L’erronea compilazione della nota di trascrizione di una atto notarile da cui risulti incertezza circa le persone, il bene ed il rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto, se consente di affermare la sufficienza della trascrizione ai fini traslativi dei beni ed alla opponibilità ai terzi, non esonera dalla relativa responsabilità il notaio.
Il notaio è vincolato all’osservanza delle norme di legge che regolano la sua pubblica funzione, come pure delle norme civili in materia di responsabilità ed, in particolare, dell’art. 1176, comma 2, c.c., che impone di valutare la diligenza richiesta per l’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio di attività professionale, avendo riguardo alla natura dell’attività stessa.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pesaro, dott. Gianfranco Tamburini, con la sentenza n. 574 del 15.07.2015.
Nel caso in oggetto, una società conveniva in giudizio il notaio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in ragione dell’asserita presenza di un errore nella trascrizione, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, di un atto di compravendita nel quale era stato indicato il diritto di abitazione, anzichè quello di proprietà, con inversione dei diritti spettanti alle parti.
In particolare, l’attrice sosteneva che in conseguenza dell’errore del notaio, alcune Banche avevano iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili in danno della venditrice, che risultava ancora proprietaria dell’immobile.
Il notaio convenuto, costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto, ritenendo che nonostante l’inversione dei diritti facenti capo ai soggetti interessati dalla vendita, i terzi avrebbero potuto ugualmente verificare la realtà nascente dall’atto trascritto direttamente dalla nota.
Il notaio, inoltre, chiedeva di essere ammesso a chiamare in manleva la compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione per responsabilità professionale.
Il giudice adito, in primo luogo, osservava che l’insufficienza della trascrizione si registra allorchè, dalla nota risulti incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l’atto, rilevando, nella specie, che la nota di trascrizione dell’atto di compravendita effettivamente riportava un contrasto di contenuti; infatti, nella prima sezione, la società era indicata come acquirente del diritto di abitazione, mentre nella successiva sezione in cui era riportata la descrizione specifica del contenuto dell’atto e delle posizioni dei comparenti, si precisava che l’atto aveva ad oggetto la cessione di porzioni di fabbricato con riserva del diritto di abitazione vita natural durante a favore della cedente.
Il segnalato contrasto, però, pur non determinando a detta del giudicante l’insufficienza della trascrizione ai fini traslativi dei beni e della opponibilità ai terzi, non consentiva, per altro verso, di ritenere pienamente adempiuta l’obbligazione del professionista e di esonerare il notaio da ogni responsabilità; infatti, l’apparenza esterna della nota aveva consentito agli istituti di credito di procedere alle iscrizioni pregiudizievoli in danno di beni già oggetto di vendita, iscrizioni, che in assenza dell’imprecisione del notaio, le aziende di credito, non avrebbero effettuato.
Il notaio, difatti, risulta vincolato all’osservanza delle norme di legge che regolano la sua pubblica funzione, come pure delle norme civili in materia di responsabilità, ed in particolare dell’art. 1176, secondo comma, c.c. che impone di valutare la diligenza richiesta per l’adempimento di obbligazioni inerenti l’esercizio di attività professionale, avendo riguardo alla natura dell’attività stessa.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva sussistente la responsabilità del notaio condannandolo a risarcire l’attore dei danni subiti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO: USI CIVICI SULL’IMMOBILE IPOTECATO, NOTAIO CONDANNATO
IL PUBBLICO UFFICIALE È NEGLIGENTE SE NON CONSULTA TUTTE LE BANCHE DISPONIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Francesco Graziano | 03.10.2016 | n.10660
NELLA RELAZIONE PRELIMINARE DEVE INFORMARE NECESSARIAMENTE LA BANCA MUTUANTE
Sentenza | Cassazione civile, sez. seconda, Pres. Bucciante – Rel. Scarpa | 09.05.2016 | n.9320
LA BANCA NON HA L’OBBLIGO DI SVOLGERE L’ACCERTAMENTO IDENTIFICATIVO IMPOSTO AL NOTAIO AL MOMENTO DEL ROGITO
Sentenza | Tribunale di Pescara, Dott. Sergio Casarella | 02.09.2015 | n.1476
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