Sul NOTAIO grava l’obbligo professionale di eseguire scrupolosamente tutte le attività prodromiche alla stipula dell’atto, ivi compresa la estrazione delle visure catastali e la loro trasposizione nell’atto stesso.
La violazione dell’obbligo di vigilanza sulla regolarità dell’atto comporta in astratto il riconoscimento di una responsabilità del NOTAIO per violazione dell’obbligo di adempimento professionale, ex art 1176 comma 2 c.c.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Arezzo, dott. Andrea Mattielli, con sentenza n. 942 del 12.08.2016.
Nel caso in oggetto, una società conveniva in giudizio il NOTAIO che aveva redatto l’atto con il quale altra società aveva costituito ipoteca volontaria su degli immobili a garanzia di un debito in favore della stessa, proponendo azione di risarcimento danni, atteso che il professionista aveva dichiarato che i beni risultavano essere liberi da gravami di ogni specie quando in realtà sugli stessi gravava la trascrizione di due domande di revocatoria.
Il NOTAIO si costituiva deducendo che effettivamente era incorso in errore, dal quale, però, non poteva derivare la sua condanna, dal momento che la società costituente ipoteca non aveva altri beni e che pertanto la garanzia non poteva ricadere che su quel bene, inoltre, chiamava in causa la propria compagnia assicurativa dalla quale chiedeva di essere manlevato.
Il giudice adito affermava che l’attività del professionista, pur non potendosi considerare come causa efficiente nello svilupparsi della volontà delle parti, deve comunque essere svolta scrupolosamente al fine di verificare, attraverso tutte quella attività prodromiche alla stipula, ivi compresa l’estrazione delle visure catastali e la loro trasposizione nell’atto stesso, se il bene è privo di vizi o vincoli.
Pertanto, la violazione del suo obbligo di vigilanza sulla regolarità dell’atto, comportare in astratto il riconoscimento di una sua responsabilità per violazione dell’obbligo di adempimento professionale, ex art 1176 comma 2 c.c.
Nella specie, il Tribunale riteneva, però, che al comportamento negligente del NOTAIO doveva comunque affiancarsi quello colposo dell’attore che non aveva minimamente provveduto a tentare alcun recupero nei confronti della datrice di ipoteca per cui il danno doveva essere valutato ex art. 1227 c.c., nella misura del 50%.
Infine, in merito alla domanda di manleva avanzata dal professionista nei confronti della compagnia assicurativa, quest’ultima aveva eccepito la violazione da parte dell’assicurato di una clausola che gli imponeva di non ammettere la propria responsabilità, previsione che il giudicante riteneva essere contra legem, ossia in contrasto con l’obbligo giuridico di evitare comportamenti che ingenerino un abuso del processo, sancito dall’art. 96 c.p.c.
Alla luce di tali considerazioni, dichiarava la responsabilità professionale del NOTAIO dovuta alla mancata trascrizione delle risultanze ipocatastali nell’atto, condannandolo al risarcimento dei danni subiti dall’attore, con conseguente condanna della compagnia a manlevarlo da ogni pagamento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
NOTAIO: RESPONSABILE SE NON SVOLGE LE DOVUTE INDAGINI PER ACCERTARE L’INESISTENZA DI USI CIVICI
LA DILIGENZA PROFESSIONALE IMPONE RISCONTRI PRESSO LA COMPETENTE PA E PRECISI OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELLE PARTI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Avezzano, dott. Francesco Lupia | 30-04-2015
MUTUO FONDIARIO: IL NOTAIO ROGANTE È TENUTO ANCHE ALLA CONSULENZA
L’INCARICO È RICOMPRESO NEL RAPPORTO DI PRESTAZIONE DI OPERA PROFESSIONALE
Sentenza Cassazione Civile, sezione terza Dott. VIVALDI – rel. Presidente 19-03-2015 n.5481
LA PREPARAZIONE DELL’ATTO PUBBLICO RICHIEDE UNA PREVENTIVA VERIFICA DEL BENE IMMOBILE E TALE DOVERE GRAVA SUL NOTAIO ROGANTE
Sentenza | Cassazione Civile, Terza Sezione | 26-08-2014 | n. 18244
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