Non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca, cosi come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato.
La ricorrenza di sopravvenienze sfavorevoli, se non può assumere rilevanza alcuna rispetto a pattuizioni contrattuali antecedenti, non può considerarsi sufficiente neppure con riferimento a nuove pattuizioni, a meno che non si provi che le stesse non siano il frutto di una mera valutazione di mercato ricollegata al mutato merito creditorio del cliente, ma siano invece attribuibile a un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l’imposizione di tassi non altrimenti giustificabili.
Il raffronto tra il TEG e il tasso soglia ha una logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, se il primo viene determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, di conseguenza il tasso soglia, tuttavia, computare nel TEG le c.m.s. richiede necessariamente un esercizio di discrezionalità tecnica per determinare a monte la formula matematica da utilizzare quale base di calcolo e, perciò, appare ragionevole conformarsi, come avviene in materia di usura, alle Istruzioni della Banca d’Italia.
Questi i principi espressi dalla Corte d’Appello di Milano, Pres. Santosuoso – Rel. Mesiano con la sentenza n.1001 del 09.03.2017.
Nella fattispecie in questione, una società conveniva in giudizio una Banca, e asserendo la violazione del divieto di anatocismo, l’applicazione di interessi usurari, nonché l’illegittimità della CMS, chiedeva la condanna dell’istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite e la liberazione dei fideiussori.
Parte attrice, nello specifico, ritenendo che nel calcolo del TEG dovessero essere incluse le CMS, ribadiva che il tasso di interesse applicato dall’istituto di credito in merito all’apertura del suddetto conto fosse risultato usurario.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la convenuta, e contestando in toto la fondatezza, in fatto e in diritto, degli assunti attori, ne chiedeva il rigetto.
Il collegio, in conformità con la pronuncia del Tribunale di prime cure, ha ritenuto infondate le pretese della ricorrente, posto che la difesa attorea aveva imperniato le proprie dichiarazioni sulla base di una perizia econometrica di parte, che non aveva provato i presupposti per la configurabilità dell’usura soggettiva, e che la stessa aveva disatteso le istruzioni dettate dalla Banca d’Italia in riferimento alla determinazione del TEG, rispetto a cui la c.m.s. non può essere inserita nel calcolo del TSU.
A tal proposito, la Corte ha sancito che il raffronto tra il TEG e il tasso soglia ha una logica e può considerarsi espressione di un procedimento corretto, se il primo viene determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, di conseguenza il tasso soglia, tuttavia, computare nel TEG le c.m.s. richiede necessariamente un esercizio di discrezionalità tecnica per determinare a monte la formula matematica da utilizzare quale base di calcolo e, perciò, appare ragionevole conformarsi, come avviene in materia di usura, alle Istruzioni della Banca d’Italia.
Quanto alle doglianze in merito alla configurabilità dell’usura soggettiva, condividendo l’assunto del Tribunale lombardo, rispetto a cui fino a tutto il 2009, (ossia alle modifiche adottate in sede di rilevazione del TEG) la CMS poteva assumere rilievo ai fini dell’usura ex art.644 c.p. nella prospettiva della cosiddetta usura soggettiva, ma non anche nella rilevazione della cosiddetta usura oggettivizzata, la Corte ha chiarito che la mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca non vale a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito.
Inoltre, considerato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato, i giudicanti hanno stabilito che la ricorrenza di sopravvenienze sfavorevoli non può considerarsi sufficiente neppure con riferimento a nuove pattuizioni, a meno che non si provi che le stesse non siano il frutto di una mera valutazione di mercato ricollegata al mutato merito creditorio del cliente, ma siano invece attribuibili a un atteggiamento soggettivo di vero e proprio approfittamento, con l’imposizione di tassi non altrimenti giustificabili.
Per quanto suesposto, la Corte rigettava l’appello, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL MUTUATARIO DEVE PROVARE DOLO, STATO DI BISOGNO ED APPROFITTAMENTO DELLA BANCA
TALE SITUAZIONE NON PUÒ ESSERE OGGETTO DI PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE MA VA SPECIFICAMENTE DIMOSTRATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Arminio Salvatore Rabuano | 14.07.2016 |
USURA: INFONDATEZZA DEI CALCOLI DIFFORMI DALLE DIRETTIVE DI BANKITALIA
UNA GENERICA DEDUZIONE DELLA DIFFICOLTÀ ECONOMICA ESCLUDE ANCHE L’USURA SOGGETTIVA
Sentenza | Tribunale di Milano, G.U. dott. Francesco Ferrari | 22.01.2015 | n.875
USURA: LA FORMULA DELLA BANCA D’ITALIA DEVE RITENERSI L’UNICA APPLICABILE
CONTEGGIARE IL TEG IN BASE A CRITERI DIFFORMI CONDURREBBE A RISULTATI DISTORTI E NON OGGETTIVAMENTE COMPARABILI
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Caterina Arcani | 13.12.2016 | n.1123
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