La procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l’esecuzione individuale; ne consegue che il procedimento per la dichiarazione di fallimento non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dalla l. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. prima, Pres. Nappi – Rel. Pietro, con sentenza n. 507 del 11.01.2017.
La società fallita aveva proposto reclamo, avverso la decisione del giudice di prime cure che ne aveva dichiarato il fallimento, lamentando la mancata sospensione della procedura concorsuale, prevista dalla L. n. 44/1999, art. 20 a favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura.
La Corte d’appello di Milano aveva, infatti, aveva respinto il reclamo ritenendo che la detta disposizione, pur applicandosi ai processi esecutivi di tipo collettivo come il fallimento, non può trovare applicazione nelle procedure prefallimentari, le quali hanno natura cognitiva e non esecutiva. Inoltre, affermava che per applicare la proroga in dette procedure, è indispensabile la necessità di contemperare le esigenze di tutela delle vittime dell’usura, con i diritti dei creditori. Una circostanza che, nel caso specifico, non si era verificata. I creditori erano professionisti che chiedevano il pagamento del compenso per l’attività prestata a favore della società, ai quali non era addebitabile alcun delitto di usura o estorsione.
Avverso tale decisione la società fallita ricorreva in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 44/1999, art. 20, nonché l’irragionevolezza della ritenuta inapplicabilità della sospensione alla fase prefallimentare, sul presupposto che la sentenza di fallimento spoglia il debitore dei suoi beni.
La Suprema Corte, in merito alle doglianze della ricorrente, richiamando precedente giurisprudenza conforme, ha osservato che la procedura prefallimentare non ha natura esecutiva, ma cognitiva, in quanto, prima della dichiarazione di fallimento, non può dirsi iniziata l’esecuzione collettiva, così come, prima del pignoramento, non può dirsi iniziata l’esecuzione individuale.
Di conseguenza, gli ermellini hanno affermato che il procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi contemplata dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, comma 4, in favore delle vittime di richieste estorsive e dell’usura.
In ragione dei suesposti rilievi, la Corte ha rigettato il ricorso, senza provvedere sulle spese, data la mancanza di attività difensiva da parte degli intimati.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia al seguente contributo pubblicato in Rivista:
FALLIMENTO: ESCLUSA LA SOSPENSIONE DELLA FASE PRE-FALLIMENTARE PER LE VITTIME DEL REATO DI USURA
L’ACCERTAMENTO DELL’INSOLVENZA NON PUÒ ESSERE ASSIMILATO AD UN PROCEDIMENTO ESECUTIVO
Sentenza Cassazione Civile, Sezione sesta 01-10-2014 n.20746
IL GIUDICE, SE RISCONTRA L’INSOLVENZA DELL’IMPRENDITORE CON RIGUARDO AD OGNI ALTRA GENERALITÀ DI DEBITI, PUÒ DICHIARARE IL FALLIMENTO
Sentenza Cassazione Civile, Sezione prima 18-05-2016 n.10172
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno