In difetto di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori, al fine di evitare il confronto tra grandezze disomogenee (tasso soglia interesse corrispettivo applicato al tasso di mora senza alcuna rilevazione dei tassi di mora), la prevalente giurisprudenza di merito sta optando, nella determinazione del tasso soglia utilizzabile per la valutazione del tasso di mora, per l’applicazione della maggiorazione del 2,1% prevista dalla Banca d’Italia.
Se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto del tasso soglia.
Nei contratti di locazione finanziaria non è previsto l’obbligo di indicare ISC.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Sassari, Dott.ssa Cinzia Caleffi, con la sentenza n. 100 del 24.01.2017.
Nel caso controverso, una società conduttrice conveniva in giudizio la società locatrice, al fine di sentire accertare che nel contratto di leasing stipulato tra le parti, erano stati pattuiti interessi superiori al tasso soglia e, quindi, usurari, con conseguente declaratoria di gratuità del contratto e restituzione alla attrice della somma versata a titolo di interessi ovvero, in subordine, che il tasso di interesse pattuito era stato indeterminato, con conseguente declaratoria di nullità della relativa clausola e restituzione degli interessi pagati in eccedenza rispetto al tasso legale o, in ulteriore subordine, che erano stati violati gli artt. 117 TU Bancario e 6 CICR 09.02.2000 con conseguente restituzione degli interessi pagati in eccedenza rispetto il tasso previsto nell’art. 117 TU Bancario.
Si costituiva in giudizio la società locatrice chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto, assumendo, in particolare, che non erano stati pattuiti tassi di interesse superiori al tasso soglia; che il tasso corrispettivo, per stessa ammissione della parte attrice, era inferiore al tasso soglia; che quest’ultimo poi non si applicava al tasso di mora, tanto che lo stesso non era rilevato ai fini della determinazione del tasso soglia; che in ogni caso, data la diversa natura dei tassi suddetti, andava applicata una maggiorazione del 2,1%; che pertanto non era configurabile alcuna violazione; che poi anche a volere ammettere tale superamento, non poteva trovare applicazione l’art 1815 c.c. trattandosi di mora sopravvenuta; che poi l’art. 117 TU Bancario non si applicava al contratto di leasing, non destinato nel caso di specie neppure ad un consumatore; che non era ravvisabile alcuna indeterminatezza dei tassi.
Il Giudice, in ordine alla dedotta applicazione di interessi usurari da parte della convenuta, in primo luogo, non ravvisava alcuna violazione della disciplina ex L. n. 108/96, da parte del tasso corrispettivo.
In riferimento al tasso di mora, preliminarmente, richiamava il principio, ormai consolidato, nella giurisprudenza prevalente sul punto, secondo cui, anche in ipotesi di riscontrata usurarietà dei soli interessi di mora, si può sostenere unicamente l’illegittimità e quindi, non debenza, di questi ultimi e non anche degli interessi corrispettivi legittimamente pattuiti tra le parti nei limiti del tasso soglia, con la conseguenza che se il superamento del tasso soglia in concreto riguarda solo gli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi interessi moratori senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi convenzionalmente fissati al di sotto del tasso soglia.
Peraltro, in merito alla assoggettabilità, o meno, degli interessi di mora alla disciplina prevista dalla L. n. 108/96, osservava che, in difetto di una previsione legislativa tale da contemplare una specifica soglia in presenza di interessi moratori, al fine di evitare il confronto tra grandezze disomogenee (tasso soglia interesse corrispettivo applicato al tasso di mora senza alcuna rilevazione dei tassi di mora), la prevalente giurisprudenza di merito sta optando, nella determinazione del tasso soglia utilizzabile per la valutazione del tasso di mora, per l’applicazione della maggiorazione del 2,1% prevista dalla Banca d’Italia.
Se, invero, gli interessi moratori sono rilevati separatamente rispetto a tutti gli oneri che concorrono a formare il TEGM su cui poi andrà calcolato il tasso soglia, è evidente che gli stessi, se effettivamente da sottoporre al vaglio di usurarietà, non potranno essere esaminati sulla base di criteri assolutamente eterogenei perché identificati in ragione di interessi e oneri di diversa natura, con la conseguenza che in tali ipotesi dovrà applicarsi la maggiorazione del 2,1 % prevista da ultimo nelle istruzioni della Banca d’Italia 03.07.2013 e fondata in questo caso su criteri omogenei che tengono conto, appunto, di una rilevazione degli stessi interessi moratori.
Il Tribunale, inoltre, rigettava anche le domande dirette a sentire accertare l’usurarietà del “TAEG” relativo alle ipotesi di recesso, risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine, ipotesi del tutto ipotetiche e mai verificatesi nel caso di specie, nonché la domanda con cui parte attrice aveva affermato la violazione dell’art. 117 comma 4 TU Bancario e dell’art. 6 della delibera CICR 9.2.2000, in ragione della asserita mancata specificazione del tasso annuo effettivo globale.
Sulla base di quanto esposto, il Giudice adito, esclusa l’applicazione, in corso di rapporto, da parte della società di leasing di interessi usurari, rigettava la domanda condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SEMPRE DOVUTI I CORRISPETTIVI ANCHE IN IPOTESI DI POTENZIALE USURA DEGLI INTERESSI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 17.01.2017 | n.626
LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |
USURA: LA SOGLIA MORA VA CALCOLATA OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEI TEGM DI 2,1%
L’EVENTUALE NULLITÀ DEGLI INTERESSI DI MORA NON INFICIA LA VALIDITÀ DEI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 11.01.2017 | n.14
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