Provvedimento segnalato da Avv. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
Il giudice, chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura, non deve limitarsi a raffrontare il TEG ricavabile mediante l’utilizzo di criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d’Italia con il TEGM rilevato proprio a seguito dell’utilizzo di questi ultimi, ma è tenuto a procedere ad una nuova rilevazione del TEGM, sulla scorta dei parametri così ritenuti validi, per poi operare il confronto con il TEG del rapporto dedotto in giudizio.
La commissione massimo scoperto non rappresenta il corrispettivo della somma concessa a credito per il tempo utilizzato, ma si configura come il costo dell’elasticità del fido indipendentemente dal tempo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pistoia, Dott. Carlo Carvisiglia con la sentenza n. 222 del 07.03.2017.
Nella fattispecie in esame, dei correntisti convenivano in giudizio un istituto di credito, e asserendo la violazione del divieto di anatocismo e l’applicazione di interessi usurari in merito all’apertura di un conto corrente, chiedevano la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Parte attrice contestava la nullità della c.m.s. e chiedeva all’uopo la liberazione dei fideiussori.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca, e contestando la fondatezza in fatto e in diritto degli assunti attorei eccepiva il difetto dello ius postulandi dei difensori di controparte, della legitimatio ad causam dei fideiussori, nonché il difetto della legittimazione ad agire degli stessi attori.
Il Tribunale, ha ritenuto infondate le contestazioni dei correntisti circa la nullità della c.m.s., posto che essendo prevista nel contratto di conto corrente deve ritenersi fornita di giustificazione causale, in quanto la CMS. non rappresenta il corrispettivo della somma concessa a credito per il tempo utilizzato, ma si configura come il costo dell’elasticità del fido indipendentemente dal tempo.
Più in particolare, il Tribunale in conformità con la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che sebbene risulti evidente che la singola clausola di un rapporto articolato, avulsa dal contesto complessivo, possa non trovare ex se idoneo sostegno causale, tuttavia, in considerazione della sua funzione economico-sociale, o meglio – economico-individuale, deve essere declinata in relazione al negozio nel suo complesso.
In tale prospettiva, anche la CMS. acquisisce una valenza causale, quale componente complessiva del costo dell’intensità di utilizzo della provvista disponibile.
Relativamente all’asserita violazione del divieto di anatocismo, il Giudicante ha considerato non condivisibile la metodologia del TEG risultante dalla perizia tecnica disposta dai correntisti, posto che quest’ultimo risultava totalmente diverso da quello contenuto nelle istruzioni dettate dalla Banca d’Italia.
Nel merito, atteso che le Istruzioni della Banca d’Italia hanno natura di norme tecniche autorizzate dall’autorità amministrativa quali strumenti integrativi dell’art 644.c.p. e dell’art.2 della L.108/1996, il Tribunale ha ritenuto preclusa al Giudice la possibilità di ricorrere ad un criterio del calcolo TEG differente da quello delineato dalla Banca d’Italia, nello specifico, ha chiarito che il Giudice chiamato a verificare il rispetto della soglia antiusura non può calcolare il TEG, adoperando criteri diversi da quelli elaborati dalla Banca d’Italia per il computo del TEGM, per evitare il confronto tra grandezze non omogenee.
Alla luce della ragioni suesposte, il Giudice rigettava ogni domanda attorea condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in Rivista:
REATO DI USURA: LA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DEL TEG APPLICATA DA BANCA D’ITALIA È VINCOLANTE
CMS IRRILEVANTE FINO AL 1.01.2010. ASSOLTI TRE FUNZIONARI DI BANCA
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USURA: LA FORMULA DELLA BANCA D’ITALIA DEVE RITENERSI L’UNICA APPLICABILE
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