Non è possibile alcuna trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito in assenza del superamento del TSU.
È erronea e fuorviante la tesi secondo cui il tasso mora verrebbe aggiungersi anziché a sostituirsi al tasso corrispettivo pattuito.
La determinatezza del tasso di interesse si realizza anche quando il tasso di interesse è desumibile dal contratto, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’istituto mutuante, perché individuato per relationem mediante rinvio al tasso vigente alla data di stipulazione del contratto medesimo.
Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli con la sentenza n.561 del 23.02.2017.
Nella fattispecie in esame dei clienti mutuatari convenivano in giudizio una Banca asserendo l’invalidità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con l’istituto di credito per violazione della disciplina sull’usura nonché l’invalidità del tasso di ammortamento alla francese, al fine di ottenere la condanna della convenuta alla restituzione delle somme illegittimamente ottenute.
Parte attrice chiedeva, in particolare, l’azzeramento dell’interesse con trasformazione del mutuo in essere da oneroso a gratuito, e che venisse dichiarata invalida la clausola contrattuale sulla base della quale era prevista la maggiorazione di due punti del tasso di mora, in caso di ritardato pagamento dei ratei.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca convenuta, contestando integralmente le domande avversarie, ed eccependo il suo difetto di legittimazione passiva per effetto della cessione del portafoglio comprendente la posizione di mutuo ad altra società, chiamandola, pertanto, in causa.
In Tribunale, quanto all’asserita invalidità della pattuizione relativa alla determinazione del saggio di interesse, posta la precisa descrizione delle modalità di restituzione del capitale e di pagamento degli stessi, ha dichiarato infondate le contestazioni sollevate dagli attori, stabilendo che ancorché ricompresa nel medesimo articolo del contratto, la clausola relativa alla determinazione dell’interesse moratorio rimane autonoma e distinta da quella di determinazione dell’interesse corrispettivo.
Il Giudice, in considerazione delle richiesta degli attori fondate sul diverso versante dell’accertamento del diritto al passaggio da mutuo oneroso a gratuito, previo azzeramento degli interessi pattuiti ex art 1815 c.c., ha osservato che non è possibile alcuna trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, in assenza di superamento del TSU, in quanto quest’ultimo, secondo le stesse indicazioni di parte attrice, era al tempo della stipulazione del contratto superiore al tasso mora pattuito, specificando, poi, che è del tutto erronea e fuorviante la tesi secondo cui il tasso mora verrebbe aggiungersi anziché a sostituirsi al tasso corrispettivo pattuito, nulla prevedendosi in tal senso nella pattuizione convenzionale, ed il contrario risultando per chiara disposizione di legge.
In merito alle tesi sostenute dai mutuatari secondo cui il criterio di ammortamento alla francese darebbe vita ad un rapporto di mutuo ipotecario caratterizzato dall’applicazione di interessi anatocistici, il Tribunale lombardo, richiamando un’importante pronuncia della Corte ha dichiarato che nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni, poste a carico del mutuatario, che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse, e sebbene, nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, ciò non è sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia.
Tanto premesso ed escluso qualsiasi profili di illegittimità nella condotta della convenuta il giudicante ha rigettato le domande attoree di ripetizione dell’indebito, condannandoli altresì a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in Rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O UN “TASSO CREATIVO”
Sentenza | Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice | 25.02.2016 | n.734
USURA: IMPOSSIBILE LA SOMMATORIA FRA TASSO DI MORA E TASSO CORRISPETTIVO
LA FUNZIONE DI PENALITÀ DEGLI INTERESSI MORATORI NE ESCLUDE IL CUMULO CON I CORRISPETTIVI.
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Laura Cosentini | 12.02.2015 |
USURA: BOCCIATA TESI SOMMATORIA TASSI CONTRATTUALI CON CONDANNA MUTUATARIO PER LITE TEMERARIA
IL FILONE SERIALE SANZIONATO CON CONDANNA EX ART 96 DA RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio S. Stefani | 06.10.2015 | n.11139
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno