Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
La disciplina normativa introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003, non sottrae del tutto l’iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. ed a quello, conseguente, della cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c., anche per l’iscrizione della cancellazione di società dal Registro, sussistendo il potere del Conservatore ex art. 2189, comma 2, c.c. di verifica delle condizioni richieste della legge per l’iscrizione e la conseguente competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Dott. Guido Romano, con il decreto n. 7214 del 30.09.2016.
Nel caso in esame, l’ex liquidatore di una società di capitali chiedeva al Giudice del registro di Roma di provvedere alla cancellazione dell’iscrizione della cessazione dell’attività di quest’ultima, deducendo che, diversamente da quanto indicato nel bilancio finale di liquidazione, la società risultava titolare di alcune liquidità attive e, più precisamente, dei crediti derivanti da premi relativi a due polizze di riscatto.
Il Tribunale richiamava, preliminarmente, la disciplina contenuta nell’art. 2495 c.c., secondo cui, approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese e, ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
Il Giudice, quindi, osservava che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Il Tribunale romano specificava, all’uopo, che la nuova disciplina normativa non sottrae del tutto l’iscrizione della cancellazione di società al regime generale ex art. 2189 c.c. ed a quello, conseguente, della cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c., anche per la iscrizione della cancellazione di società dal Registro, sussistendo il potere del Conservatore ex art. 2189, comma 2, cc. di verifica delle condizioni richieste della legge per l’iscrizione e la conseguente competenza del Giudice del registro ex art. 2191 c.c. ad ordinare la cancellazione della iscrizione avvenuta senza che ricorrano le condizioni richieste dalla legge.
Tanto premesso, rilevata la presenza, come evidenziato dalla relazione depositata, di un attivo circolante ed, al contempo, di poste debitorie non soddisfatte, ribadito l’obbligo da parte dell’ufficio del Registro di verifica dei presupposti del bilancio finale di liquidazione, a cui consegue il potere di rifiuto dell’iscrizione priva di causa giustificativa, considerato, infine, che, nel caso di specie, l’iscrizione della cessazione della società era intervenuta in difetto dei presupposti di legge, il Giudice disponeva d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione ex art. 2191 c.c..
Per altri precedenti si veda;
REGISTRO IMPRESE: ISCRIVIBILE AZIONE DI SIMULAZIONE ASSOLUTA DI TRASFERIMENTO QUOTE S.R.L.
NON ISCRIVIBILE LA REVOCATORIA SE NON ACCOMPAGNATA DA PRETESA RESTITUTORIA
Decreto | Tribunale di Napoli, dott. Enrico Quaranta | 23.04.2015 |
SOCIETÀ: LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE FA VENIR MENO LA LEGITIMATIO AD CAUSAM
IL GIUDIZIO SUCCESSIVAMENTE ISCRITTO A RUOLO È IPSO IURE INTERROTTO
Sentenza | Tribunale di Roma, dott.ssa Caterina Bordo | 20.01.2015
SOCIETÀ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE = EFFETTI PROCESSUALI
LE SEZIONI UNITE SI PRONUNCIANO SULLA SORTE DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI DELLE SOCIETÀ ESTINTE PER CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.
Sentenza | Sentenza Cassazione civile, Sezioni Unite | 12.03.2013 | n.6070
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