Dopo lo svolgimento della vendita in sede esecutiva, il pagamento del prezzo di aggiudicazione rappresenta un presupposto necessario affinché si possa perfezionare l’acquisto della proprietà dell’immobile espropriato in capo all’aggiudicatario, atteso che solo in seguito al versamento del prezzo il giudice pronuncerà il c.d. decreto di trasferimento del bene.
La fattispecie è regolata dall’art. 585 c.p.c., il quale che dispone che “L’aggiudicatario deve versare il prezzo nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza che dispone la vendita a norma dell’articolo 576, e consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento”.
Dunque, entro il termine indicato nell’offerta d’acquisto ed, in ogni caso, non oltre sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà versare il saldo del prezzo, pari alla differenza tra quanto versato a titolo di cauzione e l’importo di aggiudicazione, solitamente a mezzo di assegno circolare non trasferibile.
Entro il medesimo termine l’aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, al pagamento delle spese occorrenti per il trasferimento del bene; Esse sono: a) l’ i.v.a (se dovuta); b) l’imposta di registro; c) l’imposta ipotecaria; d) l’imposta catastale; e) le imposte di bollo relative ai singoli atti necessari al trasferimento del bene; f) gli onorari spettanti al custode delegato per le attività di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento.
Una speciale disciplina si applica, tuttavia, qualora l’immobile aggiudicato sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di un contratto di mutuo fondiario, concesso ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n.64, ovvero ai sensi degli artt.38 e ss. del D.lgs 10 settembre 1993, n.385 (Testo Unico Bancario).
In tal caso, infatti, l’aggiudicatario dovrà versare, direttamente al creditore fondiario, nel termine di cinquanta giorni ovvero in quello più breve indicato nell’offerta, il saldo prezzo, corrispondente al credito per capitale, interessi, accessori e spese di procedura, che l’ente creditizio avrà cura di precisare; mentre l’eventuale residuo dovrà essere corrisposto nel termine di sessanta giorni con le modalità sopraindicate.
Se quanto dovuto a titolo di saldo prezzo ed oneri accessori non è depositato entro il termine stabilito, l’aggiudicatario è dichiarato decaduto dall’aggiudicazione ed è pronunciata la perdita della cauzione a titolo di multa.
In giurisprudenza si è discusso se il termine del versamento del saldo prezzo sia o meno sottoposto alla sospensione “feriale” (attualmente dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno). Sul punto, la Cassazione, con la sentenza n. 1204/2012 si è orientata positivamente, ribadendo che il termine si inserisce nel procedimento di vendita coattiva e deve considerarsi di natura processuale, in quanto prodromico al trasferimento del bene e, quindi, alla definitiva attribuzione del bene. Come tale, lo stesso è da ritenersi sottoposto alla sospensione feriale.
FOCUS
La Cassazione ha ribadito che il termine per il versamento del saldo prezzo e delle spese di procedura ha natura processuale e, pertanto, è sospeso per il periodo feriale. Trattandosi di aspetto ancora non del tutto pacifico, è opportuno, caso per caso, che l’aggiudicatario esamini attentamente l’ordinanza di vendita o contatti il professionista delegato per conoscere se il Tribunale, innanzi al quale si svolge la procedura, aderisca a tale orientamento ovvero ritenga che il termine non sia sottoposto alla sospensione feriale.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno