L’Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori Istituti di credito dell’area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri Istituti di credito.
In difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche, il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali ed, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, tale da soddisfare il parametro della determinabilità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Francesco Matteo Ferrari, con la sentenza n. 13562 del 12.12.2016.
Nel caso in oggetto, con atto di citazione ritualmente notificato, una società mutuataria conveniva in giudizio la Banca, al fine di ottenere la declaratoria di nullità e, comunque, la ripetizione di indebito, con riferimento alle somme riscosse dall’Istituto di credito, in riferimento a due contratti di mutuo e due contratti derivati sottoscritti tra le parti.
In particolare, parte attrice lamentava che i due contratti di finanziamento prevedevano l’applicazione di interessi usurari e, comunque, un tasso di interesse nullo, in quanto parametrato sulla base dell’indice Euribor, frutto di un cartello tra imprese, lesivo della concorrenza e del mercato.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Tribunale di Milano, in merito all’eccezione di indeterminabilità o comunque di nullità della pattuizione degli interessi convenzionali, in forza del richiamo, quale base di calcolo, al tasso Euribor, si limitava ad osservare che l’indice Euribor consiste in una rilevazione del tasso medio praticato dai maggiori Istituti di credito dell’area europea in relazione ai finanziamenti concessi ad altri Istituti di credito.
Ad avviso del Giudice adito, pertanto, in difetto di prova di una sua alterazione attraverso un accordo di cartello fra le banche, il parametro Euribor deve considerarsi pienamente legittimo, non contrastante con i precetti concorrenziali ed, in quanto regolarmente pubblicato e quindi di inequivoco accertamento su base ultranazionale, tale da soddisfare il parametro della determinabilità.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale lombardo rigettava la domanda, condannando parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI INTESA RESTRITTIVA È SOTTRATTO AL GIUDICE ORDINARIO EX ART. 33 L. 287/1990
Sentenza | Tribunale di Sciacca, Dott. Filippo Lo Presti | 17.01.2017 | n.37
MANIPOLAZIONE EURIBOR: ESCLUSA OVE NON PROVATA L’INTESA DIRETTA A CONCERTARE LE SEGNALAZIONI
VALIDA LA DETERMINAZIONE DEL TASSO, SE LA BANCA NON HA PRESO PARTE ALL’ACCORDO FRAUDOLENTO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Manuela Velotti | 06.12.2016 | n.2977
MANIPOLAZIONE EURIBOR: NON È CONFIGURABILE IN ASTRATTO UN’INTESA ANTICONCORRENZIALE
È PIENAMENTE VALIDA LA CLAUSOLA CONTRATTUALE DI DETERMINAZIONE DEL TASSO VARIABILE CON TALE PARAMETRO
Sentenza | Tribunale di Marsala, Dott. Francesco Paolo Pizzo | 14.06.2016 | n.517
MANIPOLAZIONE EURIBOR: VA PROVATA L’ESISTENZA DELL’INTESA TRA BANCHE DIRETTA AD ALTERARE IL MERCATO
ESCLUSA A PRIORI LA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA SE LA BANCA NON È INTERMEDIARIO SEGNALANTE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Enrico Astuni | 27.04.2016 | n.2365
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