L’art. 161, co. 6, R.D. 267/42 prevede che, in presenza di giustificati motivi, il termine originariamente concesso dal tribunale per il deposito di piano e proposta, può essere prorogato di non oltre sessanta giorni.
Il concetto di giustificati motivi deve essere interpretato individuando un criterio diretto a contemperare i diversi interessi ai quali il legislatore riconosce giuridica rilevanza nell’ambito della procedura di concordato preventivo, quindi, l’interesse del debitore a risolvere la crisi della propria impresa, l’interesse della generalità dei creditori a svolgere un controllo sulla regolarità, nella fase di preconcordato, della gestione dell’impresa e sulla idoneità dell’attività svolta nella prospettiva di un piano fattibile, l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento delle proprie pretese, l’interesse manifestato da singoli creditori alla regolazione in sede fallimentare delle proprie pretese.
Il legislatore sottopone l’attività dell’imprenditore ed, in particolare, il compimento degli atti di straordinaria amministrazione, al controllo del tribunale; per cui, la proroga del termine è esclusa nel caso di atti di straordinaria amministrazione che incidano negativamente sul patrimonio del debitore, compiuti in mancanza di autorizzazione da parte del giudice.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Pres. Enrico Caria rel A. S. Rabuano, con il decreto del 29.11.2016.
Nel caso in questione, una società debitrice, nell’ambito di una procedura di preconcordato preventivo, chiedeva la proroga di ulteriori sessanta giorni del termine concesso dal Tribunale per il deposito del piano e della proposta di concordato, in ragione della asserita complessità dell’attività da svolgersi.
Il Tribunale, preliminarmente, richiamava la disposizione contenuta nell’art. 161, co. 6, L.F., secondo cui, in presenza di giustificati motivi, il termine originariamente concesso nella fase di preconcordato, può essere prorogato di non oltre sessanta giorni, osservando che il concetto di giustificati motivi deve essere interpretato contemperando i diversi interessi ai quali il legislatore riconosce rilevanza, ovvero: l’interesse del debitore a risolvere la crisi della propria impresa, l’interesse della generalità dei creditori a svolgere un controllo sulla regolarità della gestione della impresa e sulla idoneità dell’attività svolta nella prospettiva di un piano fattibile, l’interesse dei creditori al miglior soddisfacimento delle proprie pretese, nonché l’interesse manifestato da singoli creditori alla regolazione in sede fallimentare delle proprie pretese.
Il Giudice, all’uopo, osservava che nell’ambito della procedura concordataria, l’imprenditore deve proseguire l’esercizio della sua attività di tipo industriale o commerciale, ma che, ai sensi dell’art. 161, comma 7, L.F., sull’attività di straordinaria amministrazione dell’imprenditore nella procedura di preconcordato, è richiesto il controllo giurisdizionale.
Ad avviso del Tribunale campano, invero, il criterio discretivo tra atti di ordinaria e straordinaria amministrativo deve essere rinvenuto nella relazione tra l’atto e l’oggetto sociale ed elaborato sulla base della particolarità dell’attività di gestione dell’impresa che si articola e si sviluppa su due linee direttrici: la prima, riguarda la predisposizione di un programma con l’individuazione degli obiettivi da realizzare, delle risorse umane, economiche e finanziarie necessarie per l’attuazione del piano, con l’indicazione dei rischi correlati al piano e delle misure di superamento dei rischi; la seconda, concerne il controllo del regolare svolgimento del programma e la sua effettiva esecuzione, assumendo natura di ordinaria amministrazione esclusivamente gli atti esecutivi del piano che realizzano direttamente l’oggetto sociale.
A tal proposito, avranno natura ordinaria solo gli atti che realizzino direttamente l’oggetto sociale e, straordinaria, quelli che invece si pongono in una relazione di strumentalità mediata rispetto al raggiungimento dello scopo sociale.
Il Giudice adito, nel merito, riscontrate una serie di irregolarità nella gestione della società consistenti in pagamenti di crediti concorsuali, nonché il compimento di atti di straordinaria amministrazione in mancanza della necessaria autorizzazione del Tribunale, rilevava che non soccorrevano nel caso di specie elementi idonei a dimostrare il pregiudizio provocato dal compimento delle predette attività al ceto creditorio.
Per quanto suesposto, il Tribunale di Napoli Nord, ha concesso una proroga del termine originariamente fissato, di soli 15 giorni, onde consentire alla società istante il deposito del piano e della proposta e di tutta la documentazione necessaria a fini della valutazione dell’apertura della procedura di concordato preventivo.
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