La banca non può essere chiamata a rispondere di quanto oggetto di furti segnalati di moduli in bianco, in presenza di adeguati presidi di sicurezza.
Per escludere la responsabilità aquiliana è sufficiente dimostrare di aver installato un sistema d’allarme.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cass. Civ., sez. I, Pres. Gianciola, Rel. Acierno con sentenza del 3/02/2017 n. 2952.
Nel caso di specie una società conveniva in giudizio una banca avanzando domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. in ordine ad un assegno circolare emesso dall’istituto bancario, che ne contestava l’emissione, allegando la provenienza furtiva e la tempestiva segnalazione dello stesso.
Il giudice di secondo grado rigettava la domanda avanzata dalla ricorrente, asserendo che la banca avesse posto in essere le misure di prevenzione necessarie a dare sicurezza ove erano custoditi i titoli, posto che l’accertamento relativo all’adeguatezza dei sistemi di prevenzione e protezione doveva effettuarsi sulla base di una valutazione prognostica ex ante e non ex post sul mero rilievo del risultato, escludendo, quindi, la rilevanza del successivo comportamento omissivo in ordine alla mancata adozione di misure pubblicitarie adeguate relativamente all’avvenuto furto, considerando che l’evento stesso si configurasse quale imprevedibile e pertanto fuori della sfera di controllo della banca.
Avverso il rigetto la società promuoveva ricorso per cassazione deducendo, in primo luogo, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e sulla base dell’astratta necessità della pubblicità a mezzo stampa, avanzava censura in ordine al mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione e pubblicità verso terzi dell’avvenuto furto nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 2043 c.c., in riferimento alla responsabilità dell’istituto di credito per non aver impedito la sottrazione e il trafugamento dei moduli in bianco.
Il collegio, in linea con il giudicato di secondo grado, ha dichiarato inammissibile la censura per difetto di specificità posto che dall’esame della pronuncia impugnata non risultava che le ragioni della stessa avessero costituito oggetto del thema decidendum del giudizio di merito, ritenendo, altresì, del tutto ininfluente la divulgazione della notizia sui media e che l’adozione di un sistema generale d’allarme delegato alla vigilanza di una ditta specializzata dovesse considerarsi un presidio adeguato a garantire l’inviolabilità dei locali.
La Corte riteneva, quindi, sufficiente dimostrare l’installazione di un sistema d’allarme ai fine dell’esclusione della responsabilità aquiliana, in ordine alla sottrazione e al trafugamento di moduli in bianco.
Sulla base delle ragioni suesposte il collegio ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente a rifondere la banca delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia agli ulteriori provvedimenti pubblicati in rivista:
ASSEGNO CIRCOLARE RUBATO: IL «BENE EMISSIONE» RILASCIATO DALLA BANCA È FONTE DI RESPONSABILITÀ
SE LA BANCA ACCETTA DI EFFETTUARE UNA VERIFICA PREVENTIVA SULLA REGOLARITÀ DI UN ASSEGNO CIRCOLARE SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DELLE FALSE INFORMAZIONI RILASCIATE
Sentenza | Tribunale di Verona, Giudice Unico dott. Pier Paolo Nanni | 27.09.2012 | n.2049
NON VIOLA IL PRINCIPIO DELL’AUTONOMIA CONTRATTUALE EX ART. 1322 CC LA DICHIARAZIONE NULLITÀ DEL PATTO DI GARANZIA
Sentenza | Cassazione Civile, sez. prima, Pres. Forte – Rel. Bisogni | 24.05.2016 | n.10710
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno