si sarebbe realizzato il superamento del tasso soglia, con la specifica allegazione del tasso applicato in concreto ed il tasso soglia vigente, così investendo il Tribunale di una funzione investigativa del tutto irrituale ed incompatibile con la posizione di terzietà del giudice.
L’onere di allegazione e di specifica contestazione delle violazioni commesse è finalizzato, infatti, al conseguimento della formazione immediata della prova sui fatti addotti dalle parti a fondamento delle contrapposte domande ed eccezioni ai sensi dell’art. 115 c.p.c. ed è strettamente funzionale all’onere di contestazione gravante sul convenuto.
L’assenza di allegazione dei fatti costitutivi della domanda produce la decadenza dell’attore e non può essere surrogata dalla esibizione “di fatto” nel proprio fascicolo di atti e documenti, né tantomeno da una ricerca officiosa del giudice in violazione del dovere di terzietà ed imparzialità.
Con l’introduzione dell’onere di allegazione e del contrapposto onere di contestazione specifica, il legislatore ha inteso favorire la formazione giudiziale della prova, che viene così resa dallo stesso comportamento processuale delle parti , chiamate ad individuare il thema decidendi, le quali, omettendo di allegare e contestare i fatti, li rendono pacifici ed incontroversi e, di conseguenza, non abbisognevoli di istruzione probatoria, con sensibile giovamento alla celerità del giudizio ed al principio di economia processuale.
In relazione alle censure sollevate dagli opponenti in merito all’applicazione della commissione di massimo scoperto, il Tribunale, rilevava che la c.m.s. era stata correttamente oggetto di apposita previsione contrattuale che ne fissava la misura e, dunque, doveva considerarsi pienamente ammessa, trovando fondamento in una causa giuridica autonoma rispetto a quelle inerenti l’obbligazione di interessi, quale corrispettivo dovuto dal cliente per la mera disponibilità finanziaria offerta dalla Banca, indipendentemente dall’uso effettivo.
Per quanto esposto, il Tribunale di Taranto, rilevato che le parti avevano intavolato una trattativa diretta alla stipula di un atto solo latamente transattivo, dichiarava infondato il motivo inerente la presunta illiceità del recesso operato dalla Banca, rigettando l’opposizione e condannando gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA CONTESTAZIONE DEVE INDICARE IN MODO SPECIFICO IN CHE TERMINI È AVVENUTO IL SUPERAMENTO
E’ INAMMISSIBILE LA RICHIESTA DI CTU PER INDIVIDUARE IL PERIODO DI RIFERIMENTO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala | 25.07.2016 | n.9157
USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI
INAMMISSIBILE IL RICORSO A CTU TECNICO CONTABILE PER SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DELL’ISTANTE
Sentenza Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno 21-03-2016
IL GIUDICE NON PUÒ PROCEDERE AUTONOMAMENTE ALLA RICERCA DELLE RAGIONI DELLA PRETESA
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Vittorio Carlomagno | 13.01.2016 | n.632
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