Il correntista, nella sua qualità di attore, ha l’onere di allegare e provare le pretese avanzate in causa e segnatamente la non debenza delle somme, derivanti da illegittimi addebiti, pretese dell’istituto di credito convenuto.
L’usura soggettiva è da ritenersi esclusa se l’allegazione presentata dall’attore è generica e rimasta a livello meramente assertivo non avendo l’attore provato i presupposti su cui la stessa si fonda.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri, con la sentenza n.500 del 17.01.2017.
Nella fattispecie in questione, una società in liquidazione conveniva in giudizio una Banca, e lamentando l’applicazione di interessi anatocistici, usura oggettiva e soggettiva, nonché l’illegittima applicazione di CMS, in merito all’apertura di conto corrente, chiedeva la condanna dell’Istituto di credito alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
Si costituiva in giudizio la convenuta e, contestando in toto le pretese attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, allegava la legittimità delle capitalizzazioni trimestrali, il rispetto del TSU, e la mancata prova dei presupposti per il riconoscimento della cd. usura soggettiva.
La convenuta, nello specifico, asseriva che le capitalizzazioni trimestrali si riferissero ad un rapporto sorto in epoca successiva al 2005 e che fosse stata pattuita secondo i criteri individuati dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000, ed inoltre che le CMS fossero del tutto legittime in quanto regolarmente concordate.
Il Tribunale, quanto all’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ha ritenuto infondata la contestazione attorea, posto che, il contratto di conto corrente era stato stipulato in data successiva all’emanazione della delibera CICR del 09.02.2000, rispetto a cui i rapporti “dare – avere” relativi al conto, sono regolati con identica periodicità trimestrale.
Nello specifico, secondo la disciplina ratione temporis vigente, ex art 120, comma 2 TUB, D. Lgs. 342/1999, il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori.
Relativamente alle doglianze avanzate dalla ricorrente circa l’usura soggettiva, il Giudice ne ha escluso la sussistenza, considerando del tutto generica l’allegazione presentata dall’attore e non provati i presupposti su cui la stessa si fonda.
Il giudicante, a tal riguardo, ha, altresì, chiarito, che grava sul correntista l’onere di allegare e provare le pretese avanzate in causa e segnatamente di accertamento della non debenza delle somme, derivanti da illegittimi addebiti, pretese dell’istituto di credito convenuto.
Il Tribunale ha ritenuto parimenti infondate tanto le contestazioni sulla illegittima applicazione di addebiti a titolo di CMS, atteso che la commissione è stata specificamente pattuita quanto a periodicità, base e modalità di calcolo, quanto le pretese attoree di usurarietà dei tassi di interesse praticati, posto che, l’indagine espletata dal CTU, ha accertato che alcun superamento del tasso soglia si era verificato, ed in secondo luogo attese le genericità delle allegazioni presentate dall’attore.
Alla luce delle ragioni suesposte, il Giudice rigettava la domanda in quanto infondata, condannando la società attrice al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
LA CTU DEVE AVERE AD OGGETTO ACCERTAMENTI PER QUANTO POSSIBILE SPECIFICI
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Tommaso Marvasi | 16.11.2016 | n.21490
USURA: IL CLIENTE DEVE INDICARE PERIODI TEMPORALI, TASSO APPLICATO DALLA BANCA E TASSO VIGENTE
NON AMMISSIBILE ORDINE DI ESIBIZIONE, NÉ RICERCHE OFFICIOSE DEL GIUDICE IN VIOLAZIONE DEL DOVERE DI IMPARZIALITÀ
Sentenza | Tribunale di Taranto, Dott. Alberto Munno | 06.12.2016 |
USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI
INAMMISSIBILE IL RICORSO A CTU TECNICO CONTABILE PER SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DELL’ISTANTE
Sentenza Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno 21-03-2016
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno