L’ art. 41, 2° comma del Testo Unico Bancario prevede che l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
In base a tale norma, dunque, l’istituto di credito che ha concesso un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili ha la possibilità di iniziare o di continuare l’azione esecutiva nei confronti del debitore nonostante il bene pignorato rientri nel patrimonio fallimentare.
La disposizione è chiaramente in deroga rispetto alla regola generale stabilita dagli artt. 51, 168, 188 e 201 della legge fallimentare, in forza dei quali nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita se colui nei cui confronti sia stata avviata l’esecuzione forzata sia dichiarato fallito, ammesso all’amministrazione controllata, assoggettato alla liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria.
E’ necessario evidenziare che le tale privilegio è da considerarsi solo processuale e mai sostanziale, pertanto, quanto ricevuto dalla banca in sede di esecuzione individuale ha carattere di provvisorietà e sarà onere dell’istituto di credito far verificare il proprio credito in sede fallimentare e procedere alla restituzione delle somme dovute ai creditori che hanno diritto di precedenza, conseguite nell’esecuzione individuale, a tutela della par condicio creditorum, in quanto è solo in sede fallimentare che può essere risolto il conflitto tra il predetto creditore e i potenziali titolari dei crediti porziori.
La norma, tuttavia, non esclude la possibilità per il Giudice Delegato, pur pendendo l’esecuzione promossa dal creditore fondiario, di fronte ad una espressa domanda del curatore di procedere alla vendita del bene e di non inserirsi nella esecuzione già in atto, di poter disporre la vendita coattiva degli stessi beni.
In giurisprudenza, infatti, è stato chiarito che le due procedure espropriative non sono incompatibili ed il loro concorso va risolto in base all’anteriorità del provvedimento che dispone la vendita (cfr. Cass. Civ. Sez I, 8/9/2011 n. 18436).
È comunque esclusa la possibilità del creditore fondiario di intraprendere o proseguire azioni esecutive individuali in costanza di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, amministrazione controllata e concordato preventivo (possibilità invece ammessa nella liquidazione coatta amministrativa).
FOCUS
La prosecuzione dell’azione esecutiva da parte del creditore “fondiario” non comporta l’indisponibilità del bene sottoposto a tale esecuzione per la procedura fallimentare.
Il conflitto non può che risolversi nel senso di privilegiare quella che presenti maggiore speditezza in termini di liquidazione del bene
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