La prospettazione di una presumibile percentuale di soddisfazione, senza l’assunzione di un correlato obbligo di garanzia, non determina ex se i presupposti della risoluzione per inadempimento di un concordato preventivo, allorché vi sia uno scostamento percentualistico tra il prospettato ed il soddisfatto; qualora, tuttavia, tale scostamento integri l’assenza di soddisfazione del ceto creditorio chirografario deve desumersi necessariamente il grave inadempimento.
Ciò che in origine avrebbe determinato l’arresto della procedura concordataria per assenza di causa concreta, determina successivamente la risoluzione per grave inadempimento in mancanza di una percentuale nemmeno simbolica.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Rovigo, Dott. Marcello D’Amico, con la sentenza del 30.11.2016.
Nella fattispecie in esame, un creditore depositava, innanzi al Tribunale di Rovigo, richiesta di risoluzione del concordato preventivo omologato, presentato da una società debitrice, sulla scorta di una relazione del Commissario giudiziale che aveva evidenziato l’impossibilità di pagamento dei creditori chirografari, oltre che l’integrale pagamento dei creditori privilegiati.
Il Comune di Pettorazza Grimani si costituiva associandosi alla domanda di risoluzione.
La resistente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e deducendo, in particolare: la necessità di valutare l’asserito inadempimento in relazione all’intera massa creditoria e non rispetto alla singola posizione del creditore ricorrente; l’assenza di necessità di un profilo colposo; la mancanza di inadempimento data l’integrale messa a disposizione dei beni indicati nel piano affinché il liquidatore provvedesse alla loro cessione, senza alcuna rilevanza dello scostamento tra le previsioni della proposta e la realizzazione dell’attivo in sede liquidatoria; l’assenza di prova circa l’incapacità di soddisfazione dei creditori dalla vendita dei cespiti immobiliari non ancora alienati, nonché la mancanza di un interesse della massa alla risoluzione del concordato posto che la finanza esterna, costituita dalla “messa a disposizione” di alcuni beni personali, avrebbe determinato comunque una miglior soddisfazione del ceto creditorio nell’ambito concordatario rispetto a quello fallimentare.
Il Commissario, alla luce della disamina dei valori di possibile vendita dei beni concessi quale garanzia esterna, rilevava che dalla vendita di tutto il compendio immobiliare netto non sarebbero derivate risorse economiche sufficienti per soddisfare nemmeno in misura simbolica i creditori chirografari.
Il Tribunale osservava che l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui non può addivenirsi alla risoluzione del concordato allorché dalla liquidazione del patrimonio non derivi l’utilità economica prospettata, in presenza di una adeguata informazione dei creditori in ordine ai presumibili esiti del concordato, non poteva essere in alcun modo condiviso, nell’ipotesi di assoluta mancanza di soddisfazione economica dei creditori chirografari.
Invero, ad avviso del Giudice adito, la prospettazione di una presumibile percentuale di soddisfazione, senza l’assunzione di un correlato obbligo di garanzia, non determina i presupposti della risoluzione per inadempimento di un concordato preventivo, allorché vi sia uno scostamento percentualistico tra il prospettato ed il soddisfatto; qualora, tuttavia, tale scostamento integri l’assenza di soddisfazione del ceto creditorio chirografario deve, però, desumersi necessariamente il grave inadempimento, tale da giustificare la risoluzione del concordato.
Il Tribunale veneto escludeva, peraltro, come prospettato dalla parte ricorrente, che la maggior ampiezza della massa attiva concordataria rispetto a quella fallimentare potesse giustificare la reiezione della domanda: in primo luogo, per una ragione di ordine logico, atteso che, diversamente, sarebbe risultato precluso il legittimo esercizio del diritto dei creditori di chiedere la risoluzione in presenza di un apporto (anche modesto) di finanza esterna; in secondo luogo, per una ragione di ordine giuridico, trattandosi di una valutazione di convenienza economica sottratta al sindacato giurisdizionale durante tutta la procedura; infine, in ragione del fatto che il fallimento della società avrebbe determinato il fallimento anche dei soci illimitatamente responsabili, ampliando il contenuto della garanzia patrimoniale societaria.
Per quanto suesposto, il Tribunale di Rovigo accoglieva la domanda, condannando la società resistente al pagamento delle spese di lite.
Per altri precedenti si veda:
CONCORDATO PREVENTIVO: la mancata attribuzione ai chirografari è causa di risoluzione immediata
Vige l’obbligo di soddisfare i creditori in qualche misura
Sentenza | Tribunale di Rovigo, Pres. D’Amico – Rel. Martinelli | 03.02.2016 | n.9
CONCORDATO PREVENTIVO: risoluzione per sopravvenuta impossibilità
Il grave adempimento è causa di risoluzione ex art.1455 cc anche in caso di CP con cessione beni
Sentenza | Tribunale di Nola, dott. Eduardo Savarese | 20.03.2013 | n.24
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